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Legge

L.R. Valle d'Aosta 20/2012

Disposizioni in materia di riordino fondiario.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 20/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il territorio della Valle d’Aosta, il riordino fondiario nei comprensori dei Consorzi di miglioramento fondiario: iniziativa, studi e piani, deposito/approvazione, effetti sui trasferimenti e sui vincoli ventennali di coltivazione e indivisibilità. Prevede aiuti regionali, controlli, sanzioni e un regime transitorio per procedimenti già avviati.

Riordino fondiario agricolo in Valle d’Aosta

Riordino fondiario agricolo in Valle d’Aosta

La legge disciplina un procedimento di ricomposizione e riassetto dei fondi agricoli situati nel territorio regionale, affidato ai Consorzi di miglioramento fondiario. L’obiettivo è razionalizzare l’uso del territorio montano, contenere la frammentazione della proprietà, sostenere l’attività agricola e la tutela ambientale.

Finalità e contenuto del riordino

Il riordino fondiario comprende il riassetto catastale, l’accorpamento delle proprietà frammentate, l’arrotondamento delle superfici, l’eventuale rettifica dei confini e, se necessario, la realizzazione di opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario. La disciplina mira in particolare a:

  • favorire una gestione sostenibile del territorio agricolo;
  • contrastare abbandono, polverizzazione fondiaria e dissesto idrogeologico;
  • mantenere il tessuto sociale nelle zone rurali;
  • sostenere sviluppo economico e occupazione, anche in favore dei giovani agricoltori.

Ambito di applicazione e dimensioni del comprensorio

La legge si applica ai fondi agricoli compresi nei perimetri dei Consorzi di miglioramento fondiario. Il comprensorio deve:

  • essere costituito da terreni agricoli in zona E del PRG vigente al momento della proposta;
  • avere dimensione idonea alle finalità della legge;
  • essere comunque compreso tra 5 e 50 ettari. La Giunta regionale definisce inoltre la minima unità particellare attribuibile ai fondi all’esito del riordino.

Soggetti promotori, esecutori e supporto tecnico

I soggetti promotori ed esecutori sono i Consorzi di miglioramento fondiario. Essi devono acquisire tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni e altri assensi richiesti dalla normativa vigente. È istituita una commissione tecnica di valutazione, composta da dirigenti regionali, un rappresentante dell’Ordine degli agronomi e forestali, un esperto nominato dall’Institut agricole régional e il responsabile tecnico del Comune interessato. La Commissione esprime pareri tecnici su tutte le fasi del procedimento.

Avvio del procedimento e proposta iniziale

Il procedimento si avvia con una proposta del Consorzio approvata dall’assemblea dei consorziati con la maggioranza qualificata del 70% dei consorziati proprietari, rappresentativi anche del 70% della proprietà inclusa nell’area. La proposta deve contenere relazione illustrativa, perimetrazione catastale, estratto del PRG, documentazione fotografica e gli ulteriori documenti richiesti dalla Giunta. Il Consorzio, con la proposta, si impegna a rispettare le scadenze procedimentali: il mancato rispetto comporta la revoca degli aiuti concessi e la restituzione delle somme percepite con interessi, salvo eventuale rateizzazione entro un massimo di 24 mesi.

Studio preliminare e progettazione preliminare

Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria contiene l’analisi dello stato attuale, l’elenco dei proprietari e delle particelle, gli elaborati di progetto, il preventivo delle opere e gli altri documenti richiesti. Deve essere approvato dall’assemblea dei consorziati e quindi dalla struttura competente, previo parere della Commissione. Successivamente la progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, già approvata dall’assemblea, richiede anche la verifica di assoggettabilità a VAS e VIA. La Giunta regionale la approva su parere della Commissione; da tale approvazione il perimetro del comprensorio non è più modificabile, salvo forza maggiore nei casi previsti dalla Giunta.

