Risoluzione n. 272 del 5/11/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate dichiara inammissibile l’interpello perché la corretta aliquota IVA richiede accertamenti tecnici sulla composizione del prodotto. Sulla base della classificazione doganale fornita dall’Agenzia delle dogane, il prodotto frullato di sola frutta viene ricondotto alla voce doganale 2008 92 e assoggettato all’aliquota IVA del 10 per cento.
Aliquota IVA su frullati 100% frutta
Aliquota IVA applicabile ai frullati 100% frutta
La risoluzione affronta il tema dell’aliquota IVA da applicare alle cessioni di un prodotto denominato X, qualificato come frullato di frutta ottenuto esclusivamente da pura frutta al naturale. Il documento chiarisce prima la questione di procedura, poi il corretto inquadramento merceologico e, infine, l’aliquota IVA ritenuta applicabile.
Quesito posto dall’istante
La società ALFA S.r.l., tramite interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, chiede quale aliquota IVA debba essere applicata alle cessioni del prodotto X. Secondo quanto rappresentato, il prodotto appartiene alla categoria dei frullati ed è composto soltanto da frutta, senza aggiunte diverse dalla materia prima naturale.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
L’istante sostiene che il prodotto possa essere ricondotto, sotto il profilo merceologico, alla voce "Frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri", richiamata al n. 8 della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972. Da tale inquadramento deriverebbe l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
Inammissibilità dell’interpello
L’Agenzia delle entrate rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile e quindi non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. La ragione è che, prima ancora di risolvere un dubbio interpretativo su una norma tributaria, il caso richiede accertamenti tecnici sul prodotto, necessari per individuarne la composizione effettiva e la qualificazione merceologica.
L’Amministrazione osserva che, in casi analoghi, non è ammesso l’uso della procedura di interpello quando la risposta dipende da verifiche tecniche che esulano dalle proprie competenze. Per tale motivo, l’istanza può essere trattata solo nell’ambito della consulenza giuridica generale, secondo la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, senza gli effetti propri dell’interpello previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Accertamenti tecnici e classificazione doganale
Gli accertamenti tecnici vengono richiesti all’Agenzia delle dogane, che, con nota del 2009, determina il corretto inquadramento doganale del prodotto. Sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione del prodotto e dei risultati dell’analisi chimica, l’Agenzia delle dogane ritiene che il prodotto, pur essendo destinato ad essere bevuto, non possa essere considerato un succo di frutta.
Vengono richiamate le Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2009, nelle quali si precisa che i succhi di frutta, di ortaggi o di legumi sono generalmente ottenuti dalla spremitura di frutta, ortaggi o legumi freschi, sani e maturi, mediante estrazione, pressatura o altri trattamenti. I liquidi così ottenuti sono normalmente sottoposti a chiarificazione, filtrazione e disaerazione, e si presentano come liquidi non fermentati e limpidi, anche se talvolta possono contenere parte della polpa finemente suddivisa.
Nel caso in esame, però, l’Agenzia delle dogane osserva che i prodotti sono costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa. Per questo motivo li considera come "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate", costituiti da miscugli di frutta, prevalentemente diversa dalla frutta a guscio, classificabili al codice 2008 92. Tale codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Effetti fiscali e aliquota IVA applicabile
Sulla base di questa classificazione doganale, l’Agenzia delle entrate conclude che alla cessione del prodotto indicato si applica l’aliquota IVA del 10 per cento. Non viene quindi accolta la tesi dell’istante circa l’aliquota del 4 per cento.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito rivolto alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dagli Uffici.
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