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Direttiva 2008/62

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008 , recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce un regime derogatorio per favorire la conservazione in situ e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, consentendo l’ammissione nei cataloghi nazionali e la commercializzazione di varietà agricole tradizionali minacciate di erosione genetica. Stabilisce condizioni specifiche su ammissione, denominazione, regione di origine, produzione, controlli, etichettatura e limiti quantitativi. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su alcuni aspetti tecnici, ma devono rispettare gli obiettivi e le restrizioni fissate dalla direttiva, con recepimento entro il 30 giugno 2009.

Deroghe per l’ammissione e la commercializzazione di varietà agricole tradizionali adattate localmente e minacciate da erosione genetica, nonché delle relative sementi e tuberi di patata da semina

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle specie agricole disciplinate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, limitatamente a ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, qualificate come "varietà da conservare". Riguarda sia l’iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà sia la produzione, certificazione derogatoria, etichettatura e commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di tali varietà. Non incide sulle regole generali delle direttive richiamate se non nei limiti delle deroghe espressamente previste.

Direttiva 2008/62/CE sulla conservazione delle varietà agricole da conservare

La direttiva istituisce un regime di deroghe nel settore delle sementi agricole per agevolare la conservazione in situ e l’utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche. Il legislatore unionale parte dall’esigenza, richiamata nei considerando, di preservare biodiversità e varietà tradizionali minacciate di erosione genetica, introducendo regole specifiche ma controllate rispetto alla disciplina generale sulla commercializzazione delle sementi.

Finalità e quadro normativo di riferimento

La direttiva si inserisce nel sistema delle direttive settoriali su sementi e tuberi di patata da semina, e opera come disciplina speciale rispetto alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE. L’obiettivo è consentire la coltivazione, l’iscrizione nei cataloghi nazionali e la commercializzazione di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, anche quando non soddisfano integralmente i requisiti ordinari di ammissione e certificazione. I considerando evidenziano che le deroghe devono comunque preservare la tracciabilità, evitare abusi quantitativi e mantenere il legame con la regione d’origine.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le specie agricole già coperte dalle direttive richiamate e si applica alle cosiddette "varietà da conservare", ossia ecotipi e varietà indigene o locali minacciate di erosione genetica. L’oggetto è duplice: da un lato l’ammissione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole; dall’altro la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata da semina di tali varietà. Restano applicabili le regole generali, salvo le specifiche deroghe introdotte dalla direttiva.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce alcuni concetti fondamentali:

  • la "conservazione in-situ" coincide con la conservazione del materiale genetico nel suo ambiente naturale o, per le specie coltivate, nell’ambiente di coltivazione in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche;
  • l’"erosione genetica" è la perdita nel tempo della diversità genetica o la riduzione della base genetica per effetto dell’uomo o del cambiamento climatico;
  • gli "ecotipi" sono popolazioni o cloni di una specie adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
  • il termine "sementi" include anche i tuberi di patata da semina, salvo esclusione espressa.

Ammissione nei cataloghi nazionali

Gli Stati membri possono ammettere nei cataloghi nazionali gli ecotipi e le varietà interessati, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva. Una volta iscritti, tali materiali figurano nel catalogo comune come "varietà da conservare". L’ammissione è quindi facoltativa per lo Stato membro, ma, se esercitata, deve avvenire nel rispetto delle regole minime fissate a livello europeo.

Requisiti di ammissione e margini nazionali

Per essere ammessa, la varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. La direttiva consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su distinguibilità, stabilità e omogeneità, in deroga alla disciplina generale della direttiva 2003/90/CE. Tuttavia, per distinguibilità e stabilità, devono essere utilizzati almeno i caratteri contenuti nei questionari tecnici UCVV o UPOV richiamati dalla direttiva 2003/90/CE. Se l’omogeneità è valutata con il criterio dei fuori tipo, il testo fissa un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Procedura di ammissione e esclusioni

L’articolo 5 prevede una semplificazione procedurale: non è richiesto un esame ufficiale se le informazioni disponibili consentono di decidere sull’ammissione. Tra gli elementi rilevanti vi sono la descrizione e denominazione della varietà, risultati di esami non ufficiali, esperienza pratica di coltivazione, riproduzione e impiego comunicata dal richiedente, nonché altre informazioni fornite da autorità o organizzazioni riconosciute nel settore delle risorse fitogenetiche.

