L.R. Valle d'Aosta 22/2012
Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d’Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il Conservatoire de la Vallée d’Aoste e aggiorna la l.r. 8/1992 sulla Fondazione Maria Ida Viglino. Prevede contributi annuali regionali all’Istituto dal 2013, regole su organi, personale, convenzioni e transitorio, oltre a modifiche alla Fondazione e coperture finanziarie. Parte delle disposizioni entra in vigore subito, il resto dal 1° gennaio 2013.
Interventi regionali su Istituto musicale e Fondazione per la cultura musicale in Valle d'Aosta
Interventi regionali su Istituto musicale e Fondazione per la cultura musicale in Valle d'Aosta
La legge disciplina l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste e coordina la normativa regionale sulla promozione e diffusione della cultura musicale e del patrimonio musicale tradizionale. La disciplina riguarda esclusivamente la Valle d’Aosta e, in parte, modifica la l.r. 8/1992 sulla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.
Oggetto e finalità
La Regione interviene per:
- regolare l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta, istituito ai sensi della normativa statale sull’alta formazione artistica e musicale;
- razionalizzare il quadro normativo regionale in materia di formazione e cultura musicale;
- valorizzare e divulgare il patrimonio musicale tradizionale valdostano.
Contributo regionale annuale all’Istituto
A decorrere dal 2013 la Regione eroga all’Istituto un contributo annuo per le spese di funzionamento, comprese quelle dell’orchestra sinfonica. I criteri e le modalità di concessione sono definiti dalla Giunta regionale.
Il contributo può essere subordinato a un patto di stabilità finalizzato al contenimento delle spese correnti, secondo modalità stabilite dalla Giunta.
L’erogazione avviene in tre rate per ciascun anno solare:
- prima rata fino al 60% entro il 15 febbraio;
- seconda rata fino al 30% entro il 31 maggio;
- terza rata dopo la verifica della rendicontazione delle spese dell’esercizio precedente e dell’eventuale rispetto del patto di stabilità.
L’eventuale eccedenza erogata in acconto rispetto alle spese effettivamente sostenute è decurtata dalla terza rata dell’esercizio in corso.
Statuto, organi e governance dell’Istituto
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disciplina applicabile, l’Istituto deve deliberare una proposta di adeguamento dello statuto alla legge regionale e alla normativa statale, in particolare alla l. 508/1999 e al d.P.R. 132/2003. La proposta è approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Lo statuto deve inoltre rispettare alcuni principi essenziali:
- il Presidente è nominato dalla Giunta regionale sulla base di una designazione del consiglio accademico, tra tre soggetti di elevata qualificazione manageriale e professionale o con comprovata esperienza in organi di gestione culturale, oppure con riconosciuta competenza artistica e culturale;
- alla Giunta regionale spetta la nomina di tre membri del consiglio di amministrazione, scelti tra personalità dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati, così da garantire un’adeguata rappresentanza regionale;
- il controllo contabile è affidato a un revisore dei conti nominato dalla Giunta tra gli iscritti nell’apposito registro;
- nell’ambito del consiglio di amministrazione deve essere individuato il rappresentante della Regione per l’integrazione del CNAM.
Personale docente e pianta organica dell’Istituto
La pianta organica dell’Istituto è sottoposta a revisione biennale. La proposta di revisione è formulata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei docenti, sulla base del progetto del consiglio accademico per lo sviluppo della funzione artistica, educativa e culturale, tenendo conto delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili.
La pianta organica e le successive modifiche sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione.
Convenzioni e collaborazione con altre istituzioni
L’Istituto può stipulare convenzioni con:
- enti;
- università;
- istituti di alta formazione artistica e musicale;
- fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
- associazioni e società.
Le convenzioni possono riguardare l’esercizio di funzioni, l’erogazione di servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo e il coordinamento di attività di comune interesse. Devono regolare oggetto, finalità, durata, obblighi, garanzie, partecipazione dei contraenti e rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante reciproco utilizzo del personale assunto.
Le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell’offerta formativa sono esercitate tramite atti di indirizzo dell’Assessore all’istruzione e cultura.
Modifiche alla l.r. 8/1992 sulla Fondazione Maria Ida Viglino
La legge aggiorna la l.r. 8/1992 sostituendo la denominazione dell’ente e ridefinendone alcune regole fondamentali.
La Fondazione assume la denominazione di Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale. La Regione è chiamata a promuovere forme di collaborazione con soggetti che svolgono attività funzionali alla valorizzazione del patrimonio musicale, includendo espressamente alcune associazioni musicali e folkloristiche valdostane per la particolare rilevanza della loro attività.
Gli scopi della Fondazione sono ampliati e chiariti:
- studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale della tradizione valdostana;
- sviluppo e diffusione dell’arte e della cultura musicale in generale in Valle d’Aosta;
- organizzazione e gestione, tramite la Scuola di formazione e orientamento musicale (SFOM), dei corsi di indirizzo amatoriale per la divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale.
La governance viene ricondotta a un organo composto da membri designati dalla Regione e da eventuali altri fondatori pubblici e privati; i designati regionali devono essere almeno i due terzi del totale e detengono la maggioranza.
Anche per la Fondazione il controllo contabile è affidato a un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell’apposito registro.
Convenzioni della Fondazione
La Fondazione può stipulare convenzioni con gli stessi soggetti previsti per l’Istituto: enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca, organismi equiparati, associazioni e società.
Le convenzioni disciplinano in modo puntuale oggetto, finalità, durata, obblighi, garanzie, modalità di partecipazione e rapporti finanziari e organizzativi, compreso il reciproco utilizzo di personale assunto.
Contributo annuo alla Fondazione
Il contributo annuo previsto dalla l.r. 8/1992 è erogato in tre rate:
- prima rata fino al 60% entro il 15 febbraio;
- seconda rata fino al 30% entro il 31 maggio;
- terza rata dopo la verifica della rendicontazione delle spese sostenute nell’esercizio precedente.
L’eventuale eccedenza concessa come acconto rispetto alle spese effettive viene decurtata dalla terza rata dell’esercizio in corso.
Personale non docente dell’Istituto
Al personale non docente e di direzione amministrativa dell’Istituto si applicano le disposizioni del corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta.
Disposizioni transitorie
Per garantire la continuità amministrativa e funzionale:
- il personale della Fondazione assunto tramite procedura concorsuale e suddiviso in due aree di contrattazione, già operante presso l’Istituto alla data di entrata in vigore della legge con rapporto a tempo indeterminato in ruoli ad esaurimento, è inquadrato alle dipendenze dell’Istituto, mantenendo funzioni e trattamento complessivo in godimento;
- gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore restano operativi fino all’insediamento dei nuovi organi, da nominare entro il 31 dicembre 2012;
- gli organi dell’Istituto in carica alla stessa data restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi, da nominare secondo la nuova disciplina statutaria.
Disposizioni finanziarie
L’onere per il contributo regionale all’Istituto è quantificato in:
- euro 2.660.000 per il 2013;
- euro 2.650.000 a decorrere dal 2014.
La copertura è assicurata nel bilancio regionale triennale 2012/2014. Inoltre, per il 2012 l’autorizzazione di spesa della l.r. 8/1992 è incrementata di euro 140.000.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013, con eccezione dell’articolo 3 e dell’articolo 9, comma 3, e comma 4, lettera b), che seguono un diverso regime di efficacia previsto dalla legge stessa.
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