Risoluzione n. 270 del 4/11/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un interpello sulla corretta aliquota IVA applicabile a un nuovo prodotto alimentare masticabile a base prevalente di frutta. Dopo aver dichiarato l’istanza inammissibile per la necessità di accertamenti tecnici, l’Agenzia richiama il parere doganale che classifica il prodotto nella voce 2008 della Tariffa doganale e conclude per l’applicazione dell’IVA al 10% ai sensi della Tabella A, parte III, n. 74, del DPR 633/1972.
Aliquota IVA 10% per cessioni di un alimento a base di frutta denominato "X"
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto alimentare a base di frutta
La risoluzione riguarda un interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, avente ad oggetto la corretta aliquota IVA per le cessioni di un nuovo alimento commercializzato con il nome "X". Il documento chiarisce sia il profilo procedurale dell’istanza sia il successivo inquadramento merceologico effettuato sulla base degli accertamenti tecnici richiesti all’Agenzia delle dogane.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA Srl, operante nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, intende immettere sul mercato un "alimento masticabile a base prevalente di frutta e relativo processo di produzione". Il prodotto è ottenuto mediante pastorizzazione di un liquido o semisolido a base prevalente di frutta, contiene zuccheri semplici in misura non superiore al 50% in peso e include almeno un agente addensante in quantità tale da renderlo masticabile e autosostenibile, con caratteristiche che ne agevolano il consumo.
La società chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni del prodotto, denominato commercialmente "X".
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo la società, il prodotto sarebbe classificabile nella voce 2008 della Tariffa doganale vigente, relativa a "Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove", e in particolare nella sottovoce 2008 9274, concernente i miscugli di frutta.
Su tale base, l’istante ritiene che il bene rientri nella voce più generale "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri" di cui al n. 74 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, con applicazione dell’IVA agevolata al 10%.
Valutazione preliminare dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate rileva innanzitutto che l’istanza è inammissibile e, quindi, non idonea a produrre gli effetti tipici dell’interpello ex articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
La ragione dell’inammissibilità è che la definizione dell’aliquota IVA concreta richiede accertamenti tecnici sul prodotto, necessari per determinarne la composizione effettiva e la qualificazione merceologica. Tali verifiche esulano dall’ambito della procedura di interpello, che presuppone invece la sola risoluzione di obiettive condizioni di incertezza interpretativa su norme tributarie.
L’Agenzia precisa dunque che la questione può essere trattata solo in sede di consulenza giuridica generale, secondo le modalità della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, con un parere privo degli effetti tipici dell’interpello.
Accertamenti tecnici e classificazione doganale
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane, che con apposita nota ha effettuato analisi chimiche ed esame organolettico sui campioni del prodotto.
Sulla base di tali verifiche, il prodotto è stato descritto come una preparazione a base di succhi o parti di frutta e di altri vegetali, zucchero e sostanze addensanti. L’Agenzia delle dogane esclude la riconducibilità del prodotto ai complementi alimentari della voce 2106, rilevando in particolare:
- l’assenza di taluni ingredienti, come vitamine aggiunte e composti di ferro, espressamente richiamati nelle Note Esplicative SA alla voce 2106;
- la coerenza, invece, con le Note Esplicative SA alla voce 2008, che includono la frutta e le altre parti commestibili di piante alle quali siano state aggiunte altre sostanze senza mutarne il carattere essenziale.
In base a tali considerazioni, la merce viene ritenuta classificabile nella voce 2008 come "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove".
Ai fini doganali, il prodotto è considerato "con aggiunta di zucchero" ai sensi della nota complementare 3, secondo trattino, al Capitolo 20 della NC. In ragione delle materie prime utilizzate, può essere attribuito il codice NC 2008 9274, relativo ai miscugli di frutta nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale della frutta presente, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg.
Viene inoltre precisato che la posizione 2008 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla Tabella A, parte III, punto n. 74, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Esito sul trattamento IVA
Alla luce della classificazione doganale sopra richiamata, l’Agenzia delle entrate conclude che alla cessione del prodotto "X" si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi della Tabella A, parte III, n. 74, allegata al DPR n. 633/1972.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con la consueta indicazione secondo cui le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.
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