Risoluzione n. 271 del 5/11/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che il modello 5000-IT, utilizzato per certificare la residenza fiscale in Italia ai fini dell’applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, beneficia dell’esenzione totale dall’imposta di bollo ex art. 5 della Tabella B del DPR 642/1972. Restano invece dovuti i tributi speciali, da determinarsi secondo il DPR 648/1972 e la relativa tariffa.
Imposta di bollo e tributi speciali sul modello 5000-IT per la convenzione Italia-Francia
Imposta di bollo e tributi speciali sul modello 5000-IT per la convenzione Italia-Francia
La risoluzione esamina il trattamento fiscale del modello 5000-IT, predisposto dall’Amministrazione tributaria francese e utilizzato per attestare la residenza in Italia al fine di ottenere l’applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Il chiarimento riguarda sia l’imposta di bollo sia i tributi speciali richiesti dall’ufficio per il rilascio del certificato.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente, possessore di azioni emesse da una società francese, deve presentare all’Ufficio locale delle entrate un modello bilingue (italiano/francese), composto da tre copie. Due copie vengono restituite con l’attestazione di residenza, mentre una resta acquisita dall’ufficio.
Per l’anno 2008 l’ufficio aveva richiesto:
- una marca da bollo da 14,62 euro sulla copia in francese restituita;
- una marca da bollo da 14,62 euro sulla copia in italiano restituita;
- una marca da bollo da 14,62 euro, una da 4,96 euro e una da 7,44 euro sulla copia in italiano trattenuta dall’ufficio, per un totale di 27,02 euro.
Il contribuente chiede se tale richiesta sia corretta anche per il 2009 e per gli anni successivi.
Tesi del contribuente
L’istante richiama l’articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli atti e documenti presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi.
Secondo il contribuente, la domanda di applicazione del regime convenzionale rientra in tale categoria e deve quindi essere esente da bollo. Egli ritiene inoltre che i tributi speciali siano dovuti nella misura di 3,10 euro.
Valutazione dell’Agenzia sull’imposta di bollo
L’Agenzia richiama l’articolo 5 della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
Viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 16 ottobre 1981, n. 95, secondo cui la norma è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti. L’esenzione spetta solo quando gli atti sono presentati per l’applicazione di una norma tributaria e non semplicemente in occasione di una procedura avente rilievo fiscale.
La Corte ha inoltre precisato che la copia o l’atto devono avere la funzione specifica di consentire l’espletamento della procedura di tassazione, senza assolvere a finalità ulteriori o diverse.
Funzione del modello 5000-IT
L’Agenzia chiarisce che le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere, per alcuni redditi, regimi agevolati con applicazione di aliquote ridotte alla fonte, in particolare per dividendi, interessi e royalties. Se il contribuente non ottiene l’applicazione dell’aliquota ridotta dal sostituto d’imposta, può comunque chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria.
Per rendere più agevole l’applicazione delle convenzioni, gli Stati contraenti predisponono modelli di domanda che servono a certificare i requisiti richiesti, soprattutto la residenza e, per i dividendi, la qualità di beneficiario effettivo.
Il modello 5000-IT è il modulo predisposto dall’Amministrazione finanziaria francese in base alla Convenzione Italia-Francia ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20. Esso non ha finalità extrafiscali, ma serve proprio a consentire, ai fini della tassazione, l’applicazione del regime convenzionale in luogo di quello ordinario.
Conclusione sull’imposta di bollo
Alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione di cui all’articolo 5 della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972.
Pertanto:
- non deve essere apposto alcun contrassegno sostitutivo delle marche da bollo su nessuno dei tre esemplari del modello 5000-IT;
- la richiesta di marche da bollo sui tre esemplari non è corretta.
Tributi speciali dovuti
Per quanto riguarda i tributi speciali, disciplinati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 648, l’Agenzia rinvia al Titolo I della Tabella A, relativo al personale dell’amministrazione periferica delle imposte dirette, in particolare ai numeri d’ordine 1, lettere a), b) e c), e 4.
Il n. 1 prevede il diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle commissioni tributarie:
- per ogni copia, certificato ed estratto, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 4: lire 1.800, pari a euro 0,93;
- per la prima pagina o scheda: lire 600, pari a euro 0,31;
- per le pagine o schede successive: lire 300, pari a euro 0,15.
Il n. 4 prevede inoltre il diritto di ricerca o consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte, anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali, pari a lire 3.600, cioè euro 1,86, per ogni ora o frazione di ora successiva.
In conclusione, i tributi speciali sono dovuti secondo tali disposizioni e l’ufficio deve provvedere a determinarne l’importo in relazione all’adempimento richiesto.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.
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