Cassazione Penale, Ordinanza n. 27706/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche. È stato inoltre rilevato che, a seguito dell'inammissibilità, conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 luglio 2025. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva già esaminato e respinto le doglianze difensive in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza. Il ricorrente ha riproposto censure ritenute dalla Cassazione meramente reiterative di profili già valutati e disattesi in appello, senza introdurre specifiche ragioni idonee a scardinare la motivazione di merito.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione, verosimilmente in tema di spese e sanzione pecuniaria processuale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La motivazione di merito è immune da censura in cassazione quando risulti giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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