Ordinanza n. 44/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della ordinanza n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2025 del Comune di Gallipoli, notificata il 15 ottobre 2025 avente ad oggetto “A0500 – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Immobile individuato in Catasto al fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-. – Vico -OMISSIS-”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Due privati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza del Comune di Gallipoli del 14 ottobre 2025 avente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un immobile. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento. È dedotto un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione di merito su una situazione non ancora modificata, nonché perché le questioni prospettate richiedono ulteriore approfondimento. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un’ordinanza di demolizione quando l’esecuzione dell’atto determinerebbe un pregiudizio rilevante e irreversibile o difficilmente reversibile, così da preservare una decisione di merito su una situazione ancora integra.
- La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso, unitamente alla natura del pregiudizio prospettato, può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare senza anticipare la definizione del merito.
Come è indicizzato
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