Ordinanza n. 69/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della lettera-diniego del Comune di Perugia avente ad oggetto la richiesta di proroga dell'accordo integrativo del Piano di dismissione e ripristino ambientale comunicata via pec in data 23/6/2025; - della lettera-diniego del Comune di Perugia del 5/8/2025; - della lettera-diniego della Giunta Regionale Umbria, Direzione regionale del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR, Servizio Economia Circolare via pec il giorno 8/9/2025, avente ad oggetto la istallazione sita nel Comune di Perugia, Via della Vecchia Fornace, Villa Pitignano. AIA D.D. n. 2917 del 6/7/2015. Proroga del piano di dismissione e ripristino ambientale comunicata via pec l'8/9/2025; - nonché di ogni altro atto riguardante il presente procedimento amministrativo, precedente e/o successivo, anche non conosciuto dal ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20/04/2026: - della risposta del Comune di Perugia via pec del 25/11/2025; - nota ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord Distretto di Perugia – Trasimeno del 2/2/2026 (nota prot.2026/1950) trasmessa per conoscenza alla ditta il 17/11/2025 ma notificata via pec dalla Regione Umbria unitamente al D.D. n. 1208/26 l’11/2/2026; - diffida e trasmissione D.D. n. 1208/26 della Regione Umbria del 10/02/2026 notificato via pec l’11/02/2026; - nota del Comune di Perugia (prot.n.0050172/2026) del 3/3/2026 Accertamento di ottemperanza ordinanza n. 34 del 28/10/2026 notificato via pec in data 3/3/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e successivi provvedimenti regionali e comunali relativi alla proroga dei termini del piano di dismissione e ripristino ambientale, nonché alla prosecuzione delle attività di trattamento e rimozione del materiale organico stoccato presso l'impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, i dinieghi del Comune di Perugia e della Regione Umbria sulla richiesta di proroga dell'accordo integrativo del Piano di dismissione e ripristino ambientale relativo a un impianto soggetto ad AIA, nonché gli ulteriori atti comunali, regionali e di ARPA intervenuti nel procedimento. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dei nuovi termini fissati dalla determinazione dirigenziale regionale n. 1208/2026, almeno fino al 15 settembre 2026, rappresentando le difficoltà incontrate nel rispettare i termini e i tentativi posti in essere per completarvi le attività. La società ha dichiarato che il materiale organico ancora da trattare e stoccato nei piazzali si era ulteriormente ridotto, fino a circa 3.000 mc. Le amministrazioni resistenti hanno dichiarato di non opporsi a una sospensione tecnica, in vista della sollecita definizione del giudizio di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti. La decisione è stata adottata senza anticipare la valutazione sulla rilevanza degli elementi prospettati ai fini del sindacato di legittimità nel merito. In sede di bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla più sollecita rimozione del materiale ancora presente, poiché ciò consente di evitare un intervento diretto delle amministrazioni, che richiederebbe ulteriori provvedimenti, potrebbe generare nuovi contenziosi, comporterebbe tempi prevedibilmente più lunghi e imporrebbe l'anticipazione di costi non trascurabili. È stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti.
AIA D.D. n. 2917 del 6/7/2015
È il titolo autorizzatorio dell'impianto cui si riferisce il piano di dismissione e ripristino ambientale oggetto del procedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dei provvedimenti può essere accordata anche in funzione tecnica e temporanea, quando sia finalizzata a consentire la conclusione delle operazioni imposte e le amministrazioni non vi si oppongano in vista della sollecita definizione del giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla rapida eliminazione di materiale potenzialmente rilevante sotto il profilo ambientale può prevalere sull'interesse all'immediata esecuzione di nuovi termini amministrativi, qualora la sospensione consenta al privato di completare direttamente le operazioni ed eviti un intervento sostitutivo dell'amministrazione più lungo e costoso.
- La concessione della misura cautelare, quando il giudice dichiari impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità degli atti impugnati, non comporta anticipazione del giudizio di merito sui vizi dedotti.
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