Cassazione Penale, Sentenza n. 39113/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Delicati era accusata del reato di violazione dei sigilli (art. 349, comma 2, cod. pen.) in qualità di custode giudiziario di un immobile abusivamente edificato, per avere proseguito le opere nonostante il sequestro. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: 1) nullità della notificazione dell'avviso di udienza in appello (rilevando che l'atto notificato tramite servizio postale non era stato effettivamente ritirato e mancava prova della ricezione della comunicazione di deposito); 2) mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione sul piano sostanziale (ha confermato la correttezza dell'interpretazione della Corte di appello circa la perfezione della notifica via servizio postale e l'adeguatezza della motivazione sul rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis), ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a causa della prescrizione maturata. Pertanto la condanna non è stata riqualificata nel merito ma è venuta meno per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, cod. pen.
Norma incriminatrice applicata alla custode giudiziario che viola i sigilli proseguendo le opere sequestrate; qui utilizzata per descrivere il reato contestato alla ricorrente.
art. 131-bis, cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la concreta gravità e l'ampia consistenza delle opere abusivamente realizzate escludessero la particolare tenuità, e ha ritenuto ammissibile una motivazione implicita in punto di esclusione della causa di non punibilità.
art. 170, cod. proc. pen.
Regola le conseguenze della mancata notifica per irreperibilità e i rapporti con la consegna dell'atto al difensore; la Corte ha chiarito che la procedura prevista da tale articolo è alternativa, non sostitutiva, rispetto al deposito presso l'ufficio postale e non impedisce la perfezione della notificazione per giacenza decorsi dieci giorni.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la consegna dell'atto al difensore quando l'addetto postale attesta l'irreperibilità; la Corte ha richiamato questo principio specificando che tale procedura è integrativa rispetto alle norme sulla notifica via ufficio postale.
legge n. 890/1982 (norme sul servizio postale e funzione dell'ufficiale postale)
Richiamata come normativa speciale richiamata dall'art. 170 c.p.p.; la funzione dell'ufficiale postale può integrare la modalità di notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
Giurisprudenza: Cass. Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 18949
Principio richiamato secondo cui la notificazione a mezzo servizio postale, in caso di mancata consegna o rifiuto, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata o con il ritiro anteriore del plico.
Giurisprudenza: Cass. Sez. V, 1 giugno 2022, n. 21492
Decisione citata come apparente contrasto: secondo tale pronuncia la notifica contenente la comunicazione di deposito non si perfeziona con la sola spedizione ma solo con la ricezione; la Corte però ha ritenuto la questione non determinante nel caso concreto, distinguendo il profilo preso in esame.
Giurisprudenza: Sezioni unite, 19 dicembre 2017, n. 58120 e Sezioni unite, 14 aprile 2022, n. 14573
Richiamate per il principio che la mancata notifica per irreperibilità comporta, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., la consegna dell'atto al difensore; la Corte ha precisato che tale procedura è alternativa e non esclude l'operatività del deposito postale e della perfezione per giacenza.
Giurisprudenza: Cass. Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 5396
Richiamata circa la possibilità che l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità possa essere motivata anche implicitamente; la Corte ne ha seguito l'orientamento per valutare la decisione di merito.
Massime di principio
- La notificazione via servizio postale si considera perfezionata, in caso di mancato ritiro, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di deposito presso l'ufficio postale, salvo specifiche diverse risultanze di fatto.
- La procedura prevista dall'art. 170 c.p.p. (consegna dell'atto al difensore in caso di irreperibilità) è alternativa, non sostitutiva, rispetto al deposito presso l'ufficio postale; dunque l'invio e la giacenza postale possono integrare una valida notifica anche se non vi è consegna 'a mani proprie'.
- Una censura sulla nullità della notifica richiede di dimostrare che non si è perfezionata la procedura prevista (es. assenza della comunicazione di deposito o contestazione specifica della data di spedizione/giacenza); mere deduzioni formali senza prova concreta della mancata ricezione sono difficili da far valere.
- L'art. 131-bis (particolare tenuità) può essere escluso sulla base della gravità concreta del fatto e delle modalità di commissione; la Corte ammette anche motivazione implicita quando dal quadro probatorio emerga la non applicabilità della causa di non punibilità.
- Anche se i motivi di impugnazione risultano infondati nel merito, la sopravvenuta prescrizione estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della decisione penale: prima di decidere nel merito il giudice di legittimità verifica sempre l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
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