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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19258/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del GIP del Tribunale di Torino che ha applicato all'imputato la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo in modo generico una violazione dell'art. 444 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza. Dal testo emerge che il ricorso era estremamente sintetico e non specificava in concreto quale fosse la violazione denunciata, risultando privo di una reale articolazione dei motivi e persino della loro chiara individuazione grafica. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alle modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il ricorso proposto non rientrava in tali limiti ed era comunque aspecifico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena era formulata in modo generico e non denunciava specificamente uno dei soli vizi deducibili in cassazione contro il patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    "pena richiesta"; "sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen."

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti specificamente previsti per tale rito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    "il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità"

    Consente alla Corte di dichiarare senza formalità l'inammissibilità palese del ricorso.

  • art. 1, comma 62, l. 23.6.2017 n. 103

    "introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103"

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rilevante per la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

  • art. 1, comma 51, l. 23.6.2017 n. 103

    "successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa"

    La disciplina più restrittiva sui motivi di ricorso si applica alle richieste di patteggiamento e alle impugnazioni proposte dopo la data indicata.

  • art. 616 c.p.p.

    "alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria"

    In caso di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    Il ricorso contro il patteggiamento è limitato ai soli vizi tassativamente indicati.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi tassativi: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Un ricorso per cassazione avverso il patteggiamento che deduca una generica violazione di legge, senza specificare il vizio e senza confrontarsi con i limiti legali di impugnazione, è inammissibile per aspecificità.
  • Quando l'inammissibilità non è determinata da assenza di colpa del ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare senza formalità l'inammissibilità manifesta del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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