Ordinanza n. 428/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 3258/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 3258/2023, relativa a interventi edilizi sine titulo e ai conseguenti provvedimenti repressivi comunali
Esito
La controversia
La proprietaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 3258/2023. Dal testo dell’ordinanza non sono esposti i motivi specifici d’appello. Nel corso del giudizio il Comune ha richiamato, in una memoria depositata il 9 maggio 2026, una serie di atti relativi all’accertamento e alla repressione degli abusi edilizi, senza tuttavia depositarli nel fascicolo. Gli atti riguardano il verbale di accertamento delle violazioni edilizie, l’ordinanza di sospensione dei lavori, la comunicazione di avvio del procedimento, l’ordinanza di demolizione e ripristino, nonché il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e il relativo sopralluogo. Il CGARS ha rilevato che la causa non è matura per la decisione e ha ritenuto necessario acquisire tali documenti, corredati, ove avvenuta, dalla prova della loro notificazione ai responsabili dell’abuso e alla proprietaria del bene.
La decisione
Il CGARS ha pronunciato un’ordinanza istruttoria non definitiva, disponendo che il Comune di Ficarazzi depositi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, copia degli atti richiamati nella memoria ma non prodotti: il verbale di accertamento delle violazioni edilizie, l’ordinanza di sospensione dei lavori, la comunicazione di avvio del procedimento, l’ordinanza di demolizione e ripristino, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e il sotteso sopralluogo. Il deposito deve comprendere anche la prova della notificazione degli atti ai responsabili dell’abuso e alla proprietaria, ove effettuata. Ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva. L’udienza pubblica di prosecuzione sarà fissata con separato decreto.
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