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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della ordinanza n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2025 del Comune di Gallipoli, notificata il 15 ottobre 2025 avente ad oggetto “A0500 – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Immobile individuato in Catasto al fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-. – Vico -OMISSIS-”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Due privati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza del Comune di Gallipoli del 14 ottobre 2025 avente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un immobile. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento. È dedotto un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di demolizione, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione di merito su una situazione non ancora modificata, nonché perché le questioni prospettate richiedono ulteriore approfondimento. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un’ordinanza di demolizione quando l’esecuzione dell’atto determinerebbe un pregiudizio rilevante e irreversibile o difficilmente reversibile, così da preservare una decisione di merito su una situazione ancora integra.
  • La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso, unitamente alla natura del pregiudizio prospettato, può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare senza anticipare la definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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