Risposta n. 135 del 9/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCertificazione dei corrispettivi per la vendita di titoli di sosta e fatturazione elettronica
Il quesito
La società istante chiede come certificare correttamente i corrispettivi nella vendita di titoli di sosta di gestori istituzionali e privati alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica, e in particolare come comportarsi quando l’utente finale soggetto passivo IVA richiede fattura.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante propone che le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali siano fuori campo IVA e documentate con ricevuta in nome proprio; che le cessioni di titoli di sosta di gestori privati siano fuori campo IVA/nel regime monofase e documentate con ricevuta in nome proprio senza separata evidenza dell’imposta, mentre su richiesta del cliente soggetto passivo IVA sia emessa fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato entro 90 giorni; in subordine, chiede di poter fatturare l’acquisto con IVA e certificare poi le vendite con fattura elettronica o autofattura elettronica con IVA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma l’attualità dei chiarimenti già resi nel 2013 e, richiamando la disciplina della fattura elettronica, condivide la soluzione dell’istante: titoli di sosta di gestori istituzionali fuori campo IVA con ricevuta in nome proprio; titoli di sosta di gestori privati nel regime monofase ex articolo 74 DPR 633/1972 con ricevuta in nome proprio senza separata indicazione dell’imposta; se il cliente soggetto passivo IVA chiede fattura, essa va emessa elettronicamente in nome e per conto del gestore privato, indicando il gestore come soggetto emittente e richiamando il regime monofase, entro 90 giorni dalla richiesta.
Certificazione dei corrispettivi per la vendita di titoli di sosta
L’interpello riguarda le modalità di documentazione fiscale delle operazioni connesse alla vendita di titoli di sosta, distinguendo tra titoli acquistati da gestori istituzionali e da gestori privati. Il tema è stato riesaminato alla luce dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società istante opera nell’acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e nella successiva rivendita agli utenti finali tramite portale. L’istante richiama una precedente risposta ad interpello del 24 settembre 2013 presentata dalla controllante [BETA], nella quale era stato chiarito che:
- l’acquisto di titoli di sosta da gestori istituzionali e la successiva vendita agli utenti finali costituiscono operazioni fuori campo IVA;
- l’acquisto di titoli di sosta da gestori privati e la successiva vendita agli utenti finali rientrano nel regime speciale di cui all’articolo 74, primo comma, lettera e), del DPR n. 633 del 1972, con applicazione del meccanismo monofase.
L’istante evidenzia inoltre che, in base all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 luglio 2009, se l’utente finale soggetto passivo IVA richiede fattura, questa deve essere emessa dall’esercente entro 90 giorni dalla richiesta, anche in nome e per conto del gestore privato. Viene pertanto chiesto come debba essere correttamente certificato il corrispettivo alla luce delle novità introdotte in materia di fattura elettronica.
Quesito del contribuente
La società domanda quale sia la corretta modalità di certificazione dei corrispettivi per:
- le cessioni di titoli di sosta provenienti da gestori istituzionali;
- le cessioni di titoli di sosta provenienti da gestori privati;
- l’eventuale emissione della fattura richiesta dal cliente soggetto passivo IVA, anche alla luce degli obblighi di fatturazione elettronica.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante propone tre livelli di soluzione.
Per i titoli di sosta dei gestori istituzionali, ritiene che le cessioni siano fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 e che debbano essere documentate mediante ricevuta emessa in nome proprio.
Per i titoli di sosta dei gestori privati, ritiene che le cessioni siano fuori campo IVA o comunque assoggettate al regime speciale di cui all’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972 e che debbano essere documentate con ricevuta emessa in nome proprio, senza separata indicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DM 30 luglio 2009, specificando che l’operazione non è soggetta a IVA ex articolo 74.
Se l’utente finale soggetto passivo IVA richiede fattura, l’istante ritiene di dover emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato, valorizzando il campo relativo al soggetto emittente, esponendo l’IVA e inserendo nei dati gestionali la dicitura che l’operazione è assoggettata al regime monofase di cui all’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972. La fattura dovrebbe essere emessa entro 90 giorni dalla richiesta, senza essere considerata tardiva.
In via subordinata, se tale soluzione non fosse praticabile, l’istante ipotizza di chiedere ai gestori privati fattura con esposizione dell’IVA al momento dell’acquisto dei titoli di sosta e di certificare le vendite successive:
- mediante fattura elettronica emessa in nome e per proprio conto nei confronti dei soggetti passivi che richiedono fattura;
- mediante autofattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio nei confronti dei soggetti che non richiedono fattura.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto la legge di bilancio 2018, che ha introdotto dal 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato di fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Vengono inoltre richiamati i precedenti di prassi secondo cui la fattura elettronica non crea una fattispecie sostanzialmente diversa dalla fattura ordinaria; pertanto, restano applicabili i chiarimenti già resi in materia di fatturazione, nei limiti di compatibilità con il nuovo formato elettronico.
Quanto al merito della fattispecie, l’Agenzia richiama i propri precedenti chiarimenti del 2001 e del 2002 sulla natura fuori campo IVA delle operazioni relative ai gestori istituzionali e il regime monofase di cui all’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972 per i gestori privati. Richiama infine l’articolo 1, comma 2, del DM 30 luglio 2009, che disciplina l’emissione della fattura entro 90 giorni dalla richiesta del cliente soggetto passivo IVA.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia conferma l’attualità dei chiarimenti resi nel 2013 e, sulla base della disciplina vigente, condivide la soluzione dell’istante nei punti essenziali.
Per i titoli di sosta dei gestori istituzionali, le cessioni sono considerate operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972 e vanno certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio.
Per i titoli di sosta dei gestori privati, le cessioni rientrano nel regime monofase di cui all’articolo 74 del DPR n. 633 del 1972 e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante, senza indicazione separata dell’imposta, con la specificazione che si tratta di operazione non soggetta ex articolo 74.
Se l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richiede la fattura, la società istante deve emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato del parcheggio, indicando tale soggetto nel campo “SOGGETTO EMITTENTE”, esponendo l’importo dell’IVA e inserendo nei dati gestionali il richiamo al regime monofase di cui all’articolo 74.
L’Agenzia conferma inoltre che la fattura deve essere emessa entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, in base all’articolo 1, comma 2, del DM 30 luglio 2009.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha modificato il regime sostanziale di documentazione delle vendite di titoli di sosta già delineato nella precedente prassi. In sintesi:
- per i gestori istituzionali continua ad applicarsi la disciplina fuori campo IVA, con certificazione mediante ricevuta in nome proprio;
- per i gestori privati continua ad applicarsi il regime monofase ex articolo 74, con certificazione mediante ricevuta in nome proprio senza separata indicazione dell’imposta;
- in caso di richiesta di fattura da parte di un soggetto passivo IVA, la fattura va emessa elettronicamente in nome e per conto del gestore privato, entro 90 giorni dalla richiesta.
Non viene invece accolta né approfondita la soluzione subordinata formulata dall’istante, poiché l’Agenzia conferma la piena praticabilità della soluzione principale proposta.
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