Cassazione Civile, Ordinanza n. 23111/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di gestione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con cui un comune contestava il parziale omesso pagamento dell'IMU su una serie di immobili, per un importo complessivo di euro 159.417,00. Gli immobili erano stati coinvolti in un'operazione di cartolarizzazione/trasferimento a un fondo comune di investimento immobiliare chiuso (FIP), affidato in gestione alla società ricorrente. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che, per tali immobili, dovesse operare il regime speciale previsto dal d.l. n. 351/2001, in particolare l'art. 2, comma 6, che disciplina la soggettività passiva ai fini ICI in caso di privatizzazione/cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e che, secondo la ricorrente, doveva applicarsi anche all'IMU. I motivi di ricorso per cassazione sono due: (1) violazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351/2001 e dell'art. 14 preleggi, per avere la CTR escluso l'applicabilità della disciplina invocata; (2) violazione dell'art. 2, comma 6, d.l. n. 351/2001 e dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, per non avere riconosciuto l'esenzione/il regime agevolativo per gli immobili del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR Basilicata e rinviando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351/2001, pur formulato in relazione all'ICI, debba applicarsi anche all'IMU, in quanto l'IMU si pone in continuità con l'ICI e mantiene un sistema di esenzioni sostanzialmente sovrapponibile. Ha inoltre chiarito che la norma non introduce una mera esenzione da interpretare estensivamente, ma un criterio speciale di individuazione del soggetto passivo nei casi di privatizzazione immobiliare. La CTR aveva errato nel ritenere che la disciplina non fosse applicabile all'IMU e nel negare rilievo al regime speciale per il solo fatto che l'immobile era conferito a un fondo e gestito tramite SGR.
Norme richiamate
art. 2, d.l. n. 351/2001
comma 6; comma 1; comma 2; comma 3; comma 4; comma 5
La disposizione introduce, per le operazioni di cartolarizzazione e privatizzazione immobiliare, un criterio speciale di individuazione dei soggetti passivi ai fini dell'imposizione locale; tale criterio si estende anche ai fondi comuni di investimento immobiliare quando compatibile, e non riguarda la società veicolo in quanto tale ma i gestori/utilizzatori individuati dalla normativa di attuazione.
art. 3, d.l. n. 351/2001
Il riferimento ai gestori individuati ai sensi di tale disposizione è decisivo per identificare il soggetto passivo dell'imposta nei casi di immobili privatizzati/cartolarizzati.
art. 4, d.l. n. 351/2001
Le disposizioni degli artt. 1-3 si applicano, per quanto compatibili, anche ai trasferimenti ai fondi comuni di investimento; per gli immobili conferiti ai fondi rileva l'assegnazione in uso tramite l'Agenzia del demanio ai soggetti che già li utilizzavano.
art. 14 preleggi
La Corte esclude che sia corretta l'idea che si tratti di applicare analogicamente un'esenzione tributaria; la questione riguarda invece l'applicazione di un criterio speciale di soggettività passiva.
art. 2, comma 6, d.l. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001
La norma, pur dettata per l'ICI, costituisce una regola speciale generale per le privatizzazioni immobiliari pubbliche e va intesa come riferita all'IMU in ragione della continuità normativa tra ICI e IMU.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dalla ricorrente come base dell'esenzione, ma la Corte precisa che il tema decisivo non è una specifica esenzione in senso stretto, bensì la corretta individuazione del soggetto passivo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Per l'IMU il criterio ordinario di soggettività passiva resta quello della titolarità di un diritto reale, salvo specifiche eccezioni.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
La disciplina delle esenzioni IMU richiama, per quanto qui rileva, le esenzioni già previste dalla normativa ICI.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'ICI, confermando la continuità sistematica tra i due tributi.
Massime di principio
- Nei procedimenti di privatizzazione/cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la soggettività passiva ai fini dell'imposizione locale non si individua automaticamente nella società veicolo o nel fondo, ma nel soggetto cui la normativa speciale attribuisce la gestione/utilizzazione concreta del bene.
- L'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351/2001 va qualificato come norma speciale di individuazione del soggetto passivo, non come mera esenzione; perciò il problema non è l'interpretazione estensiva di un'agevolazione, ma l'applicazione del criterio speciale al diverso tributo successivo quando questo presenti continuità normativa con il precedente.
- L'IMU, in quanto tributo succedaneo dell'ICI e caratterizzato da un sistema di esenzioni sostanzialmente sovrapponibile, consente l'applicazione delle regole speciali dettate per l'ICI dal d.l. n. 351/2001, ove compatibili.
- Per stabilire chi debba essere assoggettato all'imposta in operazioni di cartolarizzazione o conferimento a fondi, occorre verificare la concreta disponibilità e gestione del singolo immobile e l'effettivo soggetto che lo utilizza per finalità istituzionali o secondo l'assetto previsto dai decreti attuativi.
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