L.R. Valle d'Aosta 25/2012
Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 3/2004 sugli interventi a favore dello sport: modifica requisiti, termini e criteri di contributo, introduce una specifica sezione per gli atleti diversamente abili tramite il CIP e abroga alcune previsioni. Salvo alcune eccezioni, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013.
Modifiche alla disciplina regionale degli interventi a favore dello sport e introduzione di contributi per atleti diversamente abili
Modifiche alla disciplina regionale degli interventi a favore dello sport
La legge regionale interviene sulla l.r. Valle d’Aosta 1° aprile 2004, n. 3, aggiornando la disciplina dei contributi regionali per l’attività sportiva, l’impiantistica, le manifestazioni e le sponsorizzazioni. Il provvedimento ha efficacia nel territorio della Valle d’Aosta e introduce anche una specifica misura a favore dell’attività sportiva degli atleti diversamente abili.
Ambito soggettivo e criteri generali di accesso ai contributi
Vengono ampliati o precisati alcuni presupposti soggettivi per l’accesso ai contributi regionali:
- per alcune agevolazioni sono richiamate le società e associazioni affiliate a una FSN e riconosciute ai fini sportivi dal CONI;
- per gli EPS e per il CAI Valle d’Aosta sono rivisti i criteri di riparto dei contributi;
- per gli atleti diversamente abili è prevista una disciplina autonoma, sostitutiva dei contributi ordinari previsti per l’art. 3 della l.r. 3/2004.
Termini di presentazione delle domande e scadenze procedurali
La legge sposta in più punti i termini ordinari al 31 gennaio, al fine di uniformare e prorogare le scadenze annuali. In particolare:
- per i contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), il termine è fissato al 31 luglio;
- in altri casi previsti dalla l.r. 3/2004 i termini originariamente fissati al 31 dicembre sono sostituiti con il 31 gennaio;
- per le iniziative programmate tra il 1° febbraio e il 30 aprile, la domanda va presentata entro il 2 gennaio;
- per le domande relative ai contributi dell’art. 8bis la presentazione è a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ogni anno.
Contributi per EPS, CAI e spese di impianti sportivi
La disciplina dei contributi destinati agli EPS viene precisata con riferimento alle spese sostenute da EPS e da società o associazioni affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI per l’utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente. È inoltre confermato per il CAI Valle d’Aosta un contributo fisso forfetario pari al 7% dello stanziamento annuo complessivo per tali contributi.
Contributi per automezzi e altre misure per società sportive
In materia di contributi per l’acquisto di automezzi, ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda solo per uno degli automezzi previsti. È inoltre prorogato al 31 gennaio il termine per la relativa domanda/adempimento previsto dalla disciplina originaria.
Attività sportiva degli atleti diversamente abili: nuovo articolo 8bis
La legge introduce una nuova sezione dedicata all’attività sportiva degli atleti diversamente abili. La Regione sostiene tale attività mediante un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d’Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), entro il limite del disavanzo del bilancio consuntivo dell’anno di riferimento. Il contributo copre gli oneri di gestione della delegazione e le attività di promozione e gestione svolte direttamente o da organismi/enti sportivi riconosciuti dal CIP operanti in Valle d’Aosta. La liquidazione avviene in acconto fino al 60% e a saldo dopo la presentazione del consuntivo e di una relazione sull’attività svolta.
Sponsorizzazioni, manifestazioni ed eventi sportivi
La legge estende espressamente alcune previsioni agli atleti diversamente abili anche in materia di sponsorizzazione. Viene inoltre chiarito che le attività di sponsorizzazione e le relative iniziative pubbliche restano soggette alle eventuali limitazioni imposte dai regolamenti federali nazionali o internazionali o dalla società sportiva di appartenenza. Per gli eventi e le manifestazioni sportive, la Giunta regionale è chiamata a individuare le spese ammissibili e a definire criteri e modalità di concessione dei contributi tenendo conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi.
Procedure e tempistiche per manifestazioni sportive
Per le iniziative e manifestazioni sportive sono aggiornati alcuni termini procedurali:
- la scadenza generale per la presentazione delle istanze è spostata al 31 gennaio;
- per le iniziative programmate nel periodo 1° febbraio-30 aprile, la scadenza è fissata al 2 gennaio;
- la liquidazione del contributo avviene entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti dall’art. 27, comma 2.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Salvo una specifica eccezione, le modifiche introdotte dalla legge si applicano dal 1° gennaio 2013. Fa eccezione la nuova disciplina dell’art. 6, comma 5, della l.r. 3/2004, che si applica già alla ripartizione 2012 dei contributi a favore degli EPS e delle sezioni del CAI Valle d’Aosta, sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre 2012.
Abrogazioni
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 3/2004 e della l.r. 4/2007, in particolare:
- la lettera b) dell’art. 5, comma 1;
- la lettera f) dell’art. 6, comma 3;
- l’art. 6, comma 4;
- l’art. 8, comma 2;
- l’art. 34, comma 2, della l.r. 29 marzo 2007, n. 4.
Disposizioni finanziarie
Per il nuovo contributo a favore della delegazione regionale Valle d’Aosta del CIP è autorizzata una spesa annua di 30.000 euro a decorrere dal 2013. La copertura è assicurata mediante le risorse già iscritte nella pertinente unità previsionale di base del bilancio regionale 2012/2014; la Giunta regionale può disporre le necessarie variazioni di bilancio.
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