Cassazione Civile, Ordinanza n. 32520/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per complessivi euro 14.330,93, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a seguito di un accertamento ispettivo svolto presso un centro estetico. L'Istituto aveva contestato plurime irregolarità nei rapporti di lavoro del personale impiegato, assumendo che due lavoratrici formalmente inquadrate come associate in partecipazione dovessero essere considerate lavoratrici subordinate, con conseguente maggiore contribuzione dovuta; inoltre erano state rideterminate in senso sfavorevole alla datrice di lavoro anche le posizioni delle altre lavoratrici. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, ma la Corte d'appello aveva accolto l'appello principale dell'INPS e respinto quello incidentale della datrice di lavoro, confermando integralmente la pretesa contributiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sulla natura delle prestazioni rese dalle due associate, sostenendo che l'attività estetica, artistica e creativa, sarebbe stata libera e svincolata da direttive datoriali; (2) con analogo vizio, la non subordinazione delle due lavoratrici; (3) violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per asserita mancata riproposizione, da parte dell'INPS, dell'eccezione di incompatibilità tra lavoro subordinato e associazione in partecipazione, che avrebbe precluso alla Corte territoriale la riqualificazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, oltre a non essere deducibile il vizio di semplice difetto di motivazione, la ricorrente non ha indicato di aver sollevato in appello le medesime censure; inoltre le doglianze erano comunque non decisive, poiché la natura creativa o artistica dell'attività non esclude la possibilità di un rapporto di lavoro subordinato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha trascritto l'atto di appello per dimostrare la mancata riproposizione dell'eccezione, e comunque il motivo era irrilevante perché, essendo devoluta la questione sulla natura del rapporto, la Corte d'appello poteva riqualificarlo d'ufficio come lavoro subordinato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per censurare il mero difetto di motivazione; inoltre la censura deve essere specificamente dedotta e non proposta per la prima volta in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione processuale è stata invocata per dedurre un error in procedendo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di rilevanza.
art. 346 c.p.c.
La mancata riproposizione di un'eccezione da parte dell'appellante può rilevare solo se la deduzione sia specificamente dimostrata; nel caso concreto la doglianza non è stata adeguatamente documentata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere surrettiziamente trasformato in una censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non più consentita nel giudizio di cassazione nei limiti dedotti dal ricorso.
- La deduzione di una questione in cassazione richiede che risulti specificamente allegato e documentato che la medesima censura sia stata già proposta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità.
- La qualificazione sostanziale del rapporto di lavoro prevale sulle etichette contrattuali utilizzate dalle parti: anche attività di contenuto creativo o artistico possono essere svolte in forma subordinata.
- Quando la questione devoluta al giudice di merito riguarda la natura del rapporto, il giudice può procedere alla riqualificazione giuridica del rapporto stesso sulla base degli elementi emersi in causa, anche se le parti lo hanno formalmente denominato diversamente.
- La censura sulla mancata riproposizione di un'eccezione in appello è inammissibile se non viene riprodotto il contenuto rilevante dell'atto processuale su cui si fonda e se, in ogni caso, la questione è assorbita dalla possibilità del giudice di riqualificare il rapporto d'ufficio.
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