Cassazione Civile, Ordinanza n. 00217/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di un'azienda sanitaria volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di coordinamento per il periodo 1 marzo 2007 - 31 dicembre 2011, in relazione a mansioni che assumeva di aver svolto presso il reparto di neonatologia di un presidio ospedaliero. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo provato lo svolgimento di funzioni di coordinamento tramite note interne del direttore della struttura, documenti su turni e orari e prova testimoniale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva del comparto sanità e della L. 43/2006, sostenendo che: per il personale non già inquadrato in categoria D al 31 agosto 2001 l'indennità poteva essere riconosciuta solo in base a una specifica valutazione aziendale; comunque, per il periodo dedotto in giudizio, la fattispecie non ricadeva nella fase di prima applicazione della disciplina, ma in quella a regime, che richiede criteri aziendali, procedura selettiva e i requisiti formali previsti dalla normativa collettiva e dalla legge, mai accertati né provati nel caso concreto. La resistente ha eccepito anche la tardività/inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della notificazione, eccezione poi respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso, qualificando il vizio della notificazione, al più, come nullità sanabile mediante rinnovazione. Nel merito ha accolto il motivo dell'azienda sanitaria, affermando che la Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennità di coordinamento sulla base di meri elementi attestativi dello svolgimento di attività, senza verificare i presupposti richiesti dal regime giuridico applicabile al periodo controverso, cioè l'esistenza di specifici provvedimenti aziendali, criteri di assegnazione, procedure selettive e requisiti formalizzati dalla disciplina collettiva e dalla L. 43/2006. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore notificata alle parti in camera di consiglio non partecipata.
art. 83 d.l. 18/2020
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid.
art. 36, comma 1, d.l. 23/2020
richiamato in combinazione con la sospensione Covid dei termini processuali.
art. 46 d.l. 34/2020
considerato norma che ha prorogato e disciplinato una particolare modalità di notifica postale nel periodo pandemico.
art. 108 d.l. 18/2020
richiamato come disposizione modificata e prorogata dall'art. 46 d.l. 34/2020 in tema di notifiche postali speciali.
art. 291 c.p.c.
richiamato quale paradigma della rinnovazione della notifica nulla.
art. 10 CCNL 20.9.2001
interpretato nel senso che l'indennità di coordinamento, in prima applicazione, compete solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina collettiva e non sulla base del solo svolgimento di fatto delle mansioni.
art. 10 all. 1 CCNL 7.4.1999
richiamato tra le norme collettive invocate nel motivo di ricorso.
art. 6 L. 43/2006
richiamato come fonte che formalizza i requisiti delle funzioni di coordinamento nella disciplina a regime.
art. 19, comma B, CCNL 2002-2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di procedure selettive per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento.
art. 21-quinquies L. 241/1990
richiamato nel motivo di ricorso come norma evocata dalla parte ricorrente, senza specifica autonoma ratio decidendi sul punto.
art. 5, comma 2, CCNI 20.9.2001
indicato come base della disciplina a regime per l'individuazione delle posizioni di coordinamento da parte delle aziende e previa concertazione.
art. 19, lett. c), CCNL 19.4.2004
richiamato come fonte delle procedure selettive e dei criteri di progressione nella disciplina a regime.
art. 4 CCNL 10.4.2008
richiamato come disposizione che fissa ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento in conformità alla L. 43/2006.
Massime di principio
- La notifica del ricorso per cassazione, se compiuta da soggetto qualificato e con un esito di consegna riconoscibile, non è inesistente ma al più nulla; la nullità è sanabile mediante rinnovazione, anche dopo la scadenza del termine per impugnare, se la rinnovazione è eseguita nei termini assegnati.
- In materia di indennità di coordinamento del personale sanitario, occorre distinguere tra fase di prima applicazione e disciplina a regime: la prima può sanare situazioni di fatto pregresse, mentre la seconda richiede presupposti formali e organizzativi specifici, non essendo sufficiente la mera prova dello svolgimento di fatto delle mansioni.
- Il riconoscimento del compenso o dell'indennità per funzioni di coordinamento non può fondarsi su semplici attestazioni interne circa l'attività svolta, ma presuppone l'accertamento di specifici provvedimenti aziendali, criteri predeterminati di assegnazione e, quando richiesto, procedure selettive e requisiti formalizzati dalla disciplina collettiva e legale applicabile.
- Quando il giudice di merito applica al diritto invocato un regime temporale non corrispondente alla fattispecie concreta, la decisione è censurabile per violazione di legge se omette di verificare i presupposti richiesti dalla disciplina effettivamente applicabile.
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