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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8041/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) nullità della sentenza di secondo grado per irregolare notifica del decreto di citazione in appello ex art. 601 c.p.p., poiché la notifica tramite PEC era stata inviata a un omonimo, l'avv. Enrico Platania del Foro di Ragusa, e non all'avv. Enrico M.G. Platania del Foro di Catania, difensore di fiducia dell'imputato; ciò avrebbe determinato una nullità della vocatio in ius (per il difensore e per l'imputato) con conseguente nullità ex art. 179 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza del sottofascicolo dei rilievi tecnici (tra cui impronte digitali), con pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la prima doglianza: ha rilevato che il decreto di citazione indicava erroneamente quale difensore l'omonimo del Foro di Ragusa e che la notifica era stata effettuata a quell'indirizzo PEC; ne consegue la nullità della vocatio in ius e la sussistenza della nullità ex art. 179 c.p.p. per vizio della costituzione delle parti in appello. Per tale motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito in ragione del primo annullamento.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti nell'enunciazione dei motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha ammesso il ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma sul decreto di citazione in appello; la Corte ha rilevato un errore materiale nella indicazione del difensore nel decreto, che ha determinato la notifica al soggetto non nominato.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica al difensore; la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a un difensore non nominato (omonimo) non abbia validamente costituito la parte, configurando vizio della vocatio in ius.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità che incide sulla validità del processo; la Corte ha qualificato la situazione come nullità rilevante che impone l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.

  • Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza che autorizza la Corte di legittimità a esaminare gli atti per error in procedendo; tale principio è stato richiamato per consentire l'accertamento dell'errore nella notifica.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione ad un omonimo non nominato come difensore può determinare una nullità della vocatio in ius e, se la nullità è rilevante, l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Le nullità afferenti alla corretta costituzione delle parti in appello (irregolare vocatio in ius) sono assolute e prevalgono su altri profili di doglianza: questioni successive (es. mancanza di sottofascicolo tecnico) possono risultare assorbite.
  • È essenziale verificare subito la correttezza del nominativo e dell'indirizzo PEC del difensore indicati nel decreto di citazione; eventuali discrepanze vanno contestate tempestivamente per evitare perdita di rimedi.
  • La mancanza del sottofascicolo tecnico può compromettere il diritto di difesa, ma il suo esame concreto può essere rinviato se sussiste una nullità preliminare che determina l'annullamento.
  • La Corte di Cassazione può controllare errori di procedura (error in procedendo) ai sensi della giurisprudenza consolidata; ciò permette di rilevare nullità formali anche in sede di legittimità.
  • Prassi consigliata: conservare la procura, verificare le notifiche via PEC, chiedere certificazione delle notifiche ricevute dall'autorità giudiziaria, richiedere la produzione del sottofascicolo tecnico e, se necessario, sollevare eccezioni di nullità prima della trattazione del giudizio.

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