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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13015/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lamentava la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 585, comma 1-bis e all'art. 420, comma 2-ter (come indicato nel ricorso). Il motivo concreto era che la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere il termine aggiuntivo di quindici giorni spettante all'imputata dichiarata "assente" nel giudizio di primo grado e quindi aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'imputata risultava "libera assente" nei verbali del primo grado e che aveva ricevuto notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio il 25 maggio 2021, ricorrendo così la condizione di cui all'art. 420-bis, comma 1, lett. a) e alla dichiarazione di assenza ai sensi del comma 4 della stessa disposizione. Ne conseguiva il diritto all'aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis. L'appello è quindi risultato tempestivo. L'ordinanza della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Si è fatto riferimento a queste lettere come ragioni di cassazione: lett. b) (violazione di norme di diritto) e lett. e) (vizi di motivazione o contraddittorietà). La Corte ha ritenuto che dal vizio dedotto emergesse la violazione della normativa processuale sul termine di impugnazione.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'aumento di quindici giorni del termine per proporre impugnazione nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza nel primo grado (collegamento operativo con art. 420-bis). La Cassazione ha ritenuto applicabile tale estensione al calcolo del termine di appello.

  • art. 420-bis, comma 1, lett. a) e comma 4, cod. proc. pen.

    Regolano la dichiarazione di assenza dell'imputato quando sia stata eseguita la notifica del decreto a mani proprie e non sia intervenuto. La Corte ha ritenuto che, essendo presente nei verbali l'indicazione "libera assente" e risultando la notifica personale del decreto, ricorressero le condizioni per applicare le conseguenze del regime di assenza, connesso all'allungamento del termine di cui all'art. 585, comma 1-bis.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso originario; la Cassazione ha però fondato la decisione sul regime di cui all'art. 420-bis. L'articolo citato va considerato nel contesto delle norme che disciplinano la presenza/assenza e le conseguenze processuali, ma la valutazione concreta è stata fatta con riferimento ad art. 420-bis.

Massime di principio

  • Se l'imputato nei verbali del primo grado risulta "libero assente" e ha ricevuto notifica personale del decreto che dispone il giudizio, si applica la disciplina dell'assenza (art. 420-bis) con la conseguente estensione di 15 giorni del termine di impugnazione (art. 585, comma 1-bis).
  • Nel calcolo dei termini per proporre appello occorre sempre verificare lo status dell'imputato (presente, assente, libero o irreperibile) e la data e modalità della notifica: questo può modificare i termini utili e rendere tempestiva un'impugnazione altrimenti ritenuta tardiva.
  • La Corte territoriale deve esaminare gli atti processuali (verbali, notifiche) per accertare la corretta applicazione delle norme sul termine: omissioni o errori in tale valutazione possono essere censurati in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
  • Se un'appello viene dichiarato inammissibile per tardività in violazione della normativa sui termini (ad esempio omettendo di applicare l'aumento di 15 giorni), la Cassazione può annullare l'ordinanza anche senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio.
  • Chi si trovi in una situazione analoga dovrebbe conservare e produrre prova delle notifiche ricevute e del proprio status processuale, contestare tempestivamente eventuali dichiarazioni errate di tardività e, se necessario, impugnare con motivi mirati alla violazione delle norme sui termini (art. 585, art. 420-bis) e richiamando le lettere rilevanti dell'art. 606 in sede di cassazione.
  • Gli avvocati e i giudici devono porre attenzione alla corretta qualificazione dell'assenza nel primo grado: la diversa qualificazione (es. libera assente vs irreperibile) ha effetti immediati sui termini e sui diritti di impugnazione.

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