Non possono essere ammesse:

  • le varietà già presenti nel catalogo comune ma non come "varietà da conservare", o soppresse dal catalogo comune negli ultimi due anni;
  • le varietà protette da privativa comunitaria o nazionale per ritrovati vegetali, o per le quali sia stata presentata domanda di privativa.

Denominazione e regione di origine

Per le varietà da conservare note prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono derogare al regolamento (CE) n. 930/2000 sulla denominazione varietale, salvo lesione di diritti anteriori di terzi. È inoltre possibile ammettere più denominazioni tradizionalmente note per la stessa varietà, in deroga alla direttiva 2002/53/CE.

Lo Stato membro deve determinare la regione di origine, cioè la zona o le zone in cui la varietà è tradizionalmente coltivata e naturalmente adattata. Se la regione ricade in più Stati membri, la determinazione avviene di comune accordo. La regione identificata deve essere notificata alla Commissione. La selezione conservatrice deve avvenire obbligatoriamente nella regione di origine.

Produzione, certificazione e controlli

La direttiva consente agli Stati membri di derogare agli obblighi ordinari di certificazione, purché le sementi rispettino condizioni minime. In particolare:

  • le sementi devono derivare da sementi prodotte secondo modalità ben definite nell’ambito della selezione conservatrice;
  • per la maggior parte delle specie devono rispettare le prescrizioni per le sementi certificate, eccettuate quelle sulla purezza varietale minima e sull’esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale;
  • per Oryza sativa valgono le regole sulle "sementi certificate di seconda riproduzione", sempre con le medesime eccezioni;
  • deve essere garantita una purezza varietale sufficiente;
  • per i tuberi di patata da semina, gli Stati membri possono disapplicare il requisito di calibro dell’articolo 10 della direttiva 2002/56/CE.

Le sementi devono essere prodotte esclusivamente nella regione di origine. Se, per uno specifico problema ambientale, ciò non è possibile, lo Stato membro può autorizzare la produzione in altre regioni, ma tali sementi possono essere utilizzate solo nella regione di origine. Le regioni supplementari devono essere comunicate a Commissione e altri Stati membri; entro 20 giorni lavorativi può essere richiesto l’esame in comitato permanente e, se del caso, possono essere fissate restrizioni o condizioni. In assenza di richieste, lo Stato membro può procedere all’autorizzazione.

La direttiva impone inoltre:

  • analisi delle sementi con protocolli internazionali, ove esistenti, o con metodi appropriati;
  • prelievo di campioni da lotti omogenei;
  • applicazione delle norme sul peso del lotto e del campione richiamate dalle direttive settoriali;
  • controlli ufficiali sulle colture e controlli ufficiali a posteriori per verificare identità e purezza varietali.

Commercializzazione, etichettatura e tracciabilità

La commercializzazione delle sementi di varietà da conservare è consentita solo se:

  • le sementi sono state prodotte nella regione di origine o in una regione autorizzata ai sensi dell’articolo 11;
  • le sementi sono commercializzate nella regione di origine.

Lo Stato membro può approvare ulteriori regioni di commercializzazione, purché comparabili alla regione di origine per habitat naturali e semi-naturali. In tal caso deve garantire che una quantità di sementi sufficiente alla conservazione nella regione di origine sia riservata a tale scopo e informare Commissione e altri Stati membri. Se lo Stato membro ha già approvato ulteriori regioni di produzione, non può utilizzare questa ulteriore deroga.

Per rafforzare la tracciabilità, i lotti devono essere commercializzati in imballaggi o contenitori chiusi e sigillati dal fornitore, in modo da evidenziare eventuali aperture o manomissioni. L’etichetta o la stampa deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie, tra cui la dicitura "norme CE", l’identità del responsabile dell’etichettatura, l’anno di chiusura o di prelievo del campione, specie, denominazione varietale, qualifica di "varietà da conservare", regione di origine, eventuale regione di produzione diversa, numero di lotto, peso o numero di semi e, se del caso, indicazioni sui trattamenti o additivi.

