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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale della Puglia che, in sede di rinvio, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con metodo sintetico per l'anno d'imposta 2007, emesso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 sulla base del c.d. vecchio redditometro. Secondo l'Ufficio, il giudice di rinvio non si era conformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nella precedente ordinanza rescindente: aveva valorizzato la sola disponibilità, risultante da estratti conto bancari intestati al contribuente e alla moglie, di somme pari a euro 42.745,87, senza verificare la natura e soprattutto la provenienza delle risorse, cioè se derivassero da redditi esenti, già assoggettati a imposta o soggetti a ritenuta alla fonte, né la loro effettiva riferibilità alle spese contestate. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 115, 116, 384 e 627 c.p.c., dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse disatteso le direttive vincolanti del precedente giudizio di legittimità e avesse errato nel considerare sufficiente la mera prova della disponibilità delle somme.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato l'art. 384, comma 2, c.p.c. perché, a fronte delle puntuali indicazioni contenute nella precedente ordinanza di cassazione, si era limitato ad accertare la disponibilità di somme sui conti correnti del contribuente e della moglie, senza compiere l'ulteriore verifica richiesta sulla provenienza di tali risorse. In particolare, la prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza di liquidità sufficiente a coprire le spese, ma richiede anche la dimostrazione che quelle somme derivino da redditi esenti, già tassati o soggetti a ritenuta. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto già fissato dalla Cassazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    nell'accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione di maggior reddito solo dimostrando non soltanto la disponibilità delle somme necessarie a sostenere le spese contestate, ma anche la natura e la provenienza delle risorse da redditi esenti, già tassati o soggetti a ritenuta alla fonte; il giudice di rinvio deve verificare questi profili in modo specifico.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dal giudice di rinvio per il modo in cui ha valutato la prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, nei casi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo, può e deve riesaminare i fatti nei limiti delle direttive impartite; la mancata osservanza del dictum integra violazione censurabile.

  • art. 627 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma violata in relazione ai poteri del giudice di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 383 c.p.c.

    insieme all'art. 384 c.p.c. fonda la cassazione con rinvio quando la decisione impugnata non può essere definita nel merito.

  • art. 62 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per la disciplina del giudizio di cassazione in materia tributaria e del rinvio.

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per la rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione con altro procedimento non è obbligatoria e non è stata ritenuta opportuna nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    nella precedente fase di legittimità era stato dedotto anche l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle specifiche direttive contenute nella sentenza rescindente; il mancato esame degli accertamenti indicati come necessari integra violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Nell'accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di somme o risorse finanziarie, ma richiede anche la prova della loro natura e provenienza da fonti fiscalmente irrilevanti o già tassate.
  • Gli estratti conto bancari sono idonei a provare la durata del possesso delle somme accreditate, ma non bastano, da soli, a dimostrare che quelle somme provengano da redditi esenti, soggetti a ritenuta o già assoggettati a imposta.
  • Quando la Cassazione annulla una decisione per violazione di legge e per omesso esame di un punto decisivo, il giudice di rinvio ha il potere-dovere di rivalutare i fatti già acquisiti e di compiere gli ulteriori accertamenti necessari entro i limiti fissati dalla pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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