Cassazione Penale, Sentenza n. 34031/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna commessa nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2022. Il ricorso articolava tre censure principali: (1) errata qualificazione della condotta come delitto (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) laddove si trattava della violazione di prescrizioni accessorie e quindi della contravvenzione di cui al comma 1; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rilievo eccessivo dei precedenti e mancata considerazione delle condizioni personali; (3) vizio nella valutazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. riguardo alla rilevanza dei precedenti e al carattere del fatto come riconducibile a disagio personale.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso (in parte), ritenendo fondato il primo motivo: la prescrizione violata (fissare una dimora e non allontanarsene senza avviso) era una prescrizione accessoria e non coincideva con l'"obbligo" o il "divieto di dimora" previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011. Poiché nel decreto applicativo non risultavano espressamente imposti obbligo o divieto di dimora, la violazione non poteva essere qualificata ai sensi dell'art. 75, comma 2, ma doveva essere riqualificata come contravvenzione ai sensi dell'art. 75, comma 1. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio affinché il giudice di merito, nel nuovo giudizio, accerti il fatto quale contravvenzione e rivaluti i profili relativi all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e, in caso di esclusione di tale causa di non punibilità, determini la sanzione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 75, comma 1
"il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno"
La Corte ha ritenuto che la violazione di prescrizioni accessorie non accompagnate dall'applicazione dell'obbligo o divieto di dimora rientri nella fattispecie contravvenzionale prevista dal comma 1.
d.lgs. n. 159/2011, art. 75, comma 2
"se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza"
La fattispecie aggravata richiede che la sorveglianza speciale sia accompagnata dall'espressa imposizione dell'obbligo o del divieto di dimora/soggiorno ai sensi dell'art. 4; in assenza di tale misura tipica, non può essere applicata la norma aggravata.
d.lgs. n. 159/2011, art. 4, commi 2 e 3
Obbligo e divieto di dimora sono misure tipiche disciplinate da questo articolo; la loro presenza deve risultare espressa nel provvedimento applicativo perché si applichi l'art. 75, comma 2.
d.lgs. n. 159/2011, art. 8, comma 4
Le prescrizioni accessorie (es. fissare una dimora e comunicarla) rientrano tra le misure adattative di cui all'art. 8 e non equivalgono automaticamente all'obbligo/divieto di dimora previsti dall'art. 4.
cod. pen., art. 131-bis
La Corte ha disposto che, a seguito della riqualificazione in contravvenzione, il giudice di merito debba riesaminare l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o altra disciplina prevista dall'art. 131-bis.
cod. pen., artt. 99 e 62-bis
Rimangono oggetto di valutazione in sede di rinvio i profili relativi al peso dei precedenti e all'applicazione delle circostanze e delle recidive; la Corte ha ritenuto assorbite le censure su questi articoli ma non precluse.
Massime di principio
- Per qualificare la violazione come delitto ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è necessario che la misura di sorveglianza speciale sia accompagnata espressamente dall'"obbligo di dimora" o dal "divieto di soggiorno" Previsti dall'art. 4; prescrizioni accessorie non sono sufficienti.
- La prescrizione di "fissare una dimora e comunicarla" è un obbligo accessorio (art. 8) e non equivale all'obbligo/divieto di dimora disciplinato dall'art. 4; la sua violazione va in linea di principio valutata come contravvenzione (comma 1) se non è presente la misura tipica.
- Se in sede di applicazione della misura non risulta il divieto/obbligo di soggiorno, la difesa può ottenere la riqualificazione del fatto e la riduzione della portata sanzionatoria, con possibile annullamento e rinvio della sentenza di condanna.
- Dopo la riqualificazione, il giudice di merito deve riesaminare l'eventuale sussistenza della causa di non punibilità (art. 131-bis) e la determinazione della pena, tenendo conto della rilevanza e della remoteness dei precedenti (artt. 99 e 62-bis) e delle condizioni personali dell'imputato.
- In fase cautelare e nella redazione del decreto applicativo della sorveglianza speciale è importante verificare e specificare espressamente quale tipologia di prescrizione viene imposta (accessoria vs. tipica), perché ciò determina la possibile qualificazione penale della sua inosservanza.
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