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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2012

Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina dell’agriturismo in Valle d’Aosta su somministrazione, ricettività, SCIA, attestato di complementarietà, agevolazioni, cartelli e sanzioni. Il capo sul servizio idrico integrato è stato poi abrogato; restano rilevanti solo le modifiche agrituristiche, oggi in larga parte superate da interventi successivi.

Modifiche alla disciplina agrituristica regionale e proroga su servizio idrico integrato

Modificazioni alla disciplina dell’agriturismo e proroga del servizio idrico integrato

La legge regionale interviene su due testi normativi valdostani: la disciplina del servizio idrico integrato e la legge sull’agriturismo. Il capo relativo al servizio idrico integrato è successivamente abrogato e non ha più utilità applicativa; la parte sull’agriturismo definisce invece la disciplina risultante, con alcuni profili transitori e finanziari riferiti al solo periodo di vigenza della legge.

Servizio idrico integrato

Il capo dedicato alla legge regionale n. 27 del 1999 conteneva una proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 5, già differito al 31 dicembre 2011, portandolo al 31 dicembre 2014. Tuttavia tale capo è stato successivamente abrogato e non produce più effetti utili nella pratica.

Somministrazione di pasti, merende e bevande in agriturismo

La disciplina della somministrazione viene precisata in senso più restrittivo e dettagliato. Nel caso di locazione di camere con prestazione di prima colazione e di mezza pensione, è consentita la relativa attività nei limiti previsti dalla legge.

Per la somministrazione di pasti o merende:

  • almeno il 50% dei prodotti impiegati deve provenire dall’azienda agricola;
  • almeno il 30% deve essere costituito da prodotti regionali tradizionali o da prodotti provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita;
  • la parte residua può essere di altra provenienza.

Le percentuali si calcolano sul peso dei prodotti usati nell’attività agrituristica nell’arco dell’anno. Sono esclusi dal conteggio generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti, individuati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. È inoltre consentito acquistare verdure di diversa provenienza nel periodo invernale.

Le bevande devono essere servite in correlazione con i pasti o le merende e possono essere somministrati soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati o trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ottenuti da materie prime dell’azienda attraverso lavorazioni esterne.

Limiti di capienza e attività escluse dal conteggio

Per l’attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende il limite ordinario è di 60 coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi. Il limite può essere elevato a 80 coperti giornalieri, con il vincolo di 60 coperti per pasto, quando la somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di 180 giorni all’anno.

Non concorrono al raggiungimento del limite:

  • le attività di degustazione dei prodotti aziendali;
  • la somministrazione delle merende nelle fattorie didattiche.

Requisiti soggettivi, elenco agrituristico e società agricole

La legge chiarisce il sistema dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici e amplia l’accesso alle società agricole.

Possono essere iscritte anche società agricole costituite in qualsiasi forma tra imprenditori agricoli, purché finalizzate all’esercizio dell’attività agrituristica. In tal caso:

  • i requisiti previsti dalle lettere a), c) e d) del comma 2 devono essere posseduti da tutti i soci;
  • il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal socio preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.

Viene anche aggiornato il rinvio ai corsi, che sono qualificati come corsi di formazione per l’esercizio dell’attività agrituristica.

Domanda di iscrizione, capacità ricettiva e iscrizione nell’elenco

Le domande di iscrizione nell’elenco devono essere presentate alla struttura competente e contenere la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell’azienda agricola. La descrizione dell’attività agrituristica che si intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità previsto dalla normativa urbanistica regionale.

La capacità ricettiva di ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell’attestato di complementarietà, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi della legge.

Accertata la regolarità della domanda e la completezza e idoneità della documentazione, il dirigente dispone l’iscrizione nell’elenco entro 30 giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione all’interessato.

Cessazione e variazioni dell’attività: SCIA e subingresso

L’esercizio dell’attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico.

Per il subingresso mortis causa, il subentrante privo di alcuni requisiti può continuare l’attività in attesa di acquisirli, purché:

  • non manchino i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;
  • i requisiti mancanti alle lettere d) ed e) siano acquisiti e dimostrati entro un anno dal subingresso;
  • sia possibile una proroga in caso comprovato di forza maggiore.

Attestato di complementarietà e attività escluse

L’operatore agrituristico deve conseguire l’attestato che dichiara la complementarietà tra attività agricola e attività agrituristica.

Non sono soggette all’accertamento della complementarietà e al rilascio dell’attestato:

  • la degustazione dei prodotti aziendali;
  • l’attività di fattoria didattica.

Agevolazioni economiche per l’agriturismo

La disciplina delle agevolazioni viene aggiornata con riferimento alle spese ammissibili, ai termini di realizzazione e al divieto di cumulo.

Tra le spese agevolabili rientrano, tra l’altro:

  • l’acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale;
  • la realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate alle attività di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 2.

Le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 16 sono ammesse a agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività e tenendo conto delle agevolazioni già percepite, anche se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 19, comma 1.

Per le iniziative correlate alle spese agevolate, l’articolo 20 richiede che siano realizzate entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla concessione dell’agevolazione.

Le agevolazioni:

  • non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative;
  • per alcune iniziative specifiche, non sono ripetibili, anche oltre i termini di cui all’articolo 19, comma 1.

Cartelli indicatori delle attività agrituristiche

La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche, al fine di garantirne la segnalazione a fini turistici. Viene inoltre eliminato il richiamo alla precedente modalità di costituzione prevista dall’articolo 21, comma 1.

Controlli e sanzioni

Alla terza violazione definitivamente accertata di alcune disposizioni della disciplina agrituristica, lo sportello unico dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività per un anno. Le violazioni rilevanti sono quelle degli articoli:

  • 2;
  • 3;
  • 4;
  • 12;
  • 14;

Ai fini di questa sanzione non rilevano le violazioni definitivamente accertate entro la data di entrata in vigore della legge.

Disposizioni transitorie

Sono previste regole transitorie per evitare effetti retroattivi sulle domande e sui rapporti già pendenti:

  • le modifiche alle spese ammissibili si applicano alle domande di agevolazione presentate dopo l’entrata in vigore della legge;
  • la nuova regola sul termine di realizzazione delle iniziative si applica anche ai rapporti derivanti da agevolazioni già concesse ma non ancora totalmente liquidate;
  • alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrituristiche prima dell’entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 21;
  • alle domande per cartelli presentate prima dell’entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 25, comma 1;
  • per la sospensione alla terza violazione non si considerano le violazioni già definitivamente accertate prima dell’entrata in vigore.

Aspetti finanziari

La legge quantifica l’onere derivante da una delle modifiche alle spese agevolabili in 10.000 euro annui a decorrere dal 2012 e ne prevede la copertura nel bilancio regionale 2012-2014. L’abrogazione dell’articolo 21 della legge agrituristica rende inoltre disponibile una somma annua di 2.000 euro per gli anni 2013 e 2014, destinata a fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Stato di attualità

La parte relativa al servizio idrico integrato è espressamente indicata come abrogata e quindi priva di utilità applicativa attuale. Anche la legge, nel complesso, contiene disposizioni finanziarie e transitorie riferite a esercizi ormai conclusi; tuttavia le modifiche sostanziali alla disciplina agrituristica descrivono il testo risultante, fermo restando che alcune parti risultano oggi superate da successive modifiche legislative.

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