Limiti quantitativi e gestione operativa

La direttiva introduce limiti quantitativi stringenti per evitare che il regime derogatorio alteri il mercato ordinario. Per ciascuna varietà da conservare, la quantità commercializzata non deve superare lo 0,5 % della quantità della stessa specie utilizzata nello Stato membro nel periodo vegetativo, oppure la quantità necessaria per seminare 100 ettari se superiore. Per alcune specie di particolare rilievo agronomico il limite scende allo 0,3 %.

Inoltre, la quantità totale annuale di sementi di varietà da conservare commercializzata nello Stato membro non può superare il 10 % delle sementi della specie utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale 10 % è inferiore alla quantità necessaria per 100 ettari, il limite può essere elevato fino a quest’ultima soglia.

Per garantire il rispetto di questi tetti, i produttori devono comunicare prima della stagione di produzione la superficie e l’ubicazione delle aree coltivate. Se le informazioni indicano il rischio di superamento dei limiti, lo Stato membro deve assegnare a ciascun produttore una quota commercializzabile per la stagione in corso.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

I fornitori sono tenuti a comunicare per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati. Su richiesta, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi relativi al proprio territorio. Devono inoltre notificare alla Commissione le organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche, che possono essere utilizzate come fonti informative nella valutazione di regione di origine, produzione e ammissione.

Valutazione, recepimento ed entrata in vigore

La Commissione deve valutare l’attuazione degli articoli 4, 13, paragrafo 2, 14 e 15 entro il 31 dicembre 2011, con particolare attenzione alle restrizioni quantitative. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2009 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e rapporto con la normativa generale

L’articolo 1 stabilisce deroghe alle direttive settoriali sulle sementi e sui tuberi di patata da semina per consentire, ai fini della conservazione in situ e dell’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, l’inclusione nei cataloghi nazionali e la commercializzazione di ecotipi e varietà locali/regionali minacciate di erosione genetica. Salvo diversa previsione, restano applicabili le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce i concetti chiave di "conservazione in-situ", "erosione genetica", "ecotipi" e "sementi". La nozione di sementi include anche i tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione.

Ammissione nei cataloghi nazionali

Gli Stati membri possono ammettere nei cataloghi nazionali gli ecotipi e le varietà indigene rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché siano rispettate le condizioni degli articoli 4 e 5. Una volta ammessi, tali materiali figurano nel catalogo comune come "varietà da conservare".

Condizioni essenziali di ammissione

Per l’ammissione è richiesto un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. In deroga alla direttiva 2003/90/CE, gli Stati membri possono adottare norme nazionali su distinguibilità, stabilità e omogeneità; per distinguibilità e stabilità devono usare almeno i caratteri dei questionari tecnici UCVV o UPOV richiamati dalla direttiva 2003/90/CE. Se l’omogeneità è valutata tramite fuori tipo, si applica uno standard di popolazione del 10 % e una probabilità di accettazione almeno del 90 %.

Procedura di ammissione senza esame ufficiale

L’articolo 5 consente di prescindere dall’esame ufficiale se gli elementi disponibili sono sufficienti per decidere l’ammissione: descrizione e denominazione della varietà, risultati di esami non ufficiali, esperienza pratica di coltivazione/riproduzione/impiego comunicata dal richiedente e altre informazioni, incluse quelle di autorità competenti o organizzazioni riconosciute nel settore delle risorse fitogenetiche.

Esclusioni dall’ammissione

Non possono essere ammesse varietà già iscritte nel catalogo comune non come "varietà da conservare", o soppresse dal catalogo comune negli ultimi due anni (o entro due anni dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE), né varietà protette da privativa comunitaria o nazionale per ritrovati vegetali, o per le quali sia stata presentata domanda di privativa.

Denominazione delle varietà

Per varietà da conservare note prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono derogare al regolamento (CE) n. 930/2000, salvo lesione di diritti pregressi di terzi. Possono inoltre accettare più denominazioni tradizionalmente note per la medesima varietà, in deroga all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE.

