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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16507/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme versate dalla società, negli anni 2009-2011, a titolo di tariffe per controlli sanitari ufficiali previste dal d.lgs. n. 194 del 2008, attuativo del regolamento CE n. 882/2004. In primo grado l’impugnazione del diniego era stata accolta, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina anche al settore del commercio di alimenti e mangimi e ritenendo legittima la quantificazione forfettaria delle tariffe sulla base delle quantità trattate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 194 del 2008 e del regolamento CE n. 882/2004, sostenendo che il prelievo per controlli sanitari sarebbe applicabile alla sola produzione e non alla commercializzazione, con esclusione degli intermediari; 2) violazione del regolamento CE n. 882/2004 e del d.lgs. n. 194 del 2008, deducendo che le tariffe forfettarie, determinate solo in base al criterio quantitativo, sarebbero in contrasto con i parametri comunitari e con il costo effettivo dei controlli; 3) ulteriore violazione delle stesse disposizioni, perché il tariffario nazionale non avrebbe considerato i fattori specifici indicati dall’art. 27, comma 5, del regolamento, come tipologia di azienda, rischi, capacità produttiva ridotta, metodi tradizionali e difficoltà geografiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la tariffa prevista dalla sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, pur forfettaria, è conforme all’art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004, perché quantificata in base ai costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione e calibrata sulle concrete caratteristiche dell’operatore agroalimentare. La Corte ha inoltre ribadito che la disciplina dei controlli copre l’intera filiera agroalimentare, inclusi commercianti e distributori, e che il soggetto passivo può contestare l’importo solo allegando e provando un diverso atteggiarsi o un sopravvenuto mutamento dei parametri aziendali considerati dall’ente impositore, evenienza non dedotta nel caso concreto. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell’orientamento in corso di causa; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 194 del 2008

    La disciplina nazionale delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali è ritenuta conforme al diritto unionale e applicabile anche agli operatori del commercio all’ingrosso di alimenti.

  • Regolamento CE n. 882/2004

    Le tariffe possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti e devono tenere conto della tipologia di azienda, dei rischi e di ulteriori fattori specifici; la normativa nazionale italiana è stata ritenuta rispettosa di tali criteri.

  • Regolamento CE n. 882/2004

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le tariffe debbano riflettere i criteri comunitari di commisurazione del prelievo, ma la censura è stata respinta.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • I controlli sanitari ufficiali in materia agroalimentare possono riguardare l’intera filiera, non solo la fase di produzione, ma anche commercializzazione, distribuzione e intermediazione.
  • Una tariffa forfettaria per controlli pubblici è compatibile con il diritto unionale quando è ancorata ai costi complessivi dell’attività amministrativa e calibrata su parametri oggettivi dell’operatore, come tipologia di stabilimento e quantità trattata.
  • La censura sulla violazione dei criteri di commisurazione della tariffa richiede una contestazione specifica della concreta applicazione dei parametri al caso individuale; non è sufficiente una critica astratta del metodo forfettario.
  • Il soggetto passivo può contestare la pretesa tariffaria solo deducendo che, nella concreta realtà imprenditoriale, i parametri considerati dall’ente si siano diversamente atteggiati o siano mutati sopravvenientemente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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