Provvedimento AGCM PS12793 del 29/07/2025
ARMANI SOSTENIBILITÀ
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. hanno diffuso, tramite il sito Armani Values e altri contenuti istituzionali, dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale sulla propria filiera produttiva risultate non veritiere o comunque non presentate in modo chiaro e inequivoco. Le affermazioni esaltavano legalità, tutela dei diritti umani, condizioni di lavoro corrette, controlli sui fornitori e sostenibilità della filiera, ma l’istruttoria ha evidenziato gravi criticità in alcuni opifici e subfornitori, tra cui lavoro irregolare, orari eccessivi, carenze di sicurezza e mancata tracciabilità/controllo effettivo. La pratica è stata ritenuta idonea a influenzare le decisioni dei consumatori medio ed è stata qualificata come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 Codice del consumo, con sanzione in solido di 3,5 milioni di euro e ordine di cessazione/diffida.
Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A.: dichiarazioni etiche e di sostenibilità sulla filiera produttiva ritenute ingannevoli, con accertamento di pratica commerciale scorretta e sanzione di 3.500.000 euro.
dichiarazioni di sostenibilità e filiera produttiva Armani
Il provvedimento riguarda le società Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A., attive nel settore moda e pelletteria. L’AGCM ha esaminato la comunicazione di dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale diffuse tramite il sito Armani Values, il Codice Etico e altri contenuti istituzionali, ritenendole idonee a influenzare le scelte dei consumatori in merito ai prodotti a marchio Armani.
professionisti e origine del procedimento
Le società sono state qualificate come professionisti ai sensi dell’art. 18 del Codice del consumo. Il procedimento è stato avviato anche a seguito della segnalazione di Codacons e di accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità presso le sedi e la documentazione delle società, oltre che di acquisizioni da procedimenti connessi alla filiera produttiva.
messaggi contestati e presentazione al pubblico
L’Autorità ha concentrato l’analisi su affermazioni che esaltavano:
- conduzione etica e integra delle attività;
- rispetto di legalità, diritti fondamentali, tutela dell’infanzia, divieto di lavoro forzato, salute e sicurezza, orario di lavoro e retribuzione;
- selezione di fornitori e collaboratori sulla base di criteri etici e legali;
- impegno a evitare fornitori di dubbia reputazione sul piano ambientale, lavorativo e dei diritti umani.
Sul sito Armani Values tali dichiarazioni erano presentate come parte identitaria del marchio, in un racconto che legava i prodotti ai valori di responsabilità, con formule quali la coincidenza tra etica ed estetica e la costruzione dello “stile Armani”. L’AGCM ha ritenuto che ciò non fosse un mero contenuto informativo, ma una leva di immagine e di mercato.
evidenze sulla filiera e criticità riscontrate
L’istruttoria ha evidenziato che il Gruppo Armani esternalizzava una parte molto rilevante della produzione a una rete ampia di fornitori e subfornitori, in Italia e all’estero. In diversi casi sono state riscontrate gravi irregolarità, tra cui:
- impiego di lavoratori in nero o clandestini;
- orari di lavoro oltre i limiti;
- mancata formazione e informazione dei lavoratori;
- assenza o inadeguatezza di dispositivi di sicurezza;
- ambienti di lavoro fatiscenti o insalubri;
- custodia non corretta di sostanze pericolose;
- subappalti e subforniture non adeguatamente autorizzati o monitorati.
L’AGCM ha anche valorizzato scambi interni e documenti che mostravano difficoltà nel reperire informazioni sulla filiera, nel chiudere i CAP e nel monitorare in modo efficace i fornitori. In questo quadro, la presenza di personale Armani impegnato in controlli di qualità presso alcuni opifici è stata letta come ulteriore indice della conoscenza diretta di alcune criticità della filiera.
procedura di amministrazione giudiziaria e rilievi dell’autorità
Il provvedimento richiama la procedura di amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano nei confronti di G.A. Operations S.p.A., limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrici, e successivamente revocata. L’AGCM non ha fondato la decisione sulla responsabilità penale, ma ha considerato tali atti e le risultanze investigative come elementi utili a valutare la veridicità dei claim e l’effettività del sistema di controllo della filiera.
