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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23037/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta dalla proprietaria di un fondo confinante per far accertare la violazione delle distanze legali tra costruzioni da parte del vicino e per ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno. La domanda era stata trascritta. Nel corso del tempo il bene interessato dall'ordine di demolizione era stato trasferito a terzi successivamente non partecipi del giudizio. Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo, da un lato, che la mancata trascrizione della domanda e il trasferimento a terzi avrebbero fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attrice; dall'altro, ha denunciato la violazione dell'art. 873 c.c. sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il principio di prevenzione, poiché la controparte avrebbe edificato sul confine con opere stabili, tali da consentire la costruzione in aderenza o comunque da incidere sul regime delle distanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'interesse ad agire, osservando che la domanda non perde utilità per il solo fatto del trasferimento del bene a terzi, anche perché la sentenza di merito conteneva pure una pronuncia risarcitoria contro l'autore materiale dell'edificazione, idonea a conservare l'interesse della parte attrice. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva descritto in modo adeguato i manufatti, lo stato dei luoghi e i presupposti di fatto necessari per applicare il principio di prevenzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nella motivazione della Corte di cassazione nel quadro del controllo di legittimità sulla sentenza impugnata

  • art. 873 c.c.

    norma sulle distanze legali tra costruzioni, invocata dal ricorrente per sostenere la violazione del regime delle distanze

  • art. 875 c.c.

    richiamato per affermare che il principio di prevenzione opera nelle distanze legali, salvo diversa disciplina regolamentare

  • art. 2653 n. 1 c.c.

    richiamato per la trascrivibilità delle domande di actio negatoria servitutis e delle domande che fanno valere violazioni delle distanze legali

  • art. 2653 n. 5 c.c.

    richiamato come base per l'estensione alle domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità del ricorso per cassazione, che deve esporre i fatti di causa in modo chiaro ed esauriente

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La domanda diretta a far accertare la violazione delle distanze legali e ad ottenere l'arretramento della costruzione ha natura di actio negatoria servitutis ed è trascrivibile; la sua trascrizione è rilevante ai fini dell'opponibilità ai terzi secondo la disciplina dell'art. 2653 c.c.
  • L'interesse ad agire sussiste quando la pronuncia richiesta sia idonea a produrre un'utilità giuridica concreta e attuale per l'attore; esso non viene meno solo perché il bene oggetto della lite sia stato trasferito a terzi, se permangono effetti utili della decisione nei confronti della parte convenuta o dell'autore materiale dell'illecito.
  • In materia di distanze legali, il principio di prevenzione opera solo nei limiti in cui non sia derogato da norme regolamentari che impongano distanze dal confine; quando il regolamento prescrive solo la distanza tra fabbricati, il prevenuto può costruire in aderenza o secondo le regole di prevenzione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su violazione di norme urbanistiche o sulle distanze deve essere sorretta da un'esposizione specifica e completa dei fatti materiali rilevanti, dei manufatti esistenti e dello stato dei luoghi; la mera evocazione di generiche descrizioni contenute nella sentenza non è sufficiente.
  • La pronuncia risarcitoria contro l'autore materiale dell'edificazione illegittima può costituire autonoma ragione di interesse a coltivare il giudizio, poiché tutela l'integrità economica del bene oltre al profilo dominicale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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