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Interpello

Risposta n. 136 del 9/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che la controversia sia definibile al 5% del valore e che gli importi già versati nella precedente procedura, poi sfociata in diniego, siano scomputabili dal dovuto; ritiene inoltre che l’eccedenza debba essere restituita perché indebitamente versata.

Definizione agevolata di una controversia su atto di recupero IVA e scomputo/restituzione di somme già versate in una precedente definizione non perfezionata.

Il quesito

Se, per definire ai sensi dell’articolo 6 del DL 119/2018 una controversia pendente in Cassazione su un atto di recupero IVA, il contribuente possa scomputare quanto già versato per una precedente definizione agevolata ex articolo 11 del DL 50/2017 non perfezionata e ottenere la restituzione dell’eventuale eccedenza.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene definibile la controversia su atto di recupero di credito d’imposta e, nel caso concreto, conferma la definizione al 5% del valore ai sensi del comma 2-ter. Ammette lo scomputo delle somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, comprese quelle versate per la precedente definizione non perfezionata, ma esclude la restituzione dell’eventuale eccedenza, che non può essere rimborsata per espressa previsione normativa.

Definizione agevolata di una controversia su atto di recupero IVA e trattamento delle somme già versate

L’interpello riguarda la possibilità di definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, una controversia tributaria pendente in Cassazione avente ad oggetto un atto di recupero di credito IVA. Il tema centrale è il coordinamento con una precedente definizione agevolata ex articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non perfezionata, per la quale il contribuente ha già versato somme poi ritenute non sufficienti a perfezionare la chiusura della lite.

Fattispecie

L’istante riferisce di aver ricevuto un atto di recupero del credito IVA utilizzato nel dicembre 2007 per definire in adesione avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2002, 2003 e 2004. L’atto è stato impugnato e il giudizio, dopo due gradi favorevoli al contribuente, è pendente davanti alla Corte di cassazione.

Durante il giudizio di legittimità è entrata in vigore la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 11 del DL n. 50/2017, alla quale il contribuente ha aderito versando soltanto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, oltre agli interessi da rateazione. Poiché non sono stati versati anche gli importi indebitamente compensati oggetto dell’atto di recupero, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto non perfezionata la definizione e ha notificato un diniego, poi impugnato anch’esso in Cassazione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se possa:

  • definire la controversia relativa all’atto di recupero del credito IVA con le regole dell’articolo 6 del DL n. 119/2018, versando un importo pari al 5% del valore della controversia, in ragione della soccombenza dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio;
  • scomputare da quanto dovuto le somme già versate per la precedente definizione agevolata non perfezionata, sostenendo che esse siano superiori all’importo lordo richiesto per la nuova definizione;
  • ottenere il rimborso della differenza tra quanto versato nella precedente procedura e quanto eventualmente dovuto per la nuova definizione.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che la controversia possa essere definita con il pagamento del 5% del valore ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 6 del DL n. 119/2018. Sostiene inoltre che le somme indebitamente versate nell’ambito della precedente definizione ex articolo 11 del DL n. 50/2017, non perfezionatasi, debbano essere scomputate dall’importo dovuto per la nuova definizione, in base al comma 9 dell’articolo 6.

Quanto all’eventuale eccedenza, il contribuente afferma che essa non rientrerebbe nel divieto di rimborso previsto dal secondo periodo del comma 9, poiché si tratterebbe di importi da considerare indebitamente versati a seguito del diniego della precedente definizione; pertanto, ritiene di poterli recuperare.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del DL n. 119/2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare:

  • il comma 1 prevede la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, con pagamento del valore della controversia;
  • il comma 2-ter stabilisce che le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nelle quali l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia;
  • il comma 9 prevede lo scomputo degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, al tempo stesso, stabilisce che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, che ha chiarito che sono definibili in via agevolata anche le controversie aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, qualificandoli come atti impositivi.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma anzitutto che la controversia avente ad oggetto un atto di recupero di crediti d’imposta rientra tra quelle definibili ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 119/2018.

Nel caso concreto, sulla base di quanto rappresentato dall’istante, la lite risulta pendente in Cassazione alla data rilevante e l’Agenzia è soccombente nei due precedenti gradi di giudizio. Pertanto, il contribuente può accedere alla definizione agevolata prevista dal comma 2-ter, con pagamento del 5% del valore della controversia.

Quanto alle somme già versate per la precedente definizione agevolata ex articolo 11 del DL n. 50/2017, non perfezionatasi, l’Agenzia ritiene che esse siano scomputabili dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione, in applicazione del comma 9 dell’articolo 6, che consente di detrarre quanto già versato a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Tuttavia, l’Agenzia esclude la restituzione delle somme eventualmente eccedenti: il secondo periodo del comma 9 impedisce infatti il rimborso delle somme già versate, anche quando superino quanto dovuto per la definizione.

Conclusioni operative

In sintesi, per la controversia in esame:

  • la definizione agevolata è ammessa ai sensi dell’articolo 6, comma 2-ter, del DL n. 119/2018;
  • le somme già versate nella precedente procedura di definizione non perfezionata possono essere scomputate da quelle dovute per la nuova definizione;
  • non è invece possibile ottenere il rimborso dell’eventuale eccedenza già versata, poiché la norma esclude espressamente la restituzione anche delle somme eccedenti rispetto al dovuto per la definizione.

A seguito del perfezionamento della definizione, il contribuente potrà rinunciare al ricorso avverso il diniego della precedente definizione oppure l’ufficio potrà eccepire la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

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