Sentenza del 22/09/2016 n. 5401 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Pagamento contributo unificato per le Onlus in relazione agli atti giudiziari - Esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972 per gli atti, documenti, istanze e certificazioni posti in essere o richiesti dalle ONLUS dovesse estendersi anche agli atti processuali e giudiziari, compreso il contributo unificato. Il Collegio ha invece rilevato che tale disposizione riguarda principalmente la documentazione amministrativa e non esenta automaticamente gli atti giudiziari. L'esenzione processuale opera solo quando è prevista espressamente dalla legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha adottato un'interpretazione restrittiva delle norme sulle esenzioni fiscali, ritenendo che gli atti giudiziari non rientrino nell'esenzione dell'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972 in assenza di una specifica previsione. Poiché il contributo unificato costituisce un onere relativo al processo, la ONLUS non può sottrarsi al pagamento sulla sola base della propria natura non lucrativa. Il ricorso è stato quindi respinto e la pretesa dell'Amministrazione è stata confermata.
Norme richiamate
Art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972
Esenzione per atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'esenzione riguarda gli atti amministrativi e la documentazione espressamente indicata, ma non si estende automaticamente agli atti giudiziari o processuali.
D.P.R. 115/2002, artt. 9 e 10
Disciplina il contributo unificato e le relative ipotesi di obbligo o di esenzione, che devono essere individuate secondo le previsioni normative applicabili.
D.P.R. 115/2002, artt. 16 e 248
Riguardano gli obblighi connessi al pagamento del contributo unificato e le conseguenze del mancato pagamento.
Art. 12 della Tabella B del d.P.R. 115/2002
Prevede specifiche esenzioni per determinati atti e procedimenti, tra cui quelli davanti alla Corte costituzionale; l'assenza di un riferimento generale agli atti giudiziari impedisce un'estensione analogica dell'esenzione.
Art. 6, comma 3, e art. 7 dello Statuto del contribuente
Richiamano i principi di trasparenza, informazione e correttezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione, senza però creare un'esenzione non prevista dalla legge.
Art. 8 della legge 26/1991
Richiamato nel quadro normativo relativo alla disciplina delle esenzioni e degli oneri fiscali.
D.Lgs. 546/1992, artt. 15 e 36
Regolano, rispettivamente, le spese processuali nel processo tributario e il contenuto della sentenza.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa, ma tale principio non comporta di per sé l'esenzione dal contributo unificato per gli enti non lucrativi.
Corte costituzionale, sentenza n. 280/2005 e ordinanza n. 91/2015
Richiamate in relazione alla lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali e fiscali.
Cassazione, sentenze n. 5748/1995, n. 7653/2012 e n. 21522/2013
Richiamate a sostegno dei principi interpretativi relativi alla portata delle esenzioni fiscali e agli oneri processuali.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono generalmente di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
- L'esenzione dal bollo per ONLUS e organizzazioni di volontariato relativa ad atti amministrativi non implica automaticamente l'esenzione dal contributo unificato o da altri oneri processuali.
- Per ottenere l'esenzione da un tributo processuale occorre verificare l'esistenza di una disposizione specifica riferita al procedimento o all'atto giudiziario interessato.
- La natura non lucrativa dell'ente, da sola, non è sufficiente a escludere il pagamento del contributo unificato.
- Quando la legge distingue tra atti amministrativi e atti giudiziari, l'esenzione prevista per i primi non può essere applicata ai secondi in assenza di un'esplicita estensione normativa.
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