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Legge

L.R. Valle d'Aosta 27/2012

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 27/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d'Aosta n. 18/1994 sulla tutela del paesaggio, ridefinendo le funzioni delegate ai Comuni, gli interventi autorizzabili e quelli esenti da autorizzazione, il procedimento, i controlli e le sanzioni. Modifica inoltre la disciplina della pubblicità stradale, alcune norme urbanistiche e gli illeciti edilizi. È in parte incisa da declaratorie di illegittimità costituzionale del 2013.

Modifiche alla disciplina valdostana della tutela paesaggistica e della pubblicità stradale

Modifiche alla tutela paesaggistica in Valle d'Aosta

La legge interviene principalmente sulla disciplina regionale della tutela del paesaggio dettata dalla l.r. 18/1994, ridefinendo il riparto di competenze tra Comuni e Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali. Adegua inoltre norme collegate in materia di pubblicità stradale, urbanistica ed illeciti edilizi.

Deleghe ai Comuni e ambito delle funzioni

I Comuni della Valle d'Aosta ricevono una delega ampia per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 e dei pareri in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, per gli interventi ricadenti nelle aree e sugli immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle aree del PTP regionale indicate dalla normativa. È inoltre delegata ai Comuni la concertazione relativa a modifiche non costituenti varianti e a varianti non sostanziali dei PRG comunali riguardanti opere e infrastrutture pubbliche.

Interventi delegati ai Comuni

La disciplina individua in modo puntuale gli interventi per i quali il Comune è competente al rilascio di autorizzazioni e pareri, purché conformi alla deliberazione attuativa della Giunta regionale prevista dalla legge. Rientrano, tra gli altri:

  • recinzioni, cancelli e altri elementi di divisione o chiusura;
  • ripristino o sostituzione di tetti e coperture di edifici privi di pregio intrinseco, con limitate possibilità di inserimento di elementi accessori;
  • manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore senza incidere in modo sostanziale su strutture anteriori al 1945 o elementi architettonici di pregio;
  • manufatti e sistemazioni cimiteriali privi di interesse storico-culturale;
  • condutture interrate e relative componenti fuori terra, se i tracciati non interessano aree archeologiche e non richiedono piste di servizio con opere edilizie o sbancamenti;
  • serbatoi per combustibili;
  • interventi su edifici posteriori al 1945 che non alterino sostanzialmente le facciate, nonché ampliamenti fino al 20% di tali edifici;
  • costruzioni provvisorie per cantieri o attività temporanee, entro 500 mq e senza opere edilizie;
  • piccole pertinenze nelle sottozone A dei PRG;
  • beni strumentali agricoli secondo le condizioni fissate dalla Giunta;
  • intonacatura, tinteggiatura e isolamento termico di fronti esterni di edifici posteriori al 1945;
  • ripristini da crolli accidentali o demolizioni controllate per precarietà statica o pericolo per l’incolumità pubblica;
  • manufatti interrati con un solo accesso verso l’esterno;
  • ricostruzione di murature di contenimento crollate o degradate con materiali e finiture originari;
  • impianti tecnologici su edifici, se centralizzati;
  • impianti solari termici o fotovoltaici sul tetto entro il 50% della falda utile;
  • ridotti spostamenti di reti e linee aeree entro 100 metri;
  • nuovi supporti, pali o tralicci per apparati tecnologici, se non in rapporto con edifici classificati documento o monumento;
  • colonnine, cassonetti, tubazioni e cavidotti per apparati tecnologici entro certi limiti dimensionali;
  • arredi, dehors, gazebo rimovibili, aree rifiuti, pavimentazioni fino a 200 mq, insegne e pubblicità, marciapiedi e opere accessorie fino a 500 metri lineari;
  • varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale entro il 20% dei parametri originari;
  • varianti ai progetti relativi agli interventi elencati. Per gli abusi edilizi relativi a tali interventi, il Comune è anche competente all’accertamento della compatibilità paesaggistica, salvo diversa previsione.

Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Non richiedono autorizzazione paesaggistica, in sintesi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, restauro e ristrutturazione conformi ai criteri regionali, purché non alterino stato dei luoghi, assetto idrogeologico o aspetto esteriore degli edifici. Sono escluse anche varie attività e opere non edilizie, come:

  • attività agro-silvo-pastorali senza trasformazioni permanenti;
  • interventi forestali e di bonifica nelle aree boscate non rilevanti;
  • disalvei, manutenzione di briglie e arginature;
  • bonifiche agrarie entro limiti rigorosi;
  • opere interne agli edifici e in elevato, anche in aree archeologiche o storico-paesaggistiche, se non incidono su stratigrafie, reperti o edifici tutelati;
  • sostituzione di supporti, cavi e tubazioni nello stesso sedime;
  • targhe commemorative o votive su edifici posteriori al 1945;
  • videosorveglianza;
  • sostituzione di serramenti su edifici posteriori al 1945;
  • nuovi allacci di servizi entro 50 metri;
  • sostituzione del manto di copertura con materiali conformi;
  • varianti non sostanziali su edifici artigianali o industriali in specifiche zone del PRG. Sono inoltre esclusi gli interventi già conformi a regolamenti, piani o discipline di settore sui dehors, insegne, pubblicità commerciale, cartellonistica, bassi fabbricati e piani del colore o strumenti analoghi previamente concertati con la Soprintendenza.

