L.R. Valle d'Aosta 23/2012
Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il territorio valdostano a bassa sismicità, le funzioni di vigilanza su nuove costruzioni e interventi di adeguamento o miglioramento, nonché sulle varianti sostanziali. Prevede deposito telematico dei progetti, controlli a campione, verifica obbligatoria per opere strategiche, collaudo statico e sanzioni secondo il d.P.R. 380/2001. La disciplina si applica, per diversi istituti, agli interventi assentiti o presentati dopo la deliberazione attuativa regionale.
Disciplina della vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche in Valle d’Aosta
Disciplina della vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina, nel rispetto del d.P.R. 380/2001, le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità di persone e beni sul territorio della Valle d’Aosta, classificato interamente a bassa sismicità. Regola inoltre le modalità di vigilanza, deposito dei progetti, controlli, collaudo e regime sanzionatorio per gli interventi edilizi rilevanti ai fini sismici.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle nuove costruzioni di edifici privati, opere pubbliche e opere di pubblica utilità. Per le costruzioni esistenti vale per gli interventi di adeguamento o miglioramento secondo le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Si applica anche alle varianti sostanziali ai progetti relativi a tali interventi. Sono esclusi gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, secondo i criteri definiti dalla normativa regionale attuativa.
Ruolo della Regione e dei Comuni
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni, promuove la conoscenza del rischio sismico, la formazione degli operatori, la consulenza ai Comuni e la collaborazione con ordini e collegi professionali, oltre a sviluppare un sistema informativo integrato. Può anche promuovere studi, ricerche e partecipare a progetti nazionali o comunitari.
I Comuni, singoli o associati, curano la ricezione della documentazione tecnica, la sua trasmissione alla struttura regionale competente e la gestione dei registri delle denunce dei progetti.
Atti attuativi regionali e classificazione sismica
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve definire la classificazione delle zone sismiche regionali e stabilire:
- le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti ai fini della protezione civile;
- le modalità del controllo a campione dei progetti e di presentazione/trasmissione degli stessi;
- i criteri per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
- i criteri per stabilire quando una variante strutturale non è sostanziale;
- la documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi e le modalità telematiche di presentazione.
Fino alla nuova classificazione continua ad applicarsi quella vigente.
Titolo edilizio e deposito della documentazione
Per gli interventi soggetti a SCIA edilizia, la documentazione tecnica è allegata alla segnalazione. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, la documentazione è depositata dopo il rilascio del titolo edilizio.
La documentazione deve essere presentata in via telematica. Il Comune verifica subito la completezza formale dell’elenco documentale e rilascia attestazione di avvenuto deposito. Entro 5 giorni trasmette alla struttura competente una scheda informativa del progetto e ne dà comunicazione al depositante.
Il deposito ha validità di 5 anni dalla data dell’attestazione di avvenuto deposito. Per opere in cemento armato e strutture metalliche, il deposito vale anche come denuncia dei lavori ai sensi del d.P.R. 380/2001.
Controlli sui progetti
I progetti relativi agli interventi disciplinati dalla legge sono soggetti a verifica a campione sul rispetto delle norme tecniche, con sorteggio di almeno il 10% dei progetti depositati. Entro 30 giorni dalla presentazione, la struttura competente comunica se il progetto è stato estratto per la verifica.
I Comuni trasmettono entro 10 giorni la documentazione dei progetti sorteggiati. L’esito positivo della verifica è comunicato entro 90 giorni dal deposito; decorso tale termine l’esito si intende positivo, salvo eventuali prescrizioni già comunicate. In caso di esito negativo, il dirigente della struttura competente sospende i lavori e si applicano i successivi provvedimenti previsti dal d.P.R. 380/2001.
Edifici strategici e opere rilevanti
Per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante il sisma è essenziale per la protezione civile, nonché per gli edifici e le opere rilevanti in caso di collasso, la struttura competente effettua sempre la verifica del rispetto delle norme tecniche, senza ricorrere al solo controllo a campione.
Strutture in legno e muratura
Gli interventi relativi a opere con strutture portanti in legno strutturale o in muratura sono assoggettati sia al deposito della documentazione tecnica sia alla verifica prevista dalla legge.
Beni culturali e centri storici
Restano ferme le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la relativa normativa tecnica per qualsiasi lavoro antisismico su edifici o manufatti monumentali o di interesse archeologico, storico o artistico, pubblici o privati.
Per interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici situati nelle zone A dei PRG, si applicano tali disposizioni speciali: gli interventi possono risultare meno efficaci in termini di sicurezza sismica solo per rispettare la tutela e la conservazione degli elementi di pregio. Il progettista deve asseverare che la soluzione proposta è quella tecnicamente più efficace compatibilmente con tali esigenze.
Collaudo statico
Per tutti gli interventi disciplinati dalla legge è obbligatorio il collaudo statico. Di regola esso si esegue in corso d’opera, salvo il caso in cui gli elementi portanti principali restino ispezionabili, controllabili e collaudabili a lavori ultimati.
Contestualmente al deposito della documentazione, il costruttore deve presentare l’atto di nomina del collaudatore e la sua accettazione. A fine opere strutturali, il direttore dei lavori comunica il completamento al Comune, alla struttura competente e al collaudatore, che entro 60 giorni deposita il certificato di collaudo statico presso il Comune.
Il collaudo deve essere svolto da ingegneri o architetti abilitati, privi di ruoli nella progettazione o direzione lavori e non professionalmente collegati, direttamente o indirettamente, al costruttore. Il comma che prevedeva l’effetto sostitutivo rispetto al certificato di rispondenza alle norme tecniche è stato abrogato.
Regime sanzionatorio
Per gli interventi disciplinati dalla legge si applica il regime sanzionatorio previsto dal d.P.R. 380/2001 per la parte relativa alle costruzioni in zona sismica. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica si applicano anche le sanzioni previste dalla disciplina statale specifica per tali opere.
Diritti, spese istruttorie e improcedibilità
Per il deposito della documentazione e per le verifiche è dovuto, da parte dei privati richiedenti, il pagamento di diritti e spese per l’istruttoria regionale e per la conservazione/consultazione dei progetti da parte del Comune. Importi e modalità di versamento sono stabiliti dalla Giunta regionale in base all’entità e alla tipologia dell’intervento.
Il mancato pagamento comporta l’improcedibilità della domanda. Sono esclusi dal pagamento gli interventi eseguiti da enti pubblici e dalle ONLUS.
Norme transitorie
Le disposizioni su deposito telematico, controlli, edifici strategici, strutture in legno o muratura, beni culturali/centri storici e collaudo si applicano solo agli interventi il cui permesso di costruire sia stato assentito, oppure la cui SCIA edilizia sia stata presentata, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale attuativa.
Copertura finanziaria
L’attuazione dell’articolo relativo alle funzioni regionali comporta un onere annuo di 15.000 euro a decorrere dal 2012, coperto mediante stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale 2012/2014 e con possibilità per la Giunta di disporre le necessarie variazioni di bilancio.
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