Cassazione Civile, Ordinanza n. 16507/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate dalla società, negli anni 2009-2011, a titolo di tariffe per controlli sanitari ufficiali previste dal d.lgs. n. 194 del 2008, attuativo del regolamento CE n. 882/2004. In primo grado l’impugnazione del diniego era stata accolta, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina anche al settore del commercio di alimenti e mangimi e ritenendo legittima la quantificazione forfettaria delle tariffe sulla base delle quantità trattate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 194 del 2008 e del regolamento CE n. 882/2004, sostenendo che il prelievo per controlli sanitari sarebbe applicabile alla sola produzione e non alla commercializzazione, con esclusione degli intermediari; 2) violazione del regolamento CE n. 882/2004 e del d.lgs. n. 194 del 2008, deducendo che le tariffe forfettarie, determinate solo in base al criterio quantitativo, sarebbero in contrasto con i parametri comunitari e con il costo effettivo dei controlli; 3) ulteriore violazione delle stesse disposizioni, perché il tariffario nazionale non avrebbe considerato i fattori specifici indicati dall’art. 27, comma 5, del regolamento, come tipologia di azienda, rischi, capacità produttiva ridotta, metodi tradizionali e difficoltà geografiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la tariffa prevista dalla sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, pur forfettaria, è conforme all’art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004, perché quantificata in base ai costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione e calibrata sulle concrete caratteristiche dell’operatore agroalimentare. La Corte ha inoltre ribadito che la disciplina dei controlli copre l’intera filiera agroalimentare, inclusi commercianti e distributori, e che il soggetto passivo può contestare l’importo solo allegando e provando un diverso atteggiarsi o un sopravvenuto mutamento dei parametri aziendali considerati dall’ente impositore, evenienza non dedotta nel caso concreto. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell’orientamento in corso di causa; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 194 del 2008
La disciplina nazionale delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali è ritenuta conforme al diritto unionale e applicabile anche agli operatori del commercio all’ingrosso di alimenti.
Regolamento CE n. 882/2004
Le tariffe possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti e devono tenere conto della tipologia di azienda, dei rischi e di ulteriori fattori specifici; la normativa nazionale italiana è stata ritenuta rispettosa di tali criteri.
Regolamento CE n. 882/2004
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le tariffe debbano riflettere i criteri comunitari di commisurazione del prelievo, ma la censura è stata respinta.
d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- I controlli sanitari ufficiali in materia agroalimentare possono riguardare l’intera filiera, non solo la fase di produzione, ma anche commercializzazione, distribuzione e intermediazione.
- Una tariffa forfettaria per controlli pubblici è compatibile con il diritto unionale quando è ancorata ai costi complessivi dell’attività amministrativa e calibrata su parametri oggettivi dell’operatore, come tipologia di stabilimento e quantità trattata.
- La censura sulla violazione dei criteri di commisurazione della tariffa richiede una contestazione specifica della concreta applicazione dei parametri al caso individuale; non è sufficiente una critica astratta del metodo forfettario.
- Il soggetto passivo può contestare la pretesa tariffaria solo deducendo che, nella concreta realtà imprenditoriale, i parametri considerati dall’ente si siano diversamente atteggiati o siano mutati sopravvenientemente.
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