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Sentenza

Sentenza del 26/03/2018 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La cancellazione della società dal registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa, non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Pesaro relativa ad avvisi di accertamento per il 2010, riguardanti IRPEF, IRES, IRAP e IVA. Ha contestato, anzitutto, la tempestività degli accertamenti, sostenendo che il raddoppio dei termini fosse stato eliminato dalla normativa sopravvenuta. Ha inoltre negato la propria responsabilità quale socio, amministratore e liquidatore della società estinta, sostenendo che mancassero i presupposti dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 e che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su presunzioni illegittime, tra cui la distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale. Ha infine contestato la falsità delle fatture, la valutazione delle dichiarazioni di terzi e la motivazione degli atti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini vigente per gli atti notificati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, rilevando che gli avvisi erano stati notificati l'11 luglio 2015. Ha confermato la responsabilità dei soci, amministratori e liquidatori della società estinta: i soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto nei due anni precedenti la liquidazione, mentre amministratori e liquidatori rispondono in presenza di condotte dolose o colpose. Nel caso concreto tali condotte sono state individuate nella contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e nella conseguente distrazione delle somme dalle casse sociali. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale, nonché esclusa la violazione del divieto di doppia presunzione. Le dichiarazioni di terzi sono state considerate inidonee a contrastare gli elementi dell'accertamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori per le imposte dovute da una società estinta. I soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto in determinate circostanze, mentre amministratori e liquidatori possono essere responsabili in presenza di condotte dolose o colpose che abbiano pregiudicato il pagamento delle imposte.

  • Art. 2495 c.c.

    L'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese non impedisce, nei limiti previsti dalla legge, l'azione nei confronti dei soci e dei liquidatori per i rapporti obbligatori non definiti.

  • Art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. Nel caso esaminato, la disciplina applicabile è stata individuata in base alla data di notifica degli avvisi.

  • Art. 2 D.Lgs. n. 128/2015

    Prevede la salvaguardia degli atti già notificati alla data stabilita dalla normativa transitoria. La Commissione ha ritenuto tale disciplina applicabile agli avvisi notificati l'11 luglio 2015.

  • Legge n. 208/2015

    La normativa sopravvenuta sui termini di accertamento non è stata ritenuta applicabile agli atti già notificati anteriormente alla sua entrata in vigore, in ragione della disciplina transitoria.

  • Art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Consente la rettifica analitico-induttiva sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Commissione ha ritenuto adeguati gli elementi utilizzati dall'Ufficio per disconoscere costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti.

  • Art. 7 Legge n. 212/2000

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari. Nel caso concreto la motivazione degli avvisi è stata ritenuta sufficiente e dettagliata.

  • Art. 16 D.Lgs. n. 472/1997

    Disciplina la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni tributarie. Quando le sanzioni sono irrogate nello stesso atto di accertamento, non è richiesto uno specifico atto separato di motivazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari: l'Amministrazione può agire nei confronti di soci, amministratori e liquidatori secondo i presupposti e i limiti previsti dalla legge.
  • Il socio non risponde automaticamente di tutti i debiti fiscali della società: la sua responsabilità è normalmente limitata a quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione o nel periodo rilevante. Amministratori e liquidatori, invece, possono rispondere personalmente se viene provata una condotta dolosa o colposa che abbia sottratto patrimonio al pagamento delle imposte.
  • Nelle società con ristretta base sociale, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta pro quota, purché l'accertamento del maggior reddito sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta e specifica contraria.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non costituisce necessariamente una vietata doppia presunzione, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza.
  • La validità dei termini di accertamento dipende dalla disciplina applicabile alla data di notifica dell'atto e dalle eventuali norme transitorie; le modifiche legislative successive non incidono automaticamente sugli avvisi già notificati.
  • Le contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti richiedono una prova contraria concreta. Dichiarazioni di terzi prive dei requisiti formali o non adeguatamente documentate possono non essere sufficienti a neutralizzare gli elementi raccolti dall'Amministrazione.

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