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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20919/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, in appello, della domanda proposta da un lavoratore nei confronti del proprio ente datore di lavoro per ottenere il riconoscimento del compenso per il lavoro prestato nel giorno domenicale e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, dedotto per avere lavorato nel settimo giorno senza riposi compensativi. Avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado rigettando le domande, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Nelle more, tuttavia, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte costituita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia al ricorso, non notificata al controricorrente costituito, pur non producendo l'effetto estintivo tipico del processo, manifesta il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della complessiva condotta processuale delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il meccanismo sanzionatorio non opera quando l'inammissibilità del gravame sopravviene per difetto di interesse derivante dalla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    non notificata alla parte controricorrente costituita

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione tipica del processo ma evidenzia comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del gravame è sopravvenuta per difetto di interesse conseguente a rinuncia al ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla parte costituita, non produce l'estinzione del processo ma può comunque determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse alla decisione.
  • Il difetto sopravvenuto di interesse a coltivare l'impugnazione è sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche in assenza di una valida rinuncia processuale idonea a estinguere il giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta per effetto della rinuncia e del correlato venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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