Cassazione Penale, Ordinanza n. 22206/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico, perché non conteneva una specifica censura alla decisione impugnata né una precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. Il ricorso, quindi, non superava la soglia minima di specificità richiesta per l’ammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non formulano una specifica critica alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica della decisione impugnata; la mera deduzione apodittica di un vizio motivazionale non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che non espone con precisione le ragioni di fatto o di diritto da sottoporre al controllo di legittimità, perché difetta di concreta capacità critica rispetto alla sentenza impugnata.
- La genericità dei motivi integra una causa di inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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