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Sentenza

Sentenza n. 4153/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive –D.A.S.P.O. - emesso in data 21.08.2025 e notificato all’interessato il 23.08.2025 dalla Questura di Viterbo;

Giustizia amministrativa202514303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente dopo il chiarimento della Questura circa la portata del DASPO. Non è stata quindi esaminata la legittimità sostanziale del provvedimento né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi, valutate tutte le circostanze del caso.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) emesso dalla Questura di Viterbo il 21 agosto 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario del DASPO ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento questorile notificato il 23 agosto 2025. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la Questura ha chiarito, con memoria del 16 gennaio 2026, che il provvedimento non preclude l'eventuale attività sportiva agonistica professionale del destinatario e che quest'ultimo non aveva comunque presentato una richiesta in tal senso all'amministrazione. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la difesa del ricorrente, preso atto di tale chiarimento, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, determinata da un chiarimento dell’amministrazione sulla portata dell’atto impugnato, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui un’utilità concreta e attuale nella decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato; il giudice definisce il giudizio in rito senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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