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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23718/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello di Quadro A in qualità di Direttore di macchina, con decorrenza da novembre 2011 o, in subordine, da aprile 2012. La domanda si fondava sull'allegata reiterata adibizione a mansioni superiori oltre il limite temporale previsto dal CCNL di settore, sostenendo che, anche se ciascun periodo di assegnazione fosse stato singolarmente inferiore a tre mesi, il cumulo di più periodi ravvicinati avrebbe comunque integrato la maturazione del diritto alla promozione. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2103 c.c., oltre che dell'art. 21, par. 1.3, CCNL 2003 settore marittimo, assumendo che la Corte d'appello non avesse considerato la possibilità di provare una programmazione iniziale e fraudolenta delle ripetute assegnazioni o, comunque, una sistematicità delle stesse tale da far scattare il diritto all'inquadramento superiore; inoltre ha lamentato che fosse stata trascurata la documentazione prodotta a dimostrazione di tale programmazione datoriale. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondati i motivi, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova e aveva accertato in fatto la funzione sostitutiva delle assegnazioni, l'assenza di prova di una vacanza del posto e l'assenza di un intento abusivo o fraudolento del datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente escluso il diritto all'inquadramento superiore, perché il lavoratore non aveva provato un presupposto costitutivo decisivo, cioè la vacanza del posto o comunque l'assenza della funzione sostitutiva delle assegnazioni. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nella sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la contrattazione collettiva può prevedere regole più rigorose, ma in mancanza di prova dell'insussistenza della funzione sostitutiva non può maturare il diritto alla promozione automatica. Ha inoltre osservato che la valutazione svolta dalla Corte d'appello sulle circostanze concrete e sull'assenza di una programmazione abusiva del datore di lavoro è un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'inquadramento superiore grava sul lavoratore che lo invoca; la Corte esclude che vi sia stato uno spostamento dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    nella disciplina previgente alla riforma del 2015, l'adibizione a mansioni superiori può far maturare il diritto all'inquadramento superiore solo se ne ricorrono i presupposti, incluso l'effettivo venir meno della funzione sostitutiva; l'eventuale frode datoriale presuppone comunque l'insussistenza di tale funzione.

  • art. 21, par. 1.3, CCNL settore marittimo 2003

    la clausola collettiva prevede la definitività dell'assegnazione a mansioni superiori quando la sostituzione non sia destinata a coprire un assente con diritto alla conservazione del posto e l'assegnazione superi i tre mesi; la Corte ne conferma una lettura che richiede la prova della vacanza del posto e dell'assenza di mera sostituzione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di assegnazione a mansioni superiori con sostituzione di lavoratore assente, il diritto alla promozione automatica non sorge se il lavoratore non prova che l'assegnazione abbia avuto ad oggetto un posto effettivamente vacante o comunque non destinato a mera sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
  • L'adibizione reiterata a mansioni superiori per periodi inferiori alla soglia contrattuale non basta, da sola, a integrare una frode datoriale: è necessario dimostrare, in concreto, una programmazione abusiva delle assegnazioni o l'assenza della funzione sostitutiva.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'inquadramento superiore grava sul lavoratore che lo invoca; il datore di lavoro non è tenuto, per escludere la promozione, a comunicare il nominativo del sostituito o le ragioni della sostituzione, salvo diversa previsione collettiva.
  • La valutazione della ricorrenza della funzione sostitutiva e dell'eventuale intento elusivo del datore di lavoro appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superiori
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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