Piano di riordino fondiario e deposito

Il piano di riordino fondiario è redatto dal Consorzio e comprende il piano di ricomposizione fondiaria e la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere. Il piano di ricomposizione include, tra l’altro, assegnazione dei terreni, registro dei movimenti di proprietà, elenco dei diritti reali, stime particellari e preventivo di spesa. Sono previsti specifici elaborati anche per le particelle intestate a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi. Dopo l’approvazione assembleare, il piano è depositato presso i Comuni interessati e pubblicato sul Bollettino ufficiale e all’albo pretorio per 30 giorni. Le osservazioni e opposizioni vanno presentate entro 30 giorni dalla fine della pubblicazione; il Consorzio decide entro 60 giorni.

Approvazione finale e trasferimenti

Scaduti i termini per osservazioni e decisioni, il Consorzio trasmette il piano alla struttura competente, indicando anche le particelle per cui intende avviare l’esproprio. La Giunta regionale approva il piano entro 60 giorni dal ricevimento, sulla base del parere della Commissione, e autorizza gli aiuti per opere e trasferimenti dei diritti reali. L’approvazione del piano costituisce vincolo preordinato all’esproprio ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Dopo l’approvazione, l’assessore competente trasferisce al Consorzio, con decreto pubblicato sul BUR, la proprietà dei terreni del comprensorio ai soli fini degli adempimenti successivi. Il Consorzio deve completare entro un anno gli adempimenti catastali e di accorpamento; in caso contrario il trasferimento si risolve automaticamente, salvo forza maggiore. Infine il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario con i trasferimenti coattivi e la costituzione delle servitù.

Effetti, conguagli e operazioni successive

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto finale, il Consorzio provvede alla trascrizione, alle volture catastali, ai pagamenti e riscossioni di eventuali conguagli e all’acquisto e posa dei cippi di confinamento. Si applicano le norme statali richiamate in materia di bonifica e zone montane.

Vincoli ventennali e regime sanzionatorio

Per 20 anni dalla data di approvazione del piano i terreni del comprensorio devono essere coltivati senza soluzione di continuità secondo buona tecnica agraria. La violazione comporta sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione. Per lo stesso periodo i terreni sono indivisibili e non possono essere frazionati per successione o atto tra vivi, né destinati a edificazione, salvo eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità. La violazione del vincolo di indivisibilità comporta la revoca, totale o parziale, degli aiuti in proporzione alla superficie interessata, con restituzione entro 60 giorni e possibilità di rateizzazione fino a 24 mesi.

Diritti reali, affitti, manutenzione e viabilità

Per i diritti reali sui terreni di nuova assegnazione si applica la disciplina del r.d. 215/1933. Se si sciolgono affitti di fondi rustici relativi ai terreni riordinati, l’affittuario ha diritto a un equo indennizzo a carico del Consorzio secondo la legge sui contratti agrari. La manutenzione delle opere spetta al Consorzio dalla data di approvazione del certificato di collaudo. L’eventuale nuova viabilità interna è finanziata dai proprietari interessati in proporzione alla superficie posseduta.

Atti attuativi e finanziamenti

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione gli adempimenti e gli aspetti procedimentali, incluse modalità e termini di presentazione delle proposte e degli elaborati. La deliberazione è pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale. La legge prevede inoltre aiuti regionali per la redazione degli studi, delle progettazioni e per i trasferimenti dei diritti reali, con riferimento alla normativa regionale sugli aiuti in agricoltura e sviluppo rurale.

Disposizioni transitorie

Per i riordini avviati sotto la precedente disciplina e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge sono previste regole speciali. Se lo studio preliminare non è ancora stato approvato, il Consorzio deve presentare una nuova proposta secondo le nuove regole. Se lo studio è già stato approvato, il Consorzio può chiedere il completamento del riordino entro 15 mesi dall’entrata in vigore; la Giunta, secondo criteri predeterminati, può autorizzare la prosecuzione e finanziare anche attività progettuali già svolte, purché documentabili e funzionali alla conclusione. Analogamente, se le opere di miglioramento fondiario sono già avviate o concluse, è possibile presentare istanza di completamento entro 15 mesi. Per i lotti già avviati o conclusi sono previste specifiche ipotesi di prosecuzione limitata ai lotti interessati e finanziamenti dedicati, anche per attività di ricomposizione fondiaria. La riattivazione del procedimento richiede comunque la maggioranza dei consorziati e il 70% dei proprietari e della proprietà interessata.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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