Sentenza n. 1972/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 29 gennaio 2025 volta a ottenere la definizione del procedimento per la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga richiesta nel 2016
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza del 29 gennaio 2025, con la quale aveva sollecitato la definizione della domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga presentata il 12 luglio 2016 per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016. La domanda era stata presentata anche all'INPS; l'Amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali nel 2019, successivamente prodotte. Il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e la sussistenza di un obbligo dell'Assessorato di provvedere. In udienza, a seguito del rilievo officioso del possibile superamento del termine di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a., il ricorrente ha sostenuto che l'istanza del 29 gennaio 2025 costituisse riproposizione della domanda e rendesse tempestiva l'azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, assorbendo ogni altra questione. Ha ritenuto che il termine per provvedere sulla domanda di CIGD fosse di 90 giorni, desumendolo dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 e considerandolo coerente con la complessità del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990. Ha inoltre rilevato che la disciplina applicabile imponeva che i trattamenti relativi al 2016 fossero richiesti e iniziassero entro il 31 dicembre 2016, sicché il beneficio non poteva più essere azionato nel 2025. L'istanza del 29 gennaio 2025 non è stata qualificata come nuova istanza idonea a riaprire il termine, sia perché rivolta soltanto all'Amministrazione regionale e non anche all'INPS, sia perché priva dei presupposti sostanziali per l'avvio di un nuovo procedimento, essendo ormai scaduto il termine legislativo finale per la concessione della CIGD. Il termine annuale decadenziale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. doveva quindi decorrere dalla scadenza dei 90 giorni successivi alla domanda del 12 luglio 2016; anche considerando eventuali sospensioni o interruzioni dovute alle richieste di integrazione documentale, il ricorso notificato il 21 gennaio 2026 è risultato tardivo. Le spese sono state compensate in ragione della rilevazione officiosa della questione di rito.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Disciplina la decisione del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; la riproposizione dell'istanza riapre il termine soltanto se la nuova istanza possiede i presupposti per avviare validamente il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Rileva quale disciplina generale del termine di conclusione del procedimento.
art. 2, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale parametro coerente con la fissazione di un termine di 90 giorni per un procedimento complesso e multilivello.
art. 25, comma 5, d.lgs. 148/2015
fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa
Pur riferita formalmente alla CIGS, la disposizione è assunta dal giudice quale parametro settoriale di riferimento anche per la CIGD, in ragione della comune natura di integrazione salariale.
art. 1, comma 304, l. 208/2015
È richiamato per il termine finale del 31 dicembre 2016 entro il quale i trattamenti di CIGD relativi all'anno 2016 dovevano essere richiesti e iniziati.
art. 3, comma 6, d.m. 83473/2014
È richiamato quale conferma dell'impossibilità di concedere il beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2017.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il possibile rilievo officioso dell'irricevibilità per tardività.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine legale di conclusione del procedimento e non può essere eluso mediante una nuova sollecitazione dell'amministrazione quando il procedimento originario è ormai definitivamente esaurito.
- La riproposizione dell'istanza idonea a riaprire il termine per l'azione avverso il silenzio presuppone che la nuova domanda possa validamente avviare un procedimento; non è sufficiente una diffida a definire una domanda risalente, quando il beneficio richiesto non è più conseguibile per scadenza del termine legislativo finale.
- In un procedimento amministrativo complesso e multilivello relativo alla Cassa integrazione guadagni in deroga, il termine per provvedere può essere individuato in 90 giorni, assumendo quale parametro settoriale l'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 e tenendo conto della necessità di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie.
- Quando la disciplina di un beneficio temporaneo stabilisce un termine finale assoluto per la presentazione delle domande e l'inizio dei trattamenti, una successiva istanza non può riattivare il procedimento né fondare una nuova azione avverso il silenzio dopo la scadenza di tale termine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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