Sentenza n. 1411/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca della procedura di utilizzo della graduatoria del Comune di Custonaci per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, unitamente alla nota di comunicazione della revoca
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e la successiva nota con cui il Comune ha revocato la procedura avviata per utilizzare la graduatoria di un altro ente locale. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge, difetto dei presupposti e incompetenza, sostenendo che la revoca avrebbe richiesto la previa modifica della programmazione del fabbisogno di personale e del PIAO e che la nota dirigenziale avrebbe esercitato poteri spettanti alla Giunta. In secondo luogo, ha dedotto violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e violazione dell’affidamento, assumendo che l’approvazione dello schema di convenzione e l’interlocuzione già avviata con l’idoneo avessero cristallizzato la scelta di procedere allo scorrimento e imponessero una motivazione rafforzata. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento e da perdita di chance, riferiti alla mancata assunzione presso un Comune più vicino, ai costi di pendolarismo e alle prospettate utilità professionali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla competenza, ha ritenuto che la revoca fosse stata validamente adottata dalla Giunta comunale, organo competente per l’indirizzo e la programmazione organizzativa, mentre la nota dirigenziale successiva aveva natura meramente comunicativa ed esecutiva, priva di autonoma portata provvedimentale. Ha escluso che fosse necessaria una previa modifica del PIAO o della programmazione del fabbisogno, poiché la revoca incideva sul modo di coprire il posto e non sull’esistenza del fabbisogno; la scelta tra concorso, mobilità, utilizzo di graduatorie o altra modalità di reclutamento rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o sviamento, non ravvisati nel caso concreto. Ha poi escluso che l’approvazione dello schema di convenzione e l’interlocuzione con l’idoneo avessero determinato un autovincolo o un affidamento qualificato: si trattava di atti preparatori e di una fase ancora subordinata alle verifiche istruttorie e alla stipula del contratto individuale di lavoro. La revoca, adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 per esigenze organizzative e per il ricorso a una diversa modalità di copertura, era quindi legittima e adeguatamente motivata in relazione a un procedimento non concluso. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché la legittimità degli atti escludeva l’antigiuridicità della condotta amministrativa; inoltre, non risultava provato un affidamento qualificato né una perdita di chance seria, concreta e causalmente riconducibile alla condotta del Comune. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese in favore del Comune resistente; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La revoca consente di rimuovere un precedente atto di indirizzo o organizzativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per una mutata valutazione dell’interesse pubblico originario, senza necessità di dimostrare un vizio originario. Nel caso concreto il potere è stato esercitato prima della conclusione dell’iter assunzionale e della stipula del contratto.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento delle domande di annullamento e di condanna risarcitoria.
art. 110 d.lgs. 267/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla successiva diversa modalità di copertura del posto mediante incarico a tempo determinato.
Massime di principio
- L’utilizzo della graduatoria di un altro ente locale costituisce, di regola, una facoltà di reclutamento espressione dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione e non attribuisce all’idoneo un diritto all’assunzione.
- La programmazione del fabbisogno di personale delimita l’an della copertura del posto, mentre la scelta dello strumento concreto di reclutamento attiene al quomodo e può essere modificata dall’amministrazione in presenza di sopravvenute esigenze organizzative, senza necessità di una previa modifica della programmazione quando il fabbisogno resta fermo.
- L’approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo di una graduatoria e l’interlocuzione istruttoria con l’idoneo sono atti preparatori che non cristallizzano la modalità di reclutamento e non configurano un autovincolo dell’amministrazione, in assenza di una proposta contrattuale, di una convocazione alla stipula o di un concreto impegno all’assunzione.
- Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, l’idoneo destinatario di interlocuzioni procedimentali dispone, di regola, di una mera aspettativa procedimentale e non di un affidamento qualificato alla conclusione favorevole dell’iter; la revoca è legittima se sorretta da un interesse pubblico non irragionevole e da una motivazione non apparente.
- Il risarcimento da attività amministrativa illegittima richiede la prova dell’antigiuridicità della condotta, del danno-conseguenza, del nesso causale e dell’elemento soggettivo; la perdita di chance è risarcibile solo se la possibilità perduta è seria, concreta e causalmente riconducibile all’amministrazione, non essendo sufficiente una possibilità meramente astratta.
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