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Risoluzione

Risoluzione n. 273 del 5/11/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come applicare il limite minimo di euro 258,23 per l’esenzione IVA sulle utenze intestate a sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e, nei casi previsti, alle organizzazioni internazionali. Per i contratti continuativi il limite va riferito alla durata del contratto, o all’ammontare annuo se il contratto è a tempo indeterminato; resta comunque necessaria la reciprocità con lo Stato estero e, per le organizzazioni internazionali, valgono i trattati o accordi di sede.

Esenzione IVA su utenze intestate a sedi diplomatiche, consolari e organizzazioni internazionali

Esenzione IVA sulle utenze intestate a soggetti diplomatici e internazionali

La risoluzione n. 273/E del 5 novembre 2009 affronta l’interpretazione dell’art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di non imponibilità IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, nonché, nei casi previsti, a organizzazioni internazionali. Il punto centrale è la corretta individuazione del limite minimo imponibile di euro 258,23 previsto dalla norma.

Quesito posto dal Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo del limite di euro 258,23 per le utenze di energia elettrica, telefono, acqua e gas intestate alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari. Il dubbio nasce dal fatto che tali contratti prevedono fatturazioni periodiche, spesso bimestrali o con altra cadenza, e che singole fatture possono non superare il limite minimo richiesto. Il Ministero ha quindi chiesto se il limite debba essere rapportato al periodo di fatturazione oppure alla durata complessiva del contratto.

Soluzione interpretativa proposta dal Ministero

Secondo l’istante, trattandosi di somministrazioni a carattere continuativo, l’esenzione dovrebbe essere applicata considerando la durata del contratto e non il singolo periodo di fatturazione. In questa prospettiva, ciò che rileva sarebbe l’intero rapporto contrattuale e non il frazionamento delle bollette.

Parere dell’Agenzia delle Entrate: presupposto della reciprocità

L’Agenzia richiama l’art. 72, comma 3, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come non imponibili le operazioni effettuate, tra gli altri, nei confronti di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che riconoscano in via di reciprocità analoghi benefici alle rappresentanze italiane.

L’agevolazione, quindi, è subordinata alla condizione di reciprocità: lo Stato estero deve riconoscere un trattamento analogo alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani ivi residenti. La verifica non riguarda solo l’esistenza del beneficio, ma anche i criteri applicativi, incluso il periodo temporale da assumere per verificare il raggiungimento dell’importo minimo.

Criterio di determinazione del limite di euro 258,23

L’ultimo comma dell’art. 72 subordina il beneficio al fatto che le cessioni di beni e prestazioni di servizi abbiano importo superiore a euro 258,23. Per i contratti di somministrazione continuativa di utenze, l’Agenzia ritiene che tale limite possa essere riferito alla durata del contratto e non al singolo periodo di fatturazione, in linea con quanto prospettato dal Ministero.

Per i contratti a tempo indeterminato, invece, il riferimento deve essere l’ammontare fatturato nell’arco di un anno.

Esclusione per i beni soggetti ad accisa

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto beni soggetti ad accisa, la risoluzione precisa che il limite di euro 258,23 non si applica. In tali casi opera infatti la regola per cui la non imponibilità IVA segue le stesse condizioni e gli stessi limiti previsti per l’esenzione dai diritti di accisa, richiamando la circolare 13 marzo 1997, n. 76, e le risoluzioni 11 aprile 1997, n. 59, e 10 febbraio 2000, n. 10.

Organizzazioni internazionali

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a organizzazioni internazionali, richiamate nei nn. 2 e 4 dell’art. 72, comma 3, l’agevolazione IVA è riconosciuta solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dai rispettivi trattati internazionali o accordi di sede. Le regole dell’art. 72 e i chiarimenti forniti si applicano quindi solo in quanto compatibili con tali strumenti internazionali.

Requisiti documentali per ottenere l’agevolazione

La risoluzione precisa che il rispetto di tutte le condizioni per fruire dell’agevolazione deve risultare da un’espressa attestazione. Tale attestazione può avvenire:

  • mediante apposita dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri al soggetto incaricato della somministrazione dei beni e servizi;
  • oppure tramite integrazione del modello 181 già in uso per il riconoscimento del beneficio.

I certificati rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri sulla base di tali norme, interpretate anche alla luce dei chiarimenti della risoluzione, costituiscono documentazione sufficiente per applicare l’esenzione fiscale.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione conferma che per le utenze continuative intestate a sedi diplomatiche e consolari il limite minimo di euro 258,23 va riferito alla durata del contratto, con riferimento annuale nei contratti a tempo indeterminato. L’agevolazione resta subordinata alla reciprocità e, per le organizzazioni internazionali, ai trattati o accordi di sede; per i beni soggetti ad accisa vale una disciplina diversa, che esclude l’applicazione di tale limite.

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