L’Autorità ha osservato che la successiva riorganizzazione della filiera e il rafforzamento dei controlli, pur rilevanti, non escludevano la scorrettezza della comunicazione riferita al periodo precedente e non rendevano veritieri i messaggi già diffusi.
difese del professionista e loro rigetto
Armani ha sostenuto di aver sempre adottato un sistema di controlli articolato, conforme alle migliori pratiche e incapace, per sua natura, di garantire un rischio zero. Ha inoltre contestato la rilevanza commerciale dei messaggi, richiamando un’indagine BVA Doxa secondo cui i consumatori attribuirebbero maggiore peso a prezzo e qualità rispetto alla sostenibilità.
L’AGCM ha respinto tali difese rilevando che:
- le dichiarazioni etiche e sociali sono comunque pratiche commerciali se idonee a influenzare il comportamento economico;
- l’indagine di mercato non smentiva la rilevanza dei claim e non era costruita sul caso concreto, in cui i valori etico-sociali erano usati come elemento distintivo del brand;
- l’assenza di un “rischio zero” non esclude la scorrettezza di messaggi che descrivono come effettivo un rigore non riscontrato nei fatti.
qualificazione della pratica e consumatore medio
L’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del consumo, ritenendo che le dichiarazioni sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale fossero ingannevoli e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. L’Autorità ha richiamato gli orientamenti della Commissione europea del 2021, secondo cui le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale possono costituire pratiche commerciali e incidere sulle decisioni di acquisto.
durata della condotta e sanzione
La condotta è stata ritenuta posta in essere dal 22 aprile 2022 fino al 18 febbraio 2025, con possibile protrazione oltre tale data poiché i contenuti risultavano immutati. Tenuto conto della gravità e della durata, nonché dei criteri dell’art. 11 della l. 689/1981 richiamati dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo, l’AGCM ha applicato una sanzione in solido di 3.500.000 euro.
provvedimento finale e adempimenti
L’Autorità ha:
- accertato la scorrettezza della pratica;
- vietato la diffusione o continuazione dei messaggi contestati;
- irrogato la sanzione pecuniaria in solido a Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A.;
- imposto di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate in ottemperanza alla diffida.
Il provvedimento richiama inoltre i termini e le modalità di pagamento, gli interessi di mora in caso di ritardo e le conseguenze dell’inottemperanza ex art. 27, comma 12, Codice del consumo.
Punti principali
Professionisti coinvolti e origine del procedimento
Il procedimento PS12793 riguarda Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A., entrambe qualificate come professionisti ai sensi dell’art. 18 del Codice del consumo. L’istruttoria è stata avviata anche a seguito di segnalazione di Codacons e di accertamenti ispettivi svolti presso le società e la loro filiera produttiva.
Contenuto delle dichiarazioni contestate
Le contestazioni si concentrano sulle dichiarazioni etiche, sociali e di sostenibilità pubblicate sul sito Armani Values, sul Codice Etico e in altri documenti istituzionali. I messaggi evocavano legalità, diritti umani, salario, sicurezza sul lavoro, selezione responsabile dei fornitori e coincidenza tra etica ed estetica, fino a costituire parte dell’immagine e dello “stile Armani”.
Esiti istruttori sulla filiera produttiva
L’Autorità ha ritenuto che tali dichiarazioni non fossero coerenti con quanto emerso dagli accertamenti sulla filiera: presso alcuni fornitori e subfornitori sono state riscontrate gravi irregolarità, tra cui manodopera irregolare o in nero, orari oltre i limiti, ambienti insalubri, carenze di sicurezza, rimozione di dispositivi di protezione e subappalti non adeguatamente controllati. Dalle evidenze è emersa anche una difficoltà strutturale di mappatura e monitoraggio della filiera.
Valutazione giuridica dell’Autorità
L’AGCM ha qualificato le dichiarazioni come pratiche commerciali, anche alla luce degli Orientamenti della Commissione europea del 2021, e ha ritenuto che le informazioni fossero idonee a orientare le decisioni di acquisto dei consumatori. La scorrettezza è stata ricondotta agli artt. 20 e 21 del Codice del consumo: le dichiarazioni erano ingannevoli perché non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico e inequivocabile.
Esito finale, sanzione e diffida
L’Autorità ha vietato la diffusione o continuazione della pratica e ha irrogato alle due società, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.500.000 euro. È stato inoltre imposto di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate in ottemperanza alla diffida. Il provvedimento richiama anche le regole sul pagamento, sugli interessi di mora e sulle conseguenze dell’inottemperanza.
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