Cassazione Penale, Ordinanza n. 09734/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Il primo motivo deduceva che la decisione di merito avesse affermato la responsabilità ex art. 640 c.p. senza assumere una prova ritenuta decisiva, ossia l'esame dell'intestataria dell'utenza telefonica utilizzata nelle trattative con la persona offesa. La doglianza è stata ritenuta non consentita in cassazione perché, da un lato, riproponeva censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte con motivazione congrua; dall'altro, pretendeva una rivalutazione del compendio probatorio e della scelta delle fonti di prova, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, ma è stato considerato manifestamente infondato, poiché il giudizio negativo si fondava sulla presenza di due precedenti penali, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, per truffa e violenza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché il diniego della sospensione condizionale della pena era sorretto dai precedenti penali dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come titolo del delitto di truffa per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato.
sospensione condizionale della pena
Il diniego del beneficio è stato ritenuto legittimo perché fondato sull'esistenza di precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e già disattesi con motivazione congrua e logica.
- Non può essere devoluta alla Corte di cassazione una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della scelta, tra diverse fonti di prova, di quelle ritenute più attendibili dal giudice di merito.
- La doglianza che invochi l'assunzione di una prova asseritamente decisiva deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; se si limita a criticarla in modo apparente o generico, è inammissibile.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi precedenti penali risultanti dagli atti, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio.
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