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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2094/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che condannava il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in grado di appello dalla parte civile Avarello Luca, eliminando quella condanna. La restante parte della sentenza (l'assoluzione) è rimasta impregiudicata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 541 c.p.p. in relazione all'art. 153 disp. att. c.p.p.: pur avendo la Corte territoriale confermato l'assoluzione di Pasquale, aveva erroneamente condannato il ricorrente a rifondere le spese del grado in favore della parte civile. Tale condanna era illegittima perché la parte civile era rimasta assente nel giudizio di appello e non aveva formulato alcuna richiesta di liquidazione delle spese (aveva solo trasmesso una memoria senza domandarne la liquidazione).

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso quale parametro di legittimità dell'impugnazione; la Corte ha accolto la censura ritenendo che la statuizione sulle spese violasse il principio procedurale indicato.

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla disciplina delle formalità procedurali e degli atti necessari per ottenere liquidazioni di spese in appello; la Corte ha ritenuto necessaria una formale richiesta della parte civile per ottenere la condanna alle spese del grado.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; utilizzata per procedere alla decisione sulla base degli atti.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018 (dep. 2019), Grasso, Rv. 274957

    Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957

    La pronuncia è stata richiamata per distinguere i casi: essa afferma che la mancata presentazione di una nota spese può essere non rilevante, ma in contrasto con la fattispecie attuale la Corte ha ritenuto che l'assenza di una formale istanza di liquidazione delle spese da parte della parte civile rendeva illegittima la condanna del ricorrente.

Massime di principio

  • Non è ammissibile che il giudice di appello condanni una parte alla rifusione delle spese a favore di una parte civile assente, se quest'ultima non ha formulato una formale richiesta di liquidazione delle spese nel grado.
  • La mera trasmissione di una memoria da parte della parte civile, priva di una specifica domanda di liquidazione, non costituisce automaticamente una richiesta idonea a fondare una condanna alle spese.
  • La Corte di cassazione annulla senza rinvio le statuizioni sulle spese del grado quando manca la formale istanza da parte beneficiaria: l'annullamento può essere limitato alla parte della sentenza relativa alle spese.
  • La giurisprudenza distingue tra la mancata presentazione di una nota spese (che talvolta può non essere rilevante) e l'assenza di una formale richiesta di liquidazione; in presenza di quest'ultima l'ordine alle spese è illegittimo.
  • Quando si valuta se confermare o riformare una condanna alle spese in appello bisogna verificare l'effettiva richiesta della parte che vorrebbe essere rimborsata; il principio di contraddittorio e di domanda della parte è essenziale anche sulla materia delle spese processuali.

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