Regione di origine e selezione conservatrice

Lo Stato membro che ammette una varietà da conservare deve determinare la regione di origine, cioè la regione o le regioni in cui la varietà è tradizionalmente coltivata e naturalmente adattata, avvalendosi delle informazioni fornite da autorità o organizzazioni riconosciute. Se la regione si estende su più Stati membri, essa è determinata di comune accordo e notificata alla Commissione. La selezione conservatrice deve essere svolta obbligatoriamente nella regione di origine.

Deroga alla certificazione ufficiale

Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione delle sementi di varietà da conservare in deroga agli obblighi ordinari di certificazione, purché siano rispettate le condizioni sui materiali di partenza, sulle caratteristiche delle sementi e, per i tuberi di patata da semina, sulle eventuali deroghe al requisito di calibro.

Produzione e regioni di produzione

Le sementi possono essere prodotte esclusivamente nella regione di origine; se ciò è impossibile per un problema specifico dell’ambiente, possono essere autorizzate altre regioni, ma le sementi prodotte fuori regione possono essere utilizzate solo nella regione di origine. Le regioni supplementari devono essere comunicate a Commissione e Stati membri; entro 20 giorni lavorativi può essere richiesto l’esame in comitato permanente e, se del caso, può essere adottata una decisione che fissi restrizioni o condizioni. Se nessuno chiede l’esame, lo Stato membro può autorizzare la produzione.

Controlli e analisi

Gli Stati membri devono far eseguire analisi per verificare che le sementi soddisfino le prescrizioni di certificazione, usando protocolli internazionali ove esistenti o, in mancanza, metodi appropriati. I campioni devono provenire da lotti omogenei e si applicano le norme sul peso del lotto e del campione richiamate dalle direttive settoriali. Le colture sono inoltre soggette a controlli ufficiali e a controlli ufficiali a posteriori mediante sondaggi per identità e purezza varietali.

Condizioni di commercializzazione e limiti territoriali

Le sementi di varietà da conservare possono essere commercializzate solo se prodotte nella regione di origine o in una regione autorizzata ai sensi dell’articolo 11 e commercializzate nella regione di origine. Gli Stati membri possono approvare ulteriori regioni di commercializzazione, purché comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali; in tal caso devono riservare una quantità di sementi sufficiente alla conservazione nella regione di origine e informarne Commissione e altri Stati membri. Chi ha già approvato regioni supplementari di produzione non può avvalersi di questa ulteriore deroga.

Restrizioni quantitative

Per ciascuna varietà da conservare, la quantità commercializzata non può superare lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata nello Stato membro nel corso di un periodo vegetativo, o la quantità necessaria per seminare 100 ettari se superiore. Per Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus il limite è 0,3 % o, se superiore, la quantità necessaria per seminare 100 ettari. Il totale annuo per specie non può superare il 10 % delle sementi usate annualmente nello Stato membro; se tale 10 % è inferiore alla quantità necessaria per 100 ettari, il tetto può essere aumentato fino a quest’ultima.

Applicazione pratica delle restrizioni quantitative

Prima della stagione di produzione i produttori devono comunicare superficie e ubicazione delle aree di produzione. Se dalle informazioni ricevute emerge il rischio di superamento dei limiti quantitativi, lo Stato membro assegna a ciascun produttore una quota commercializzabile per la stagione di riferimento.

Imballaggio, chiusura ed etichettatura

Le sementi possono essere commercializzate solo in imballaggi o contenitori chiusi e sigillati dal fornitore, con un sistema di chiusura che evidenzi eventuali manomissioni. L’etichetta o la stampa deve riportare, tra l’altro: "norme CE", dati del responsabile dell’etichettatura, anno di chiusura o di prelievo del campione, specie, denominazione, dicitura "varietà da conservare", regione di origine, eventuale regione di produzione diversa, numero di lotto, peso o numero di semi e, se del caso, indicazioni sul trattamento chimico o sugli additivi.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

I fornitori devono comunicare per ogni stagione i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche.

Valutazione e recepimento

La Commissione deve valutare l’attuazione degli articoli 4, 13, paragrafo 2, 14 e 15 entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2009 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

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