Cassazione Penale, Sentenza n. 4566/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 15/07/2024 che aveva respinto l'istanza di riesame contro la custodia in carcere. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 405, 406, 407 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione. Le censure principali riguardano: (i) l'inutilizzabilità di atti e di intercettazioni per scadenza dei termini delle indagini preliminari (senza però indicare con precisione quali atti e la loro collocazione cronologica); (ii) il travisamento delle intercettazioni e la contraddittorietà della lettura delle stesse (in particolare circa l'investitura di Antonio Migliaccio e la concreta sussistenza di incontri); (iii) l'insufficiente valore indiziario delle intercettazioni intra alios e la mancanza di accertamento del grado di vicinanza degli interlocutori all'indagato; (iv) contestazioni specifiche sulla rilevanza probatoria di convocazioni (es. Salvatore Barile), incontri (es. Oreste Comite), dichiarazioni di terzi (es. Luca Esposito) e del ritrovamento di pizzini e di dazioni periodiche di denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: 1) genericità della doglianza sull'inutilizzabilità per scadenza dei termini (mancata indicazione specifica degli atti affetti dal vizio e della loro incidenza sul compendio indiziario), con richiamo al principio della "prova di resistenza"; 2) tentativo di rinnovare la valutazione di merito e di rivalutare le risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità; 3) assenza di vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, la quale era fondata su plurime risultanze investigative coerenti (dichiarazioni di Luca Esposito e numerose intercettazioni, soprattutto nel periodo di cinque giorni di libertà di maggio 2020 che evidenziarono l'attività e la posizione verticistica di Bosti, nonché contatti riferibili a Migliaccio, Barile, incontri presso abitazioni di affiliati e conversazioni sul ruolo e sulle decisioni del clan). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposizione degli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; nessuna rimessione in libertà disposta.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale contestata: reato di associazione mafiosa. La Corte rammenta che l'ordinanza impugnata riconduce Bosti quale gravemente indiziato di 416-bis in qualità di capo/promotore del clan Contini.
art. 405 c.p.p.
Norma sulla durata delle indagini preliminari e sulle conseguenze di atti compiuti oltre i termini. La Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente relativa all'inutilizzabilità per scadenza dei termini è generica perché non individua gli atti specifici e la loro incidenza sul quadro probatorio.
art. 406 c.p.p.
Norma richiamata in tema di proroghe e durata delle indagini. Utilizzata nel quadro delle censure del ricorrente ma, secondo la Corte, l'eccezione non è stata adeguatamente specificata.
art. 407 c.p.p.
Norma pertinente alle forme di intervento del giudice sulle misure cautelari; richiamata nell'ossatura delle doglianze ma senza effetti utili per la Cassazione dato il difetto di specificità del gravame.
art. 192 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente (attinente alla motivazione e/o proposizione delle eccezioni). La Corte ha ritenuto che le doglianze in tema di motivazione ed interpretazione delle intercettazioni siano, in massima parte, un'impugnazione di merito non ammissibile in sede di legittimità.
art. 41-bis o.p.
Richiamata nel ricorso per sostenere l'impossibilità di contatti di Bosti durante la detenzione; la Corte ha considerato ciò nella valutazione d'insieme ma non ha ritenuto decisiva la censura del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese per ricorso inammissibile o manifestamente infondato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria in caso di misure cautelari che non vengono revocate dalla decisione di legittimità. La Corte ha ordinato gli adempimenti previsti poiché dal provvedimento non derivava la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Per contestare l'inutilizzabilità di atti per decorso dei termini delle indagini è indispensabile indicare puntualmente quali atti sono affetti dal vizio, la loro collocazione cronologica rispetto all'iscrizione e dimostrarne la possibile incidenza decisiva sul compendio indiziario (prova di resistenza).
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie: i motivi devono essere posti in termini di vizio di diritto o di illogicità/contraddittorietà della motivazione, con riferimento a specifici profili decisionali, e non come semplice diversa lettura dei fatti.
- Le doglianze generiche o frammentarie, che non esplicitano la ricaduta degli atti denunciati sulla tenuta dell'ordinanza impugnata, sono normalmente dichiarate inammissibili.
- Quando si contestano interpretazioni delle intercettazioni occorre individuare errori specifici nella lettura degli atti e collegarli alla ricostruzione argomentativa del giudice; non basta affermare la contraddittorietà senza precisazioni puntuali.
- Dichiarazioni di collaboratori o familiari e numerose intercettazioni temporaneamente concentrate (anche in brevi periodi di libertà) possono costituire un quadro indiziario coerente e sufficiente per la misura cautelare se il giudice del merito le collega logicamente fra loro.
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