Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13996/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra reati già giudicati con due sentenze definitive: (i) associazione di tipo mafioso, tentato omicidio (5/01/1996), tentato omicidio (18/07/2004) e violazioni armi (sentenza Corte d'appello Napoli 10/03/2015) e (ii) omicidio aggravato in concorso (5/01/1997, vittima De Simone; sentenza Corte d'assise di appello Napoli 08/05/2019). La difesa ha sostenuto che esisteva un unico disegno criminoso fin dall'adesione al clan (Sebastiano-Bellofiore, poi Longobardi-Beneduce), con liste di vittime e programmazione degli omicidi e che l'uccisione di De Simone rientrava in quel progetto anche se la vittima designata originaria era un altro soggetto (Russolillo). Ha inoltre censurato la presunta errata applicazione dell'art. 81, comma secondo, c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto infondata la richiesta perché mancavano indici concreti e specifici per dimostrare che i reati fossero stati programmati ab initio come un unico disegno criminoso. Ha ribadito il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di concreti indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali) e che grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici. La Corte ha ritenuto che l'omicidio di De Simone sia stato decisione occasionale/ritorsiva e non parte di un progetto già programmato al momento dell'adesione di Villano al sodalizio; inoltre la collocazione temporale dei fatti e il passaggio di fazione di Villano non consentivano di ricavare la preesistenza del progetto di eliminare tutti gli appartenenti del clan avversario. In conseguenza, non è stata riconosciuta la continuazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'applicazione del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede che la domanda sia sorretta da prove/idonei indici specifici

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma oggetto di errata applicazione, ma la decisione si è focalizzata sui criteri di riconoscimento della continuazione e sulla giurisprudenza consolidata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata per i profili relativi alla partecipazione ad associazione mafiosa e al rapporto tra reato associativo e reati "fine": la continuazione fra art. 416-bis e reati fine è possibile solo se i reati fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e altri precedenti (es. Sez. 1, n. 35806/2016; Sez. 6, n. 4680/2021; Sez. 5, n. 54509/2018; Sez. 1, n. 23818/2020)

    Principi richiamati: la continuazione richiede accertamento di multipli indicatori e non può fondarsi su mera contiguità; l'onere di allegazione è a carico di chi invoca la continuazione; per l'associazione mafiosa i reati fine devono essere programmati al momento dell'adesione

Massime di principio

  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, deve allegare e dimostrare elementi specifici e concreti (non basta la sola connessione geografica o il fatto che i reati siano avvenuti nello stesso contesto criminale).
  • La continuità fra reato associativo (es. art. 416-bis) e reati "fine" è possibile solo se i reati fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio: la mera partecipazione all'associazione non fa automaticamente scattare la continuazione per tutti i reati commessi nel contesto associativo.
  • I criteri valutati sono tipicamente: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, nesso causale, modalità operative, sistematicità e la prova che i successivi reati fossero già pianificati al momento del primo fatto.
  • I delitti determinati da scelte estemporanee, motivi ritorsivi o decisioni opportunistiche dei killer difficilmente si considerano parte di un progetto originario e quindi non si riconoscono in continuazione con reati associativi.
  • La collocazione temporale dell'affiliazione rispetto ai fatti e la prova documentata (o dichiarazioni con precisa contestualizzazione temporale) di una "lista" di vittime o di un progetto iniziale sono elementi essenziali per sostenere la continuazione.
  • In sede di impugnazione il giudizio di merito sul carattere occasionale o programmato dei fatti è difficilmente sindacabile se la motivazione del giudice non è manifestamente illogica; dunque è cruciale produrre prove o argomentazioni capaci di incidere su quella valutazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.