Riserva di competenze alla Soprintendenza e sanzioni

Restano alla Soprintendenza regionale le autorizzazioni per interventi su edifici, manufatti e aree archeologiche o di particolare interesse sottoposti alle parti prima e seconda del d.lgs. 42/2004, per gli interventi non delegati relativi agli altri beni della parte terza del Codice e per i casi previsti dalla l.r. 56/1983. Alla Soprintendenza è anche riservata l’applicazione delle sanzioni regionali e di quelle ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per gli interventi delegati eseguiti senza autorizzazione o in difformità.

Procedimento, termini e sostituzione

La domanda va presentata al Comune competente, con gli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale. Il Comune comunica il responsabile del procedimento entro 10 giorni e decide entro 60 giorni. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere integrazioni documentali; se queste non arrivano entro 30 giorni, il procedimento si chiude con diniego implicito. Se il Comune non provvede nei termini, l’interessato può chiedere il provvedimento sostitutivo al Soprintendente regionale, che decide entro 60 giorni. Nei casi in cui il Comune non disponga di personale con requisiti tecnico-professionali, può conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti esterni iscritti ad albi professionali. In tal caso l’esperto rende un parere vincolante entro 40 giorni dalla richiesta e il responsabile adotta il provvedimento entro i successivi 10 giorni. Il Comune deve comunicare il provvedimento all’interessato e trasmettere copia, anche elettronica, alle strutture regionali competenti; è inoltre previsto l’invio bimestrale al Ministero per i beni e le attività culturali.

Controlli, vigilanza e sanzioni

Il Soprintendente regionale può disporre controlli sull’attuazione della legge, anche tramite verifica degli atti depositati presso gli uffici tecnici comunali. Inoltre informa periodicamente Comuni ed esperti sull’evoluzione delle problematiche di tutela del paesaggio, sui programmi regionali e sugli esiti delle ricerche archeologiche. La vigilanza del Sindaco, già prevista dalla l.r. 11/1998 per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, è estesa agli interventi soggetti alla disciplina paesaggistica delegata. In caso di interventi eseguiti senza autorizzazione o in difformità, il Sindaco sospende immediatamente i lavori e ne informa la Soprintendenza per l’eventuale applicazione delle sanzioni statali.

Commissione regionale per il paesaggio e atti attuativi

È istituita la Commissione regionale per il paesaggio, composta da rappresentanti della Soprintendenza, delle strutture regionali competenti e da un rappresentante degli enti locali designato dal CPEL. La Commissione adotta indirizzi interni di studio, ricerca e ricognizione dei vincoli e formula pareri sulle istanze relative a sanzioni demolitorie, conversioni in indennità o sanzioni pecuniarie e altre rivalutazioni di atti regionali; la partecipazione è gratuita. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e con deliberazione pubblicata nel BUR, stabilisce i limiti qualitativi e quantitativi degli interventi delegati e ogni altro aspetto, anche procedimentale, necessario all’applicazione della legge.

Modifiche alla disciplina della pubblicità stradale

La legge aggiorna la l.r. 1/1956 sulla pubblicità stradale, estendendo e precisando la disciplina a pubblicità commerciale, artigianale, industriale e del terziario. Trasferisce ai Comuni competenti per territorio le funzioni prima in capo all’ufficio o assessorato regionale per il turismo, compreso il potere di ordinare la cancellazione delle scritte e la rimozione dei mezzi pubblicitari contrari alla legge o non mantenuti in buono stato di conservazione.

Modifiche urbanistiche e sugli illeciti edilizi

Nel testo della l.r. 11/1998 è introdotta una soglia di tolleranza del 2% per alcune difformità minori relative ad altezze, distacchi, cubatura e superficie coperta, sia ai fini della parziale difformità dei titoli abilitativi sia ai fini della SCIA edilizia, per unità immobiliare. Viene inoltre corretto il rinvio contenuto nella l.r. 1/2004, sostituendo il riferimento al titolo VII con quello al titolo VIII.

Abrogazioni e limiti di applicabilità

Sono abrogati la l.r. 10/1995 e il r.r. 6/1994, oltre a specifiche disposizioni della l.r. 1/1956 e della l.r. 18/1994 indicate dal testo. La disciplina deve inoltre essere letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti relative agli interventi esclusi dall’autorizzazione, alla Commissione regionale per il paesaggio e al rinvio alla Giunta regionale, in particolare per talune lettere dell’art. 4 e per l’aggettivo "vincolanti" nell’art. 11bis, nonché per parte dell’art. 11ter.

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