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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00123/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società in nome collettivo, rappresentata dal proprio socio amministratore, aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare pendente da molti anni. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione della società ritenendo, in sostanza, che l'ente non potesse lamentare un danno non patrimoniale autonomo: o mancava una fisicità idonea a provare ansia e turbamento psicologico, oppure, se si prospettava un danno riflesso sul socio/amministratore, occorreva provare un pregiudizio ulteriore e distinto da quello già eventualmente indennizzato alla persona fisica. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 2 e ss. L. n. 89/2001 e dell'art. 2266 c.c., sostenendo di essere legittimata attivamente a chiedere l'indennizzo in proprio, pur essendo rappresentata dal socio amministratore e pur non essendo stata cancellata dal registro delle imprese. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame del fatto decisivo costituito dal danno all'immagine e alla reputazione commerciale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto la domanda a un pregiudizio riflesso del socio, mentre la società aveva agito per un danno proprio conseguente alla durata irragionevole della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva applicato in modo incoerente il principio per cui anche le società, con o senza personalità giuridica, sono soggetti legittimati a domandare l'equa riparazione. La Cassazione ha chiarito che, ai fini della L. n. 89/2001, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo per gli enti collettivi non è in re ipsa, ma va normalmente ritenuto sussistente salvo prova contraria di circostanze che lo escludano; non è però corretto limitare tale tutela ai soli diritti immateriali dell'ente o pretendere una prova aggravata del pregiudizio solo perché la domanda sia proposta da una società. Ha inoltre richiamato l'autonomia, ai fini dell'equa riparazione, delle procedure fallimentari della società e del socio illimitatamente responsabile. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 89/2001

    artt. 2 e ss.; art. 5-ter

    La disciplina dell'equa riparazione si applica anche ai soggetti collettivi; il danno da irragionevole durata del processo va valutato secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza interna e convenzionale.

  • art. 2266 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la legittimazione della società ad agire in giudizio per mezzo del socio amministratore e legale rappresentante.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    Fondamento convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo anche per le persone giuridiche e gli enti collettivi.

Massime di principio

  • Le società, anche prive di personalità giuridica, sono soggetti legittimati a chiedere l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, compresa la procedura fallimentare che le riguarda.
  • Per gli enti collettivi il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo non è in re ipsa, ma deve normalmente presumersi quale conseguenza della violazione, salvo prova di circostanze concrete che lo escludano.
  • Ai fini della L. n. 89/2001 non è corretto negare tutela alla società assumendo che il pregiudizio sia solo riflesso del socio-amministratore: la sfera dei pregiudizi dell'ente è autonoma e complessa, e non può essere ridotta ai soli diritti immateriali dell'organizzazione.
  • Quando una procedura concorsuale riguarda distintamente la società e il socio illimitatamente responsabile, l'indennizzo per la durata irragionevole va valutato separatamente per ciascuna procedura, senza sovrapporre automaticamente i rispettivi pregiudizi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSuccessioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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