Salta al contenuto
Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS10684B del 29/07/2025

VODAFONE-CONTRATTI A DISTANZA/ESECUZIONE DURANTE PERIODO DI RECESSO-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

AGCMPS10684B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda Vodafone Italia S.p.A. ed è adottato in sede di rideterminazione della sanzione dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato in parte il precedente provvedimento dell’AGCM. L’Autorità rivaluta soltanto le Violazioni A e B, confermate solo per alcune tipologie contrattuali e periodi, e riduce sensibilmente gli importi originari. Restano ferme le conclusioni di illecito per le condotte confermate; la sanzione complessiva viene rideterminata in 92.000 € per la Violazione A e 156.250 € per la Violazione B.

Vodafone Italia S.p.A. - contratti a distanza/esecuzione durante periodo di recesso: rideterminazione delle sanzioni per pratiche scorrette con sanzioni finali di 92.000 € e 156.250 €

Vodafone contratti a distanza/esecuzione durante periodo di recesso: rideterminazione sanzione

Il provvedimento riguarda Vodafone Italia S.p.A. e interviene in sede di rideterminazione della sanzione già irrogata con il provvedimento AGCM n. 26675 del 5 luglio 2017. L’intervento è conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1989 dell’11 marzo 2025, che ha annullato integralmente la sanzione relativa alla Violazione C e ha imposto una nuova quantificazione delle sanzioni per le sole Violazioni A e B, tenendo conto delle condotte non più ritenute illecite.

Professionista e origine del procedimento

Vodafone Italia S.p.A. opera quale professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. Il procedimento PS10684B è stato avviato dall’Autorità per rideterminare le sanzioni alla luce dei vincoli posti dal giudicato amministrativo, dopo che la società aveva già pagato integralmente le sanzioni complessive originarie pari a 1.900.000 €.

Condotte contestate nel provvedimento originario

Il provvedimento del 2017 aveva accertato tre distinte condotte:

  • Violazione A: omissione, prima del vincolo contrattuale, dell’informativa chiara e comprensibile sui costi dovuti in caso di recesso dopo richiesta di esecuzione immediata, in violazione dell’art. 49, comma 1, lettera l), del Codice del consumo.
  • Violazione B: avvio dell’esecuzione del contratto o dell’attivazione/migrazione della linea durante il periodo di recesso senza la richiesta esplicita del consumatore, in violazione degli artt. 50, comma 3, e 51, comma 8, del Codice del consumo.
  • Violazione C: richiesta o addebito di costi relativi al traffico telefonico e internet generato fino alla portabilità verso altro operatore, ritenuti non dovuti e contrari all’art. 57, comma 3, del Codice del consumo.

Esiti del giudizio amministrativo e perimetro residuo

La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la sanzione per la Violazione C e ha circoscritto la conferma dell’illecito per le Violazioni A e B. In particolare, per la Violazione A ha ritenuto corrette le informative rese:

  • dal 1° giugno 2016 per i contratti a distanza;
  • dal 1° ottobre 2014 per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Per la Violazione B, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, limitatamente ai contratti a distanza conclusi via web aventi a oggetto servizi di telefonia (Single Play o Dual Play) con migrazione da altro operatore e ai contratti conclusi per telefono, fosse presente una richiesta espressa idonea a legittimare l’attivazione durante il periodo di recesso. L’Autorità doveva quindi rideterminare le sanzioni solo per i contratti e i periodi nei quali la violazione era rimasta confermata.

Difese della società

Vodafone ha sostenuto che:

  • i contratti per i quali il Consiglio di Stato non aveva riscontrato violazioni sarebbero stati maggioritari o comunque significativamente prevalenti rispetto a quelli ritenuti illeciti;
  • il pregiudizio per i consumatori sarebbe stato marginale, poiché solo una percentuale limitata di clienti avrebbe esercitato il recesso;
  • la policy aziendale escludeva addebiti di canoni e servizi nel caso di recesso dopo richiesta di esecuzione immediata, e ciò dimostrerebbe l’assenza di danno concreto;
  • nel periodo considerato non sarebbero pervenuti reclami o segnalazioni.

In via subordinata, la società ha chiesto una drastica riduzione delle sanzioni, non superiore al 10% di quelle originarie.

Valutazioni dell’Autorità

L’AGCM ha respinto l’argomento secondo cui la mancanza di un pregiudizio concreto farebbe venire meno i presupposti per la sanzione. Ha osservato che il Consiglio di Stato ha confermato l’illiceità delle condotte residue, pur delimitandone l’ambito applicativo e riconoscendo una circostanza attenuante idonea a ridurre la gravità.

L’Autorità ha inoltre escluso la possibilità di valorizzare, per le Violazioni A e B, la policy aziendale che escludeva gli addebiti nel caso di recesso dopo richiesta espressa, perché tale elemento era riferito alla Violazione C, già espunta dal giudice.

Criteri di quantificazione della sanzione

Per la rideterminazione la delibera richiama i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, applicabili per il tramite dell’art. 27, comma 13, del Codice del consumo:

  • gravità della violazione;
  • opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione;
  • personalità dell’agente;
  • condizioni economiche dell’impresa.

L’Autorità ha considerato il numero di contratti per i quali la violazione è rimasta confermata e l’effettivo impatto delle condotte residue sui consumatori.

Esito finale e importi

L’AGCM ha rideterminato le sanzioni originariamente irrogate limitandole alle sole condotte rimaste illecite:

  • Violazione A: importo base di 276.000 €, poi ridotto a un terzo, con sanzione finale di 92.000 €;
  • Violazione B: importo base di 468.750 €, poi ridotto a un terzo, con sanzione finale di 156.250 €.

Il provvedimento dispone la notificazione ai soggetti interessati e la pubblicazione nel Bollettino AGCM. Resta proponibile ricorso al TAR Lazio nei termini di legge.

Punti principali

Professionista e origine del procedimento

Vodafone Italia S.p.A., operatore di telecomunicazioni, è stata già destinataria del provvedimento AGCM n. 26675 del 5 luglio 2017, che aveva accertato tre condotte illecite in materia di contratti a distanza e fuori dei locali commerciali. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1989 dell’11 marzo 2025, l’Autorità ha avviato il procedimento PS10684B per rideterminare le sanzioni relative alle sole Violazioni A e B, dopo l’annullamento integrale della sanzione riferita alla Violazione C.

Condotte contestate e perimetro della decisione giudiziaria

La Violazione A riguardava l’omessa informativa chiara e comprensibile, prima del vincolo contrattuale, sui costi dovuti in caso di recesso dopo richiesta di esecuzione immediata. La Violazione B concerneva l’avvio dell’esecuzione o dell’attivazione/migrazione durante il periodo di recesso senza la richiesta esplicita del consumatore, o senza porlo in condizione di scegliere liberamente tale opzione. La Violazione C, relativa ad addebiti per traffico e internet nel periodo di portabilità dopo il recesso, è stata annullata dal Consiglio di Stato, che ha però confermato la illiceità delle altre condotte solo per alcune categorie di contratti e periodi.

Valutazioni sulla rideterminazione della sanzione

Vodafone ha sostenuto che le condotte residue non avrebbero cagionato un danno concreto e che la maggior parte dei contratti interessati rientrerebbe tra quelli non più illeciti secondo la sentenza. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, una forte riduzione delle sanzioni. L’Autorità ha respinto l’argomento secondo cui mancherebbero i presupposti per sanzionare, rilevando che il Consiglio di Stato ha comunque confermato la sussistenza dell’illecito per le fattispecie residue. Non è stata considerata, ai fini delle Violazioni A e B, la policy aziendale che escludeva addebiti nel caso di recesso dopo richiesta espressa, poiché riferita alla Violazione C già esclusa dal giudice.

Criteri applicati e importi finali

Ai fini della quantificazione l’Autorità richiama i criteri dell’art. 11 l. 689/1981, richiamati dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo: gravità della violazione, opera svolta dall’impresa, personalità dell’agente e condizioni economiche. Tenuto conto del numero di contratti per i quali la violazione è stata confermata e del limitato impatto delle condotte residue sui consumatori, l’AGCM ridetermina gli importi originari. Gli importi base vengono fissati in 276.000 € per la Violazione A e 468.750 € per la Violazione B, poi ridotti a un terzo, con sanzioni finali pari a 92.000 € e 156.250 €.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevoleomissioni informativediritto di recessocontratti a distanzacontratti negoziati fuori dai locali commercialitelecomunicazionisanzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.