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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 5401 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo unificato tributario - Pagamento contributo unificato per le Onlus in relazione agli atti giudiziari - Esenzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972 per gli atti, documenti, istanze e certificazioni posti in essere o richiesti dalle ONLUS dovesse estendersi anche agli atti processuali e giudiziari, compreso il contributo unificato. Il Collegio ha invece rilevato che tale disposizione riguarda principalmente la documentazione amministrativa e non esenta automaticamente gli atti giudiziari. L'esenzione processuale opera solo quando è prevista espressamente dalla legge.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha adottato un'interpretazione restrittiva delle norme sulle esenzioni fiscali, ritenendo che gli atti giudiziari non rientrino nell'esenzione dell'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972 in assenza di una specifica previsione. Poiché il contributo unificato costituisce un onere relativo al processo, la ONLUS non può sottrarsi al pagamento sulla sola base della propria natura non lucrativa. Il ricorso è stato quindi respinto e la pretesa dell'Amministrazione è stata confermata.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972

    Esenzione per atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

    L'esenzione riguarda gli atti amministrativi e la documentazione espressamente indicata, ma non si estende automaticamente agli atti giudiziari o processuali.

  • D.P.R. 115/2002, artt. 9 e 10

    Disciplina il contributo unificato e le relative ipotesi di obbligo o di esenzione, che devono essere individuate secondo le previsioni normative applicabili.

  • D.P.R. 115/2002, artt. 16 e 248

    Riguardano gli obblighi connessi al pagamento del contributo unificato e le conseguenze del mancato pagamento.

  • Art. 12 della Tabella B del d.P.R. 115/2002

    Prevede specifiche esenzioni per determinati atti e procedimenti, tra cui quelli davanti alla Corte costituzionale; l'assenza di un riferimento generale agli atti giudiziari impedisce un'estensione analogica dell'esenzione.

  • Art. 6, comma 3, e art. 7 dello Statuto del contribuente

    Richiamano i principi di trasparenza, informazione e correttezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione, senza però creare un'esenzione non prevista dalla legge.

  • Art. 8 della legge 26/1991

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla disciplina delle esenzioni e degli oneri fiscali.

  • D.Lgs. 546/1992, artt. 15 e 36

    Regolano, rispettivamente, le spese processuali nel processo tributario e il contenuto della sentenza.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa, ma tale principio non comporta di per sé l'esenzione dal contributo unificato per gli enti non lucrativi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280/2005 e ordinanza n. 91/2015

    Richiamate in relazione alla lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali e fiscali.

  • Cassazione, sentenze n. 5748/1995, n. 7653/2012 e n. 21522/2013

    Richiamate a sostegno dei principi interpretativi relativi alla portata delle esenzioni fiscali e agli oneri processuali.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali sono generalmente di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
  • L'esenzione dal bollo per ONLUS e organizzazioni di volontariato relativa ad atti amministrativi non implica automaticamente l'esenzione dal contributo unificato o da altri oneri processuali.
  • Per ottenere l'esenzione da un tributo processuale occorre verificare l'esistenza di una disposizione specifica riferita al procedimento o all'atto giudiziario interessato.
  • La natura non lucrativa dell'ente, da sola, non è sufficiente a escludere il pagamento del contributo unificato.
  • Quando la legge distingue tra atti amministrativi e atti giudiziari, l'esenzione prevista per i primi non può essere applicata ai secondi in assenza di un'esplicita estensione normativa.

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