Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, e, nel giudizio sottostante, provvedimento prefettizio fondato sull’esibizione e sul maneggio di un’arma da parte di persona non autorizzata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio e ha chiesto di essere autorizzato a depositare un video su chiavetta USB o altro supporto, poiché le regole tecniche del processo amministrativo telematico non consentono il deposito di documenti in tale formato. Ha sostenuto, in sostanza, di avere acquisito la disponibilità del video dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare di primo grado e di volerlo utilizzare per dimostrare che l’arma sarebbe stata esibita da una persona non autorizzata all’uso delle armi in un video diffuso sui social media, senza la presenza di altre persone, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di deposito del file video. Ha rilevato che il deposito di documenti in formato non consentito dalle regole tecniche del PAT può essere autorizzato solo in circostanze eccezionali e con cautele tecniche per la sicurezza informatica. Nel caso concreto, la sopravvenuta disponibilità del video, qualificato dalla parte come mezzo di prova sopravvenuto rispetto all’ordinanza cautelare, avrebbe potuto giustificare una richiesta di riesame da proporre al TAR, non l’acquisizione del documento nell’appello cautelare. Inoltre, le circostanze che il video avrebbe dovuto dimostrare erano già illustrate negli atti di primo grado e d’appello. In ogni caso, il video non avrebbe escluso la rilevanza autonoma del fatto, ammesso dallo stesso ricorrente, di avere consentito a un amico di maneggiare l’arma, cedendo alle sue pressioni; tale circostanza era di per sé idonea a sorreggere la valutazione posta a fondamento del provvedimento impugnato. Il Collegio ha infine precisato che la completa istruttoria è riservata alla fase di merito e non all’appello cautelare, poiché l’acquisizione del file avrebbe comportato un indebito frazionamento dell’istruttoria. Non è stata decisa nel merito la domanda di riforma dell’ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • d.P.C.S. 28/07/2021

    le regole e le specifiche tecniche sul PAT non consentono il deposito di documenti in siffatto formato

    Il deposito di documenti in formato diverso da quelli tecnicamente consentiti richiede un’autorizzazione giudiziale, concedibile soltanto in circostanze eccezionali e con specifiche cautele tecniche per la sicurezza informatica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, la disponibilità sopravvenuta di un nuovo mezzo di prova può giustificare la richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare davanti al giudice di primo grado, ma non comporta automaticamente l’acquisizione del documento nel giudizio d’appello.
  • L’autorizzazione al deposito telematico di documenti in formato non previsto dalle regole tecniche del PAT è ammessa soltanto in presenza di circostanze eccezionali e previa adozione delle cautele tecniche necessarie per la sicurezza informatica.
  • Nell’appello cautelare non deve essere svolta un’istruttoria completa propria della fase di merito; l’acquisizione frazionata di nuovi documenti è preclusa quando alteri la funzione sommaria e urgente del giudizio cautelare.
  • L’acquisizione di una nuova prova non è necessaria quando, anche ove dimostrasse il fatto allegato dalla parte, non sarebbe idonea a escludere l’autonoma rilevanza di ulteriori circostanze già ammesse e sufficienti a sorreggere il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeAppelloProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.