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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7332/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 316-ter c.p. e disposizioni previdenziali (legge 21/7/1965 n.903, legge 88/1989, legge 412/1991 e altre) per aver ritenuto l'imputato obbligato a comunicare all'INPS il matrimonio contratto il 26/9/1987 e quindi responsabile di omessa comunicazione che avrebbe determinato l'indebita percezione della pensione di reversibilità fino al 31/5/2019. La difesa contestava l'esistenza di un obbligo a carico del beneficiario quando l'evento (matrimonio) è già comunicato d'ufficio dal comune all'INPS attraverso gli strumenti di interscambio anagrafico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso la normativa di cui all'art. 34 della legge 21/7/1965 n.903 faccia sorgere un obbligo del beneficiario di comunicare il matrimonio quando tale variazione è comunicata d'ufficio dal Comune all'INPS tramite i sistemi di segnalazione (procedura INPS, canale INA-SAIA, ecc.). Per integrare il reato di cui all'art. 316-ter c.p. l'omissione deve riguardare informazioni "dovute" (richieste dall'ente o imposte dal principio di buona fede precontrattuale) e non fatti già noti o conoscibili dall'ente erogatore. Nel caso di specie mancava tale obbligo e pertanto il fatto non poteva essere qualificato come delitto contro la pubblica amministrazione; il fatto è stato riqualificato come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), reato poi dichiarato improcedibile per difetto di querela. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, previa riqualificazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Il reato richiede omissioni di informazioni "dovute", ossia informazioni richieste dall'ente erogatore o imposte dal principio di buona fede precontrattuale; non si applica quando l'ente già conosce o può conoscere i fatti mediante i propri canali.

  • art. 646 cod. pen.

    Il fatto, non riconducibile all'art. 316-ter, è stato riqualificato come appropriazione indebita; tuttavia tale reato è improcedibile per mancata querela nel caso concreto.

  • legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 34

    art. 34 legge 21 luglio 1965 n. 903

    Prevede che i Comuni tengano e segnalino all'INPS le variazioni anagrafiche rilevanti (matrimonio, decesso) dei pensionati; da ciò deriva che l'obbligo primario di comunicazione è a carico del Comune e non del singolo beneficiario quando la segnalazione è effettuata d'ufficio.

  • legge 1 maggio 1989, n. 88, art. 52

    art. 52 legge n. 88 del 1989

    Stabilisce che il recupero delle somme indebitamente percepite non opera se l'indebita percezione non è dovuta a dolo dell'interessato; la ripetibilità è possibile se l'omessa segnalazione non era già nota all'ente.

  • legge 23 dicembre 1991, n. 412, art. 13

    art. 13 legge n. 412 del 1991

    Interpretazione autentica che chiarisce la ripetibilità delle somme quando l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato riguarda fatti non già conosciuti dall'ente; coordina la disciplina del recupero con la conoscenza dell'ente erogatore.

  • legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31 comma 19

    art. 31 comma 19 legge n. 289 del 2002

    Ha reso obbligatorie le comunicazioni anagrafiche in via telematica dai Comuni all'INPS, rafforzando il sistema di scambio informativo che rende le informazioni in molti casi già disponibili all'ente previdenziale.

  • Circolare INPS n. 15 del 31 gennaio 2005

    Circolare n. 15 del 31/01/2005

    Descrive la procedura automatizzata INPS per l'eliminazione/variazione delle pensioni a seguito delle segnalazioni dei Comuni, evidenziando l'automatismo nella gestione delle variazioni anagrafiche.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 316-ter c.p. l'omissione deve riguardare informazioni "dovute": cioè richieste dall'ente o imposte dalla buona fede precontrattuale; la semplice omissione di fatti già noti all'ente non costituisce il reato.
  • Quando esistono canali istituzionali di comunicazione (segnalazioni anagrafiche telematiche, sistemi INA-SAIA, procedure INPS), l'obbligo di informazione ricade sul Comune/ente e non necessariamente sul beneficiario.
  • La differenza tra omissione e dichiarazione falsa è cruciale: il silenzio su fatti già conoscibili dall'ente difficilmente configura dolo rilevante per il reato contro la pubblica amministrazione, mentre dichiarazioni mendaci o atti positivi volti a ingannare l'ente possono integrare il reato.
  • In presenza di omissioni non imputabili al beneficiario (perché l'ente già era o doveva essere a conoscenza dei fatti), la fattispecie può essere eventualmente riqualificata in illeciti di altra natura (es. appropriazione indebita), con conseguenze diverse, anche procedurali (es. necessità di querela).
  • In casi simili è opportuno verificare documentalmente se e quando il Comune ha trasmesso la variazione all'INPS (tracce telematiche, ricevute di invio), perché la prova della conoscenza o conoscibilità dell'ente è decisiva per escludere la rilevanza penale ai sensi dell'art. 316-ter.

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