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Legge

L.R. Valle d'Aosta 24/2012

Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 24/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta contributi annui e assegnazione di spazi aeroportuali agli aeroclub e ad associazioni/federazioni di volo amatoriale che rispettano specifici requisiti di operatività, rappresentatività e attività formativa. Prevede domande annuali, criteri di selezione, obblighi del beneficiario, revoca/decadenza e una proroga transitoria dei comodati di aviorimesse fino al 31 dicembre 2027.

Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale in Valle d'Aosta

Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale

La legge disciplina, per il solo territorio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, misure di sostegno alle attività svolte da aeroclub, associazioni e federazioni per il volo amatoriale. L’obiettivo è valorizzare il rilievo turistico e sportivo del settore e favorire la cultura e la formazione aeronautica.

Tipologie di intervento

La Regione prevede due forme di sostegno:

  • un contributo annuo a copertura parziale delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali;
  • l’assegnazione di eventuali spazi disponibili negli immobili aeroportuali di proprietà regionale presso l’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite concessione.

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Soggetti ammessi e requisiti

Possono beneficiare delle misure gli aeroclub, le associazioni o le federazioni che possiedano una serie di requisiti sostanziali, tra cui:

  • sede operativa in Valle d’Aosta da almeno cinque anni;
  • svolgimento nel territorio regionale, da almeno cinque anni, di attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;
  • affiliazione all’Aero Club d’Italia e riconoscimento CONI, oppure equivalenti riconoscimenti/affiliazioni rilasciati da organismi analoghi dello Stato membro di origine nell’Unione europea;
  • svolgimento di attività aviatorie anche a favore di non iscritti;
  • attività di formazione o addestramento;
  • assenza di fini di lucro;
  • almeno cinquanta iscritti e almeno un istruttore regolarmente abilitato tra essi;
  • disponibilità, in proprietà o in esercenza, di almeno due aeromobili.

Per associazioni o federazioni, tali requisiti devono essere posseduti dall’ente oppure da ciascuno degli aeroclub componenti.

Criteri di selezione del beneficiario

Il contributo annuale è attribuito all’aeroclub, associazione o federazione che risulti maggiormente rappresentativo in base a:

  • numero di iscritti;
  • numero di dipendenti;
  • numero di aeromobili in proprietà o in esercenza;
  • investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

Gli spazi aeroportuali sono invece assegnati per periodi quinquennali al soggetto maggiormente rappresentativo, valutato in base a:

  • numero di iscritti;
  • numero di aeromobili in proprietà o in esercenza, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Contributo annuo: misura e limiti

Il contributo regionale non può superare 110.000 euro annui e, in ogni caso, non può eccedere il 70% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento.

Procedura per il contributo

Le domande, a pena di irricevibilità, devono essere presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo la modulistica predisposta dalla stessa struttura.

La procedura prevede che:

  • la struttura competente istruisca le domande;
  • entro il 31 marzo sia individuato, con provvedimento del dirigente responsabile, il beneficiario del contributo relativo all’anno in corso;
  • il 70% del contributo sia erogato entro il 31 maggio;
  • il saldo sia corrisposto dopo la presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione sull’attività turistico-sportiva svolta.

Se la documentazione non viene trasmessa entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, il beneficiario decade dal diritto al contributo e deve restituire l’acconto percepito, con gli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.

Assegnazione degli spazi aeroportuali

La procedura di assegnazione degli spazi disponibili negli immobili aeroportuali è programmata con anticipo rispetto alla scadenza del periodo di concessione quinquennale.

In particolare:

  • nei dodici mesi antecedenti la scadenza, la struttura competente pubblica un avviso sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, indicando spazi disponibili, modalità di domanda e condizioni di utilizzo;
  • nei sei mesi antecedenti la scadenza, la Giunta regionale assegna gli spazi sulla base dell’istruttoria svolta dalla struttura competente;
  • la struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

Obblighi dei beneficiari

Il soggetto beneficiario del contributo deve:

  • pubblicare e mantenere aggiornato un sito internet con le attività svolte e le tariffe per iscritti e non iscritti;
  • mettere a disposizione, se necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per attività istituzionali regionali, in particolare protezione civile, attività di prefettura, controllo fauna, aerofotogrammetria, monitoraggio e prevenzione incendi;
  • collaborare con la struttura competente ai fini dei controlli sull’applicazione della legge.

Chi ottiene anche gli spazi aeroportuali deve inoltre:

  • rispettare le procedure di utilizzo dell’aeroporto e le disposizioni del gestore aeroportuale;
  • effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali;
  • individuare un referente per i rapporti con Regione e gestore aeroportuale;
  • dotarsi di una polizza assicurativa contro i danni verso Regione, gestore e terzi operanti in aeroporto;
  • mantenere per tutta la durata della concessione i requisiti soggettivi richiesti dalla legge;
  • rendere gratuitamente disponibili i locali al gestore aeroportuale se servono per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento.

Revoca, decadenza e sanzioni

La perdita dei requisiti richiesti comporta:

  • la revoca del contributo per l’annualità in corso;
  • la decadenza della concessione degli spazi aeroportuali.

Per il contributo, il mancato rispetto degli obblighi comporta una riduzione del 10% per l’anno in corso, applicata in sede di saldo; ulteriori violazioni nello stesso anno comportano la revoca dell’intero contributo.

In caso di revoca, il beneficiario deve restituire entro 60 giorni l’intero importo già erogato, con interessi legali calcolati dal momento dell’erogazione fino al provvedimento di revoca.

Per gli spazi aeroportuali, la violazione degli obblighi comporta un richiamo scritto; ulteriori o prolungate violazioni nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.

Se il beneficiario è un’associazione o una federazione tra aeroclub, le misure sanzionatorie si applicano all’intera compagine anche se la violazione o la perdita dei requisiti riguarda un solo aeroclub associato.

Disposizioni transitorie e proroga dei comodati

Per l’anno 2012 sono previste regole speciali sui termini:

  • le domande per il contributo potevano essere presentate entro il 31 agosto 2012;
  • il beneficiario doveva essere individuato entro il 31 ottobre 2012;
  • il 70% del contributo doveva essere erogato entro il 30 novembre 2012.

La legge prevede inoltre che i contratti di comodato relativi ad aviorimesse e altri immobili aeroportuali in essere alla data di entrata in vigore siano prorogabili con provvedimento dirigenziale, e la proroga è stata successivamente estesa fino al 31 dicembre 2027.

Disposizioni finali, abrogazioni e copertura finanziaria

La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con propria deliberazione gli ulteriori aspetti, anche procedimentali, necessari all’attuazione della legge, compresi i criteri di valutazione dei requisiti di rappresentatività.

Sono abrogate la legge regionale 3 aprile 1991, n. 14, l’articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, e gli articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

La spesa per il contributo annuo è quantificata in 110.000 euro annui a decorrere dal 2012, con copertura nel bilancio regionale; i proventi derivanti dalle concessioni, dal saldo dei contributi e dalle somme restituite a seguito di revoca sono introitati nel bilancio regionale. La Giunta può apportare le variazioni di bilancio necessarie all’applicazione della legge.

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