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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28497/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna definitiva del 24/09/2016 (irrevocabile il 20/10/2017) per il reato previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e reati "scopo". Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 630 e 634 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che la sua accertata partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti risultava incompatibile con l'assoluzione, "per non aver commesso il fatto", del coimputato Roberto Savino, il che avrebbe imposto un confronto tra le posizioni non effettuato dall'ordinanza impugnata. Inoltre la difesa prospettava la nullità dell'ordinanza per mancato contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la stessa prospettazione difensiva, i fatti affermati a fondamento della condanna del ricorrente possono conciliarsi con quelli posti a base dell'assoluzione di Roberto Savino. La Corte ha evidenziato che le pronunce confrontate derivano da processi celebrati con riti diversi e con regimi probatori differenti, per cui la diversa valutazione sulla posizione di Savino (assoluzione per non aver commesso il fatto quanto al reato associativo) non era idonea a determinare la revisione della condanna del ricorrente, posto il diverso ruolo attribuito a quest'ultimo nei fatti. Per tali ragioni è stata constatata la palese insussistenza del presupposto di cui all'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 309 del 1990

    articolo 74, comma due, del d.p.r. numero 309 del 1990

    Norma di riferimento del reato principale (traffico di stupefacenti) che ha costituito l'oggetto della condanna confermata in sede d'appello; usata a titolo descrittivo del fatto-reato.

  • codice di procedura penale

    Articolo che individua i presupposti per la revisione: la Corte ha ritenuto che non ricorresse il presupposto previsto, in quanto le nuove statuizioni (assoluzione del coimputato) erano conciliabili con la sentenza di condanna del ricorrente e non incidenti in modo decisivo sulla fondatezza della condanna stessa.

  • codice di procedura penale

    Norma che disciplina la decisione sull'istanza di revisione; la Corte ha provveduto de plano, ai sensi di questa disposizione, dichiarando l'inammissibilità per manifesta insussistenza dei presupposti.

  • codice di procedura penale

    art. 630, comma 1, lettera a)

    La Corte ha richiamato la specifica lettera a) del comma per sottolineare che il requisito per la revisione (il nuovo elemento che renderebbe ingiusta la condanna) non sussisteva nel caso di specie.

  • codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: applicazione dell'onere delle spese e del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, essendo esclusa la colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per i criteri di valutazione circa l'attribuzione delle spese e l'esistenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare il ricorso come proposto con colpa grave.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione di un coimputato non determina automaticamente la revisione della condanna di un altro imputato: è necessario dimostrare che la nuova decisione renda la precedente condanna incompatibile e non conciliabile con i nuovi accertamenti.
  • Le valutazioni probatorie rese in procedimenti celebrati con riti diversi (es. rito abbreviato, rito ordinario) possono avere portate e regime probatorio differenti; ciò riduce la portata uniformante di una pronuncia sull'esito di altra responsabilità penale.
  • Per ottenere l'ammissione della revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. occorre provare in modo chiaro e decisivo il presupposto previsto dalla norma (ad esempio che la nuova sentenza escluda in modo non conciliabile la fattispecie di cui si è stati accusati).
  • La mancata effettuazione di un confronto tra le diverse posizioni processuali deve essere dimostrata in concreto come rilevante e idonea ad incidere sulla fondatezza della condanna; mere asserzioni di contraddizione formale non sono sufficienti.
  • La contestazione di nullità per carenza di contraddittorio richiede prova dell'effettiva lesione del diritto di difesa; l'assenza di contraddittorio nella decisione sulla revisione deve essere specificamente valorizzata e dimostrata.
  • Nelle impugnazioni in materia di revisione è utile allegare e spiegare perché le differenze nei ruoli dei vari imputati rendono insostenibile la condanna: occorre collegare strettamente i nuovi accertamenti al giudizio di colpevolezza del ricorrente.

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