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Risoluzione

Risoluzione n. 269 del 4/11/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione dichiara inammissibile l’interpello perché la corretta aliquota IVA dipende da accertamenti tecnici sul prodotto. Sulla base della classificazione doganale attribuita dall’Agenzia delle dogane, il bene è ricondotto al codice NC 2202 10 00 e l’Agenzia delle entrate conclude per l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento, escludendo l’aliquota ridotta del 10 per cento richiesta dall’istante.

Aliquota IVA su un prodotto alimentare/energetico denominato "X"

Aliquota IVA applicabile a un prodotto alimentare denominato "X"

La risoluzione affronta la questione dell’aliquota IVA da applicare alla cessione di un prodotto commercializzato dalla società ALFA S.r.l., qualificato come prodotto alimentare/energetico. Il documento chiarisce innanzitutto che la richiesta non può essere trattata come interpello ordinario, poiché la corretta soluzione richiede preliminari accertamenti tecnici sul prodotto.

Quesito presentato dall’istante

La società ALFA S.r.l., operante nel commercio all’ingrosso di articoli medicali ortopedici, chiede quale sia l’aliquota IVA corretta per la commercializzazione del prodotto "X", attualmente assoggettato all’aliquota del 20 per cento.

Soluzione prospettata dalla società

L’istante sostiene che, in ragione della composizione del gel e delle caratteristiche del prodotto, la cessione debba essere assoggettata all’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’interpello

L’Agenzia delle entrate ritiene l’istanza inammissibile e, quindi, priva degli effetti tipici dell’interpello ex articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Viene precisato che la procedura di interpello non è utilizzabile quando, prima ancora di risolvere un’incertezza interpretativa su una norma tributaria, sono necessari accertamenti tecnici. Nel caso specifico, infatti, la determinazione dell’aliquota IVA dipende dalla concreta composizione e qualificazione merceologica del prodotto, profili che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle entrate.

Per tali ragioni, l’istanza può essere esaminata solo nell’ambito della consulenza giuridica generale, secondo la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, con effetti non vincolanti e non equivalenti a quelli dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

Accertamenti tecnici e classificazione doganale

Gli accertamenti tecnici vengono richiesti all’Agenzia delle dogane, che con nota del 2009 conclude, sulla base di analisi chimica ed esame organolettico, che la merce è costituita da una bevanda non alcolica a base di acqua aromatizzata ed edulcorata.

Secondo tale esame:

  • il prodotto non è assimilabile ai componenti alimentari utilizzati per il mantenimento della salute e del benessere generale;
  • le informazioni riportate sulla confezione lo presentano come prodotto energetico;
  • non vi è menzione di estratti di piante o di vitamine.

L’Agenzia delle dogane ritiene quindi che la merce sia classificabile nel codice NC 2202 10 00, corrispondente alle "acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti".

Conseguenze ai fini IVA

La risoluzione osserva che il codice NC 2202 10 00 corrisponde alla voce 22 02 05 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987 e non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sulla base di tale classificazione doganale, l’Agenzia delle entrate conclude che alla cessione del prodotto si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento, escludendo l’aliquota ridotta del 10 per cento sostenuta dall’istante.

Indicazioni finali

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

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