Cassazione Penale, Sentenza n. 51670/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di usura (art. 644 c.p., comma 5, n. 3) relativa a prestito di 1.000 euro con interessi settimanali di 300 euro e simulata sottrazione/vendita di un'autovettura. Vengono dedotti: 1) vizio di motivazione per presunta contraddizione nelle dichiarazioni della persona offesa sulla cessione dell'autovettura; 2) mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno e sulla consapevolezza del ricorrente di tale stato; 3) errata esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.); 4) illogicità nella determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante (applicazione della misura massima senza motivazione specifica); 5) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto irrilevante la discrepanza sulle modalità di cessione dell'auto poiché non incide sul nucleo centrale della ricostruzione (l'erogazione del prestito alle condizioni usurarie). Ha giudicato generiche e infondate le censure relative allo stato di bisogno e alla speciale tenuità del danno, confermando che la misura degli interessi (300 euro settimanali, con tassi estremamente elevati) è idonea a provare lo stato di bisogno della vittima e che il danno non è di speciale tenuità. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante dello stato di bisogno: la Corte territoriale non ha fornito motivazione specifica e logicamente giustificata per l'applicazione dell'aumento nella misura massima prevista dalla legge. Per tale motivo la sentenza è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio (solo sulla misura dell'aumento). Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile; l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi dalla Corte di appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen., comma 5, n. 3
art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen.
Regola l'aggravante per il reato di usura quando il fatto è commesso approfittando dello stato di bisogno della vittima; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante ma ha censurato la motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicata.
art. 62 cod. pen., n. 4
Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha escluso la speciale tenuità perché il danno (anche considerato nella sua componente morale/psicologica e negli effetti complessivi) non può definirsi 'lievissimo' nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena: la Corte richiama che per aumenti entro la misura media è sufficiente motivazione sintetica, ma se si supera tale limite è richiesta motivazione specifica.
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice la determinazione della pena entro i limiti previsti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura massima dell'aumento richieda una motivazione logica specifica conforme a questo articolo.
art. 110, comma 3, d.p.r. 115/2002
art. 110, comma 3, d.p.r. 115/2002
Norma procedurale sulla liquidazione delle spese legali per le parti ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la liquidazione delle spese della parte civile sia rimessa alla Corte d'appello di Perugia.
Massime di principio
- Contraddizioni su aspetti secondari (es. modalità di cessione di un bene) non comportano automaticamente l'annullamento se il nucleo centrale del fatto (condotta usuraria) è confermato da altri elementi.
- L'elemento "stato di bisogno" nella fattispecie usura può essere provato anche in base alla sola entità degli interessi richiesti quando tali interessi siano così elevati da far ragionevolmente presumere che solo chi si trovi in grave bisogno avrebbe accettato le condizioni.
- La speciale tenuità del danno ex art. 62 n.4 richiede che il pregiudizio sia "lievissimo" considerando non solo il valore numerico ma anche gli effetti complessivi (inclusa la pressione psicologica): tassi di interesse molto elevati difficilmente rientrano in questa attenuante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con i precedenti penali; il ricorrente deve fornire elementi positivi specifici e non generici per contrastare tale valutazione.
- Se il giudice applica un aumento di pena che supera la misura media prevista dall'illecito, è necessario fornire una motivazione specifica e logica che giustifichi tale scelta, altrimenti la determinazione sanzionatoria è annullabile.
- Una decisione di annullamento limitata al trattamento sanzionatorio non annulla l'accertamento della responsabilità se questo è confermato: in tali casi si rinvia il giudizio solo sulla determinazione della pena.
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