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Risoluzione

Risoluzione n. 274 del 5/11/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina una vendita online di abbigliamento qualificata come commercio elettronico indiretto, chiarendo che è assimilabile alle vendite per corrispondenza e quindi esonerata da fattura, scontrino o ricevuta, con obbligo di annotazione dei corrispettivi. Sul reso, ammette la procedura proposta se consente di collegare in modo certo restituzione, rimborso e bene originario tramite documentazione, codici identificativi e scritture di magazzino. Per le cessioni verso privati UE, conferma l’applicazione della disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie ex art. 41, comma 1, lett. b), d.l. n. 331/1993.

Vendita online, procedura di reso e vendite intracomunitarie

Vendita online, resi e vendite a distanza intracomunitarie

La risoluzione affronta il trattamento fiscale di una vendita online di articoli di abbigliamento e le modalità di gestione dei resi, con particolare attenzione all’IVA e agli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Viene inoltre chiarito il regime applicabile alle cessioni effettuate a consumatori residenti in altri Paesi della Comunità europea.

Contesto e quesito della società istante

La società ALFA S.p.a., operante nella produzione e commercio di abbigliamento, intende avviare la vendita online dei prodotti a marchio “X”. Il cliente, italiano o residente in altro Paese UE, può scegliere gli articoli sullo store online e pagarli con carta di credito o in contrassegno. Il contratto si perfeziona tramite conferma dell’ordine inviata via e-mail; successivamente viene trasmessa una conferma di spedizione con allegata ricevuta contenente il numero di “codice”.

La fattura viene emessa solo se richiesta al momento dell’ordine. La merce è poi consegnata da uno spedizioniere all’indirizzo indicato dal cliente.

La società chiede:

  • quale procedura seguire per il rimborso del prezzo in caso di recesso del consumatore entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della merce;
  • quale procedura adottare in caso di restituzione di un prodotto difettoso o viziato;
  • quale regime IVA applicare alle vendite intracomunitarie verso consumatori privati.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società propone una procedura di reso articolata come segue:

  • il consumatore invia una e-mail indicando il “codice” dell’articolo restituito;
  • la società assegna un “codice di reso” collegato al “codice” originario;
  • il rimborso avviene tramite accredito sulla carta di credito o bonifico bancario;
  • il sistema informativo conserva memoria di ogni operazione, consentendo la verifica del collegamento tra rimborso, “codice di reso” e “codice”;
  • la contabilità di magazzino registra il ricarico dei capi restituiti, rendendo possibile il collegamento con i codici utilizzati;
  • al momento del ricarico, il programma registra un corrispettivo negativo che confluisce nel totale giornaliero;
  • per ogni pratica di reso è conservabile e stampabile, per un periodo superiore a quello di decadenza dell’azione di accertamento, la documentazione completa.

La società ritiene inoltre che le vendite a consumatori comunitari non soggetti passivi possano rientrare nella disciplina delle vendite interne nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 41 del d.l. n. 331/1993.

Inammissibilità formale dell’interpello e trattazione nel merito

L’Agenzia delle Entrate rileva innanzitutto che l’istanza non è riconducibile alla procedura di interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, perché presentata dopo che il comportamento era già stato posto in essere. Richiama infatti l’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 e la circolare n. 50 del 31 maggio 2001, secondo cui l’istanza deve precedere l’adozione del comportamento oggetto di interpello.

Nonostante ciò, l’Amministrazione esamina ugualmente la questione nel merito, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello ex articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000, ma ha natura di consulenza giuridica.

Qualificazione dell’operazione come commercio elettronico indiretto

L’operazione descritta è qualificata come commercio elettronico indiretto, poiché la transazione avviene per via telematica ma la consegna del bene è fisica, tramite vettore o spedizioniere, secondo i canali tradizionali. Vengono richiamate le risoluzioni n. 312/E del 21 luglio 2008 e n. 133/E del 15 novembre 2004.

Ai fini IVA, il commercio elettronico indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza. Ne consegue che:

  • non sussiste obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • non sussiste obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. n. 696 del 1996;
  • i corrispettivi devono comunque essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Disciplina del reso e rimborsi

Per la procedura di restituzione della merce, l’Agenzia distingue tra la variazione in diminuzione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile alle cessioni documentate da fattura, e le operazioni soggette a scontrino fiscale, per le quali si fa riferimento all’articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983, che contempla anche l’indicazione di eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati.

Pur trattandosi di un soggetto esonerato dall’obbligo di certificazione fiscale, l’Amministrazione richiama i precedenti di prassi relativi alle procedure di reso su operazioni certificate con documento fiscale, in particolare:

  • risoluzione n. 86/E del 7 maggio 2007;
  • risoluzione n. 45/E del 7 aprile 2005;
  • risoluzione n. 219/E del 5 dicembre 2003.

La procedura proposta è ritenuta condivisibile a condizione che la documentazione disponibile consenta di collegare la restituzione al bene originariamente ceduto e al relativo rimborso. In particolare, devono risultare individuabili:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
  • il “codice di reso”, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

È inoltre necessario che le scritture ausiliarie di magazzino, se correttamente tenute, consentano di verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

Vendite a consumatori residenti in altri Paesi UE

La risoluzione conclude che le cessioni effettuate dalla società, residente in Italia, nei confronti di privati residenti in un altro Stato membro della Comunità europea, non soggetti passivi d’imposta, rientrano nella disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 settembre 1993, n. 427.

Viene richiamata, a supporto, la Direttiva n. 77/388/CEE, confluita dal 1° gennaio 2007 nella Direttiva n. 2006/112/CEE, nonché la circolare n. 20/E del 13 giugno 2006.

Indicazione finale

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dagli